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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2023.99
Data decisione, Autorità: 20.09.2023, TRAM
Titolo: Dipendente cantonale. Richiesta di beneficiare del salario durante la malattia, dopo la fine del rapporto di impiego
Incarto n. 52.2023.99
Lugano 20 settembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 14 marzo 2023 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 15 febbraio 2023 (n. 755) del Consiglio di Stato che ha respinto la sua richiesta di beneficiare del salario durante la malattia, dopo la fine del rapporto di impiego;
ritenuto, in fatto
che dal 1° febbraio 2022 fino al 31 gennaio 2023, RI 1 è stato incaricato dal Consiglio di Stato quale assistente di polizia II presso la Polizia cantonale ed è stato attribuito alla Gendarmeria - V Reparto Stradale, con sede di servizio a __________;
che il medesimo è stato iscritto nella classe 3 dell'organico con 1 aumento (fr. 4'175.70 mensili);
che il 21 giugno 2022 la Sezione delle risorse umane del Dipartimento delle finanze e dell'economia ha prolungato il periodo di prova (di sei mesi) fino al 31 gennaio 2023;
che dal 24 al 28 agosto 2022 il dipendente è stato inabile al lavoro per malattia, situazione che si è ripresentata a partire dal 19 settembre 2022;
che con risoluzione del 28 settembre 2022 il Governo ha sciolto il rapporto di impiego per disdetta durante il periodo di prova con effetto al 30 novembre 2022;
che con scritto del 17 gennaio 2023, RI 1 ha informato il Consiglio di Stato che la sua malattia, iniziata prima del licenziamento, non era ancora cessata; premesso che il versamento dello stipendio a suo favore è stato interrotto alla scadenza del rapporto di lavoro, ha quindi chiesto di essere posto al beneficio delle prestazioni assicurative per la perdita di guadagno almeno fino al perdurare della sua malattia; la richiesta, fondata sull'art. 31 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip; RL 173.300), è stata ribadita il 20 gennaio 2023, dopo una prima risposta negativa da parte della Sezione delle risorse umane;
che con decisione del 15 febbraio 2023, il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di RI 1; esso ha considerato che lo Stato garantisce il salario fino a 730 giorni di assenza per malattia purché sussista un rapporto d'impiego e non prevede alcun'assicurazione per perdita di guadagno; il rapporto di lavoro avendo preso fine per disdetta, non sussiste più alcun diritto allo stipendio;
che contro la predetta decisione, RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento; domanda di essere posto al beneficio dell'indennità prevista dall'art. 31 LStip fino a cessazione della sua malattia, previa concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;
che il ricorrente sostiene che la garanzia del salario conferita dalla LStip ai dipendenti assenti per malattia per la durata di 730 giorni avrebbe lo scopo di offrire al funzionario una copertura analoga a quella fornita, nel settore privato, dall'assicurazione perdita di guadagno; sarebbe iniquo privare di qualsiasi mezzo di sussistenza l'ex dipendente, ammalatosi durante il rapporto di impiego e ancora inabile al lavoro dopo la cessazione dello stesso;
che all'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione delle risorse umane; sostiene che gli art. 30 LStip (diritto allo stipendio in caso di assenza per malattia o infortunio non professionali) e 31 LStip (diritto allo stipendio in caso di assenza per malattia o infortunio professionali) garantiscono lo stipendio al dipendente fintanto che sussiste il rapporto di impiego; diversamente da quanto avviene in caso di infortunio coperto dall'assicurazione obbligatoria, nelle situazioni di inabilità lavorativa dovuta a malattia non vi è alcun'assicurazione perdita di guadagno che riconosca un'indennità al dipendente dopo la fine del rapporto di impiego;
che con la replica, il ricorrente ammette di aver per errore fatto riferimento all'art. 31 LStip, anziché all'art. 30 LStip;
che con la duplica, la Sezione delle risorse umane ribadisce la propria posizione;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 2 LStip in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100); la legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che il diritto allo stipendio e a eventuali indennità del dipendente cantonale decorre dal giorno dell'entrata in funzione effettiva e si estingue al momento della cessazione del rapporto di impiego (art. 8 cpv. 1 LStip);
che l'art. 30 LStip stabilisce per quanto tempo e in che misura è retribuito l'impiegato assente dal lavoro per malattia o infortunio non professionali;
che secondo il cpv. 1 della norma, in caso di assenza per i citati motivi, il dipendente percepisce lo stipendio calcolato in base al proprio grado d'occupazione per i primi 365 giorni di durata dell'inabilità lavorativa parziale o totale e il 90% per i successivi 365 giorni di durata dell'inabilità lavorativa parziale o totale all'interno di un periodo di osservazione di 900 giorni;
che, allo scadere dei 730 giorni di durata dell'inabilità lavorativa parziale o totale all'interno di un periodo di osservazione di 900 giorni, oppure a fronte di una decisione dell'Istituto di previdenza di riconoscimento di una rendita intera di invalidità, il pagamento dello stipendio cessa in ogni caso (art. 30 cpv. 3 LStip);
che né dal tenore letterale delle predette disposizioni né dai materiali legislativi si può desumere che il legislatore abbia inteso estendere il diritto allo stipendio del funzionario inabile al lavoro oltre la fine del rapporto di impiego;
che, in particolare, non emerge in alcun modo la volontà di garantire le medesime prestazioni offerte dall'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera, che lo Stato non ha stipulato;
che la tesi dell'insorgente è pertanto infondata;
che il diritto del ricorrente al salario si è estinto con la fine del suo rapporto di lavoro, il 30 novembre 2022; la sua pretesa di essere posto al beneficio dello stesso dopo quella data non poggia su alcuna base legale;
che stante quanto precede, il ricorso va respinto;
che l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio deve pure essere disattesa in quanto il gravame non aveva alcuna possibilità di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300);
che vista la situazione finanziaria del ricorrente, si preleva una tassa di giustizia minima (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100) se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 e segg. LTF). Il valore di causa è inferiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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