AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2022.334
Data decisione, Autorità: 04.05.2023, TRAM
Ricorso: TF 2C_331/2023 DEL 7 LUGLIO 2023
Titolo: Scolarizzazione speciale
Incarto n. 52.2022.334
Lugano 4 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2022 di
RI 1 RI 2 patrocinati da: PA 1
contro
la decisione del 13 settembre 2022 (n. 4371) del Consiglio di Stato che ha respinto il loro ricorso avverso la risoluzione del 21 giugno 2022 del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, in materia di scolarizzazione speciale della figlia __________;
ritenuto, in fatto
A. , nata l' 2010, frequenta la scuola elementare di L__________. Sin dalla prima elementare l'allieva, che presentava un ritardo globale dello sviluppo, è stata seguita da una docente di sostegno pedagogico a cui si è poi aggiunto un accompagnamento con un operatore scolastico specializzato. La stessa ha ripetuto la seconda elementare. Alla fine della classe terza il servizio pedagogico ha richiesto la scolarizzazione speciale di __________. A seguito dell'opposizione della famiglia, durante l'anno scolastico 2021/2022, mentre frequentava la quarta elementare, l'allieva è stata sottoposta a un monitoraggio.
B. A seguito dell'anno di monitoraggio, con decisione del 21 giugno 2022, il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), raccolto il preavviso della Commissione consultiva per l'attribuzione delle misure supplementari di pedagogia speciale, ha disposto la scolarizzazione speciale in favore dell'allieva __________.
C. a. RI 1e RI 2, genitori di , hanno impugnato la predetta risoluzione dinanzi al Consiglio di Stato. Nel corso della procedura, con decisione del 26 agosto 2022, il Presidente del Governo ha concesso l'effetto sospensivo al ricorso, permettendo all'alunna di iniziare il quinto anno di scuola elementare nella sede di L sino a quel momento frequentata.
b. Con decisione del 13 settembre 2022 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1e RI 2 contro la predetta risoluzione dipartimentale. Secondo il Governo risulta dagli atti che la bambina non ha raggiunto, al termine dell'anno di monitoraggio, i requisiti minimi al fine di poter continuare la scolarizzazione ordinaria. Pur seguendo un percorso scolastico individualizzato, l'allieva non avrebbe mostrato progressi significativi nell'acquisizione di nuove competenze rispetto agli obiettivi fissati a inizio anno, avendo importanti lacune in particolare nelle materie italiano, francese, studio dell'ambiente e matematica. La scolarizzazione speciale costituirebbe quindi una possibilità di fornire a __________ un'istruzione più adatta alle sue esigenze.
D. Contro la decisione governativa insorgono ora RI 1e RI 2, chiedendone l'annullamento e la conseguente attribuzione della figlia __________ alla classe quinta nelle scuole ordinarie di L__________, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Chiedono pure l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Sostengono che l'allieva, pur non avendo raggiunto i traguardi di quarta elementare, sarebbe ben integrata nel gruppo classe e otterrebbe buoni risultati nelle discipline artistiche e in educazione fisica. L'ultimo anno di scuola elementare dovrebbe pertanto continuare nella sezione ordinaria, ritenuta l'importanza dell'inclusione nel sistema scolastico ticinese. Essi sono invece d'accordo che la stessa inizi la scuola media nella scuola speciale.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e il DECS. Quest'ultimo premette che, a seguito del decreto del Presidente del Governo che ha concesso l'effetto sospensivo al ricorso, la direzione delle scuole di L__________, in collaborazione con la Sezione della pedagogia speciale, si è adoperata per mantenere la bambina nella classe regolare. Questa sta quindi frequentando la quinta elementare nella scuola di L__________ con il sostegno di un'operatrice pedagogica per l'integrazione per 4 unità didattiche alla settimana. Posta questa premessa, ribadisce la bontà del provvedimento, confermata dall'osservazione dell'allieva nei primi mesi del nuovo anno scolastico. La medesima manifesterebbe infatti un forte disagio. Difende poi l'istituto della scuola speciale, che costituisce un'opportunità formativa atta all'individualizzazione del percorso scolastico e la possibilità di essere seguiti da personale specificatamente formato in un gruppo ristretto di allievi.
F. Delle argomentazioni esposte dalle parti nel successivo scambio di scritti si dirà, per quanto necessario, in appresso.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione fattuale emerge con sufficiente chiarezza dalla documentazione a disposizione della Corte.
2.2. A norma dell'art. 5 cpv. 1 LPSp i detentori dell'autorità parentale sono associati agli accertamenti dei bisogni educativi particolari e alla procedura decisionale relativa all'attribuzione delle misure di pedagogia speciale. In caso di disaccordo, l'autorità parentale sceglie i prestatari e decide sulla scolarizzazione speciale, il DECS sulle altre misure (art. 5 cpv. 2 LPSp). L'art. 8 cpv. 1 RPSp prevede che per la valutazione delle misure supplementari è istituita la Commissione consultiva. Questa dà il suo preavviso in base alla valutazione dei bisogni segnalati per il tramite della cosiddetta procedura di valutazione standard (PVS), prevista dall'Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale (art. 8 cpv. 2 RPSp). Prima di attuare la PVS, soggiunge il cpv. 3, è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio, che ne determina anche le modalità di utilizzo. Le misure supplementari sono decise dall'Ufficio sentito il preavviso della Commissione (cpv. 4). Se la scelta sulla scolarizzazione speciale non è condivisa, l'autorità scolastica procede durante l'anno al monitoraggio e alla valutazione della situazione dell'allievo nella scuola regolare, associando l'autorità parentale nelle diverse fasi di attuazione (art. 12 cpv. 1 RPSp e art. 5 cpv. 4 LPSp). Il docente titolare o di classe, in collaborazione con il Servizio di sostegno pedagogico, redige un rapporto di valutazione intermedio e uno finale riguardanti la situazione dell'allievo e la sua evoluzione (art. 12 cpv. 2 RPSp). Il RPSp prevede inoltre che, nel caso in cui i problemi segnalati in precedenza persistessero e fossero confermati, il Servizio di sostegno pedagogico avvia nuovamente la PVS e la sottopone per decisione alla Commissione consultiva (art. 12 cpv. 3 RPSp). In caso di nuovo disaccordo, il DECS decide in merito (art. 12 cpv. 5 RPSp).
Il Governo, con la decisione impugnata, ha ripreso le conclusioni esposte nella PVS al termine dell'anno di monitoraggio di __________. Esso ha in particolare dedotto il mancato raggiungimento dei requisiti minimi affinché l'allieva continui la scolarizzazione ordinaria. La medesima non ha infatti dimostrato progressi significativi nell'acquisizione di nuove competenze rispetto agli obiettivi fissati a inizio anno, conservando importanti lacune nelle materie italiano, francese, studio dell'ambiente e matematica. La bambina, ha soggiunto il Governo, ha sviluppato alcune nuove competenze di base riferite al primo ciclo, soprattutto in presenza di misure compensative, mentre non sono stati osservati progressi in relazione alle competenze del secondo ciclo. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato un notevole ritardo in ambito scolastico della bambina, che segue un programma differenziato e non riesce a portare a termine le consegne se non adeguatamente accompagnata. Esso ha quindi concluso che l'allieva potrebbe beneficiare della scolarizzazione speciale, da considerare quale opportunità formativa grazie a una maggiore individualizzazione del percorso scolastico e l'insegnamento da parte di personale specializzato in un gruppo ristretto di allievi.
I ricorrenti contestano genericamente la decisione impugnata. Essi si limitano a considerare che la scolarizzazione speciale per l'ultimo anno di scuola elementare non porterebbe vantaggi alla figlia. L'integrazione nelle scuole regolari, con il necessario accompagnamento, costituirebbe invece la soluzione migliore per __________, ben inserita nel gruppo classe e contenta di andare a scuola. Essi non si confrontano tuttavia compiutamente con le dettagliate motivazioni del Consiglio di Stato, fondate sui risultati della PVS. Anzi, i ricorrenti ammettono il leggero deficit cognitivo dell'allieva e il mancato raggiungimento dei traguardi di IV elementare. Posta questa premessa, la conclusione a cui è giunto il Governo va tutelata. Infatti, la procedura di valutazione standardizzata ha comportato il monitoraggio dell'allieva sull'arco di un anno scolastico e tiene conto delle precedenti misure messe in atto a favore della stessa durante tutto il suo percorso scolastico. Il rapporto dettagliato che è emerso valuta diversi aspetti e competenze dell'alunna e risulta ben motivato. Questo è inoltre corredato da un referto di consultazione psicometrica, dalla valutazione delle docenti titolari e dal rapporto (bilancio) stilato dall'operatrice pedagogica per l'integrazione assieme alla docente titolare e al capogruppo del servizio di sostegno pedagogico. Non vi sono pertanto elementi per distanziarsi dall'accurato parere degli esperti i quali, senza incorrere in violazioni del diritto, giungono alla conclusione che la misura della scolarizzazione speciale si rivela la più adeguata ai bisogni dell'allieva.
Visto quanto precede il ricorso, manifestamente infondato, va respinto. Resta tuttavia facoltà delle autorità scolastiche, che hanno sin qui mostrato comprensione e sensibilità, permettere all'allieva di terminare l'anno all'interno della classe attualmente frequentata, qualora lo ritenessero più opportuno per il benessere della medesima.
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di adozione di provvedimenti cautelari.
L'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio deve pure essere respinta in quanto il gravame non aveva alcuna possibilità di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300). Vista la situazione finanziaria dei ricorrenti, si assegna una tassa di giustizia minima.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è respinta.
La tassa di giustizia, di fr. 200.-, è posta a carico dei ricorrenti.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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