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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2023.246
Data decisione, Autorità: 14.09.2023, TRAM
Titolo: Commessa pubblica. Contestazione tardiva delle condizioni di gara. Esclusione dal concorso
Incarto n. 52.2023.246
Lugano 14 settembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 30 giugno 2023 di
RI 1 RI 2 rappresentate da: RA 1
contro
la decisione del 21 giugno 2023 del Municipio del CO 1, comunicata dall'avv. __________, che lo esclude dalla procedura di concorso di progetto inerente alla sistemazione e al nuovo assetto del piazzale __________ a __________;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 28 aprile 2023 il Comune di CO 1 ha indetto un pubblico concorso di progetto - retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera - inerente alla sistemazione e al nuovo assetto del piazzale __________ a __________ (FU n. 83 del 28 aprile 2023, pag. 8).
b. Il programma di concorso, a pag. 7, prevedeva un termine scadente il 19 maggio 2023 per l'iscrizione al concorso dei gruppi interdisciplinari interessati, formati necessariamente da figure professionali rappresentanti le seguenti discipline: architetto, ingegnere civile e ingegnere del traffico, alle quali si potevano aggiungere, facoltativamente, un architetto paesaggista e un progettista di illuminotecnica.
Il documento poneva requisiti di idoneità in capo ai professionisti coinvolti, avvertendo che il loro adempimento doveva essere dimostrato da ogni singolo membro del gruppo interdisciplinare (pag. 12, punti 3.4.a e 3.4.b). Per quanto qui interessa, l'ente banditore ha previsto che gli ingegneri del traffico dovevano essere iscritti all'Associazione Svizzera degli ingegneri ed esperi del traffico (SVI) o alla corrispondente associazione settoriale estera (punto 3.4.c).
c. Contro il bando di concorso non è stato interposto ricorso.
B. a. Il gruppo interdisciplinare formato dalle ditte RA 1 (capofila e architetto) e RI 2 (ingegnere civile e ingegnere del traffico) ha inoltrato la propria candidatura tramite l'apposito formulario all'indirizzo dell'avv. __________, notaio designato a questo scopo dal committente.
b. Con scritto del 5 giugno 2023 l'avv. __________ ha assegnato al predetto gruppo un termite scadente il 20 giugno 2023 per completare la documentazione attestante il rispetto dei criteri di idoneità, tra cui la conferma dell'iscrizione all'Associazione svizzera degli ingegneri ed esperti del traffico (SVI) da parte dei professionisti indicati dalla RI 2 quali ingegneri del traffico.
C. Dopo una presa di posizione con cui la capofila ha informato che l'ingegnere del traffico del proprio gruppo non disponeva del certificato richiesto, con lettera del 21 giugno 2023 l'avv. __________, per conto del committente, ha comunicato al gruppo interdisciplinare la sua esclusione dalla procedura di concorso per la mancata consegna del documento.
D. Contro la predetta decisione insorgono ora le ditte RI 1 e RI 2 dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e la conseguente ammissione al concorso del proprio gruppo, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Sostengono che il criterio di idoneità che impone l'iscrizione alla SVI sia inammissibile e discriminatorio. Questo comporterebbe l'esclusione di un enorme potenziale di professionisti. L'appartenenza a un'associazione professionale è un atto volontario e libero, oltre che oneroso: non sarebbe quindi giustificato elevare l'adesione a tale associazione a criterio di idoneità. Non vi sarebbero inoltre valide ragioni per preferire tale ente rispetto ad altre associazioni professionali, non meno valide. L'idoneità degli ingegneri del traffico, che svolgono una professione relativamente giovane e dai curriculum accademici recenti, dovrebbe essere verificata direttamente dal committente, senza che questo esame sia in buona sostanza delegato a un ente privato.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il committente. Sostiene che il bando di concorso, rimasto incontestato, è divenuto vincolante per i concorrenti. I ricorrenti hanno partecipato al concorso accettando le regole di gara, che non possono mettere ora in discussione. Non avendo dimostrato di adempiere al requisito richiesto l'esclusione della candidatura è giustificata. Osserva inoltre che la SVI conta in Svizzera 2500 membri tra persone fisiche, amministrazioni federali, cantonali e comunali, ditte, uffici tecnici, produttori e professionisti attivi nel settore del traffico. Almeno 500 di essi sono liberi professionisti e quindi potenziali concorrenti, numero sufficiente per garantire il rispetto della libera concorrenza, tanto più che era data la possibilità per l'ingegnere del traffico di candidarsi per più di un gruppo interdisciplinare. L'affiliazione alla SVI è stata ritenuta una specifica necessaria per garantire la serietà a livello professionale dell'ingegnere del traffico. L'associazione, infatti, certifica e controlla i requisiti di base dei professionisti, a garanzia delle conoscenze tecniche in materia di traffico e trasporti.
F. L'ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio non ha presentato osservazioni.
G. Il 27 luglio 2023 la giudice delegata del Tribunale ha respinto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo.
H. I ricorrenti non hanno replicato.
Considerato, in diritto
In quanto partecipanti al concorso i ricorrenti, uniti in un gruppo interdisciplinare, sono legittimati a contestare la propria esclusione dalla procedura di aggiudicazione (art. 15 cpv. 1bis lett. d CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza ulteriori accertamenti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La documentazione esibita dalle parti basta per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.
Secondo l'art. 40 cpv. 2 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/ CIAP; RL 730.110), l'inoltro dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni di legge e del bando. La norma scaturisce direttamente dal principio della buona fede (cfr. art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). È inoltre riconducibile al principio della sicurezza del diritto. Sarebbe invero contrario a tali principi concedere ai concorrenti la possibilità di rimettere in discussione le regole della gara ancora nell'ambito di ricorsi proposti contro le decisioni adottate successivamente dal committente. La rinuncia ad agire dei concorrenti esplica in linea di massima effetti preclusivi (RDAT I-2002 n. 24). Il principio della buona fede e della sicurezza giuridica impongono ai concorrenti anche l'obbligo di segnalare tempestivamente al committente errori manifesti o comunque facilmente riconoscibili compiuti durante lo svolgimento della competizione, pena l'impossibilità di avvalersene al momento dell'aggiudicazione (DTF 130 I 241 consid. 4.3). Eccezioni a questa regola sono ammissibili soltanto nel caso di contestazioni rivolte contro prescrizioni di gara che ledono in modo particolarmente grave l'ordinamento sulle commesse pubbliche, oppure contro prescrizioni di cui i concorrenti non potevano prevedere compiutamente la portata (STA 52.2018.66 del 7 maggio 2018 consid. 3.1.1, 52.2011.327 del 16 agosto 2011 consid. 3.1, 52.2011.4 del 25 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nella presente fattispecie, la condizione di gara che imponeva all'ingegnere del traffico di dimostrare la sua appartenenza alla SVI, pena esclusione del concorso, era chiara. I ricorrenti hanno inoltrato la propria candidatura senza eccepire alcunché. Solo una volta preso atto dell'esclusione per il mancato soddisfacimento del criterio di idoneità imposto in capo all'ingegnere del traffico, essi sono insorti contestando la condizione di gara. La critica è pertanto manifestamente tardiva. Non sono nemmeno dati i presupposti per entrare eccezionalmente nel merito della censura. Infatti, come detto, la portata della regola era facilmente riconoscibile. Non si può inoltre ritenere che la stessa sia gravemente lesiva dell'ordinamento sulle commesse pubbliche. Contrariamente a quanto sostengono gli insorgenti, non vi sono elementi che lascino pensare che l'introduzione del criterio si traduca in una limitazione eccessiva della cerchia dei concorrenti, ostacolando la libera concorrenza e producendo effetti discriminatori. Anzi, una simile conclusione va esclusa a fronte della precisazione dell'ente banditore, rimasta incontestata, secondo cui vi sono almeno 500 liberi professionisti in Svizzera affiliati alla SVI, che peraltro possono far parte di più gruppi interdisciplinari. Per quanto opinabile possa apparire questo criterio, il fatto che permetta l'accesso a un congruo numero di professionisti e che sia fissato allo scopo di garantire lo svolgimento della commessa a ingegneri in possesso di adeguati titoli di studio e sufficiente esperienza professionale permette di escludere quantomeno una grave violazione della legislazione sulle commesse pubbliche. Il principio della buona fede non permette pertanto ai ricorrenti di rimettere in discussione in questa sede i requisiti di partecipazione al concorso.
Incontestato che il gruppo interdisciplinare formato dai ricorrenti non adempie al predetto criterio di idoneità, la decisione di esclusione non può che essere tutelata. Il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-, già anticipata dai ricorrenti, resta a loro carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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