AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2023.146
Data decisione, Autorità: 13.12.2023, TRAM
Titolo: Dipendente polizia comunale. Sospensione dalla funzione con effetto immediato e disdetta del rapporto di impiego
Incarto n. 52.2023.146
Lugano 13 dicembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Fulvio Campello, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 25 aprile 2023 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione dell'8 marzo 2023 (n. 1240) del Consiglio di Stato che ha respinto il suo ricorso contro la decisione del 24 maggio 2022 con cui il Municipio di CO 1 ha disdetto il suo rapporto d'impiego e ha dichiarato privo d'oggetto il gravame interposto contro la risoluzione del 16 marzo 2022 con cui il predetto Municipio lo ha sospeso dalla funzione con effetto immediato;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è stato assunto nel Corpo di Polizia del __________, Polizia intercomunale con sede a CO 1, il 1° gennaio 2012 in qualità di sergente. Dal 1° gennaio 2015 occupa la funzione di vicecomandante.
B. A partire dal mese di dicembre 2021, sono sorte alcune divergenze in seno al Corpo di Polizia che hanno coinvolto il comandante __________ da una parte e il vicecomandante con alcuni agenti dall'altra. Si sono in particolare verificate alcune irregolarità nella programmazione dei turni, esacerbate dalle assenze causate dai contagi da Covid, che hanno spinto il comandante a emanare, il 4 gennaio 2022, una circolare di servizio con cui, senza risparmiare critiche ad alcuni comportamenti dei sottoposti, ha fissato alcune regole concernenti la gestione delle presenze e delle assenze, la reperibilità degli agenti, nonché il porto della cintura di sicurezza e della mascherina in auto. La circolare informava inoltre che ogni e qualsiasi richiesta inerente al servizio doveva essere indirizzata direttamente al comandante, a cui spettava l'esclusiva direzione della Polizia del __________. A tale comunicazione hanno fatto seguito uno scritto critico di RI 1 e un ulteriore rapporto con cui otto agenti, compreso il vicecomandante, hanno confermato di aver letto la circolare, rifiutandosi tuttavia di firmarla.
Un altro episodio avvenuto a dicembre 2021 ha coinvolto un agente, M__________, che ha riattivato una contravvenzione frattanto annullata dal comandante, con il benestare di RI
Il 22 gennaio 2022, RI 1 ha inoltre comunicato a tutti gli agenti del Corpo, ad eccezione del suo superiore, di aver disposto una modifica tecnica affinché tutti potessero inserire autonomamente le multe nel sistema informatico (programma GeCoTi), facoltà che prima era riservata al comandante, al vicecomandante, a un agente e a un assistente.
C. Il 15 febbraio 2022 il Municipio del Comune di CO 1, che funge da autorità di nomina dei dipendenti della Polizia , ha notificato a RI 1 l'apertura di un'inchiesta volta all'assunzione di informazioni preliminari per far luce su comportamenti che potevano configurare violazioni dei doveri d'ufficio, riguardanti il rapporto con gli amministrati, l'utilizzo del programma informatico GeCoTi e la pianificazione dei turni. L'autorità ha inoltre informato il dipendente che l'inchiesta sarebbe stata condotta dall'avv. __________ C, quale consulente esterna, e lo ha convocato a un colloquio.
D. L'inchiesta si è svolta con l'audizione di RI 1, di altri colleghi e del comandante del Corpo. Ne è scaturito un rapporto, datato 10 marzo 2022, in cui la consulente del Municipio ha riassunto le testimonianze raccolte e tratto alcune conclusioni in merito alle dinamiche all'interno della Polizia. Ha in particolare dedotto che il vicecomandante manca di condividere anche le informazioni più basilari con il diretto superiore. Il primo ha inoltre un forte legame con altri sette agenti con cui, a fronte di criticità all'interno del Corpo, ha fatto fronte compatto, lasciando il comandante da solo a fronteggiare il conflitto. La consulente ha ritenuto preoccupante la mancanza di autocritica di RI 1, atta a incidere negativamente sul clima di lavoro e sul rispetto delle gerarchie. Quest'ultimo ha inoltre messo in discussione e sminuito la figura del comandante, minando la fiducia e la collaborazione all'interno del gruppo. L'avv. C__________ ha quindi illustrato all'autorità di nomina una serie di possibili misure da adottare, tra cui il licenziamento del dipendente.
E. a. Con decisione del 16 marzo 2022, il Municipio, preso atto delle risultanze del rapporto d'inchiesta e in particolare delle violazioni dei doveri di servizio emerse, nonché delle tensioni e spaccature con il comandante __________, ha sospeso a titolo cautelare e con effetto immediato RI 1 dalla sua funzione, mantenendo intatto il diritto allo stipendio.
b. Contro tale decisione, dopo uno scambio di corrispondenza con il Municipio, il dipendente è insorto dinanzi al Consiglio di Stato. Ha eccepito la mancanza di una decisione di apertura dell'inchiesta disciplinare, la carenza di motivazione della decisione impugnata, nonché la violazione del suo diritto di essere sentito per non essersi potuto esprimere prima dell'adozione del provvedimento.
F. Il 22 aprile 2022, l'autorità di nomina ha prospettato a RI 1 la disdetta del rapporto di impiego. Raccolte le osservazioni di quest'ultimo, con decisione del 24 maggio 2022, il Municipio ha licenziato il vicecomandante con effetto al 31 agosto 2022 esonerandolo immediatamente dal prestare servizio. A motivazione del provvedimento l'autorità, richiamato l'art. 90 del regolamento organico dei dipendenti del Comune di CO 1 del 9 dicembre 2019 (ROD) ha addotto una serie di comportamenti che avrebbero compromesso definitivamente il rapporto di fiducia. Al vicecomandante è innanzitutto stato rimproverato di aver permesso a un suo sottoposto di riattivare una contravvenzione pur sapendo che questa era stata annullata dal comandante, senza informare quest'ultimo delle sue intenzioni. Ciò dimostrerebbe il mancato rispetto delle gerarchie, la mancanza di dialogo fra i membri del comando e la scarsa considerazione per le decisioni del superiore. Segnali che sarebbero stati così trasmessi anche ai subalterni. RI 1, in quell'occasione, avrebbe pure delegato la gestione della corrispondenza con il destinatario della multa all'agente che aveva elevato la contravvenzione, facendosi carico di trasmettere le e-mail all'amministrato, senza verificarne il contenuto. Il vicecomandante avrebbe così violato il suo dovere di vigilanza e supervisione nei confronti dell'agente. Il dipendente avrebbe poi mostrato un atteggiamento poco collaborativo, formulando osservazioni polemiche in merito alla direttiva emanata dal comandante il 4 gennaio 2022, facendo fronte comune con gli altri agenti e contrapponendosi così manifestamente al suo superiore e alla sua linea direttiva. Contravvenendo alla predetta circolare di servizio, il vicecomandante ha poi deciso, unilateralmente e senza coinvolgere il comandante, di modificare le competenze in relazione all'inserimento delle multe, dandone diretta comunicazione a tutti gli agenti. Il medesimo avrebbe inoltre dimostrato scarsa propensione alla collaborazione, lasciando solo il comandante nello sforzo di ristabilire serenità all'interno del Corpo, malgrado questo avesse chiesto il suo parere. Considerato il comportamento di RI 1 e la sua totale assenza di autocritica, il Municipio ha ritenuto impossibile attendersi in futuro un diverso atteggiamento da parte sua. Il licenziamento sarebbe quindi il rimedio più adeguato alla situazione; lo stesso sarebbe pure proporzionato, essendo impensabile un trasferimento ad altra funzione.
D'altro canto, nemmeno vi sarebbero adeguate posizioni vacanti. Contro tale decisione, RI 1 è insorto dinanzi al Consiglio di Stato.
G. Con risoluzione dell'8 marzo 2023, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto contro la decisione di disdetta del rapporto di impiego e stralciato dai ruoli, in quanto divenuto privo d'oggetto, il gravame inoltrato avverso il provvedimento di sospensione a titolo cautelare dalla funzione. Il Governo ha giudicato la disdetta giustificata, alla luce della situazione insostenibile venutasi a creare all'interno del Corpo di Polizia del __________, da attribuire alle tensioni tra il comandante e il vicecomandante. Atteso che non presuppone la colpa del dipendente, il licenziamento, secondo il Consiglio di Stato, è il provvedimento più corretto per ristabilire il buon funzionamento del servizio. D'altro canto, ha soggiunto, l'atteggiamento di opposizione del ricorrente nei confronti del comandante non va esente da critiche. In relazione al ricorso contro la decisione di sospensione provvisoria, il Governo ha accertato che lo stesso era divenuto privo d'oggetto. Si è quindi sommariamente espresso nel merito al fine di stabilire la ripartizione degli oneri processuali, giungendo alla conclusione che il gravame sarebbe stato verosimilmente respinto, siccome l'autorità di nomina, pendente la procedura amministrativa, era senz'altro legittimata ad allontanare dal posto di lavoro il dipendente contro il quale sono stati mossi addebiti di una certa rilevanza e la cui presenza sul posto di lavoro risultava essere perlomeno scomoda.
H. Avverso la predetta decisione RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo di accertare il carattere ingiustificato della disdetta del rapporto di impiego. Domanda in via preliminare che sia riconosciuto l'effetto sospensivo al ricorso inoltrato dinanzi al Consiglio di Stato contro la decisione di licenziamento. Postula inoltre congrue ripetibili in relazione al ricorso contro la decisione di sospensione a titolo cautelare dalla funzione.
Il ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato di non essersi espresso in merito al quesito di sapere se al ricorso fosse dato effetto sospensivo, malgrado le parti lo abbiano tempestivamente sollevato. L'effetto sospensivo era infatti dato per legge (art. 71 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) e non è stato revocato dal Municipio con la decisione di disdetta. Ritiene di conseguenza che, nelle more della procedura, l'autorità avrebbe dovuto continuare a versargli lo stipendio. Nel merito, sostiene che il Governo avrebbe acriticamente tutelato la decisione dell'autorità di nomina, senza considerare che le tensioni all'interno del servizio non erano circoscritte a due collaboratori, ma erano insorte tra il comandante e tutto il Corpo di Polizia. I rimproveri mossi all'insorgente, non dimostrati dai dovuti accertamenti, sarebbero infondati. La misura, adottata dopo vent'anni di servizio, sarebbe in ogni modo sproporzionata rispetto alla esigua gravità dei fatti addebitati al ricorrente, di natura bagatellare. D'altro canto, il Municipio, pur avendo seguito la via della disdetta amministrativa, avrebbe in realtà voluto adottare una misura di natura sanzionatoria, al di fuori della procedura disciplinare.
Contesta poi la conclusione a cui è giunto il Governo, in modo sommario, sull'esito del ricorso rivolto contro la decisione di sospensione dalla funzione. Sostiene innanzitutto che la stessa era carente della necessaria motivazione ed è stata emanata in violazione del suo diritto di essere sentito, oltre che al di fuori di una formale procedura disciplinare. A quello stadio, era pendente solo un'inchiesta interna per approfondire alcune dinamiche in seno al Corpo. La misura non era giustificata da esigenze concrete e attuali ed era oggettivamente sproporzionata avuto riguardo degli interessi in gioco.
I. All'accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e l'autorità di nomina. Quest'ultima osserva che il profondo dissidio tra il ricorrente e il comandante, nocivo per il buon funzionamento del servizio, giustifica la decisione di rescissione del rapporto di impiego. Avversa inoltre la domanda volta all'ottenimento di un'indennità per ripetibili in relazione al ricorso contro la decisione di sospensione cautelare. Sostiene che la misura era proporzionata e conforme al diritto.
J. Con la replica e la duplica, il ricorrente e il Municipio hanno ribadito le proprie tesi, con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie emerge con chiarezza dalla documentazione prodotta dalle parti e dal carteggio trasmesso al Tribunale dall'autorità inferiore. In particolare, gli scritti (rapporti) che il ricorrente e i colleghi hanno redatto mentre il primo era alle dipendenze della Polizia del __________ e i verbali delle audizioni del personale raccolte dall'autorità di prime cure forniscono sufficienti elementi per stabilire in modo preciso i fatti. Non è necessario assumere le prove sollecitate dall'insorgente: né l'audizione dei testi (alcuni agenti e l'ex comandante) né l'acquisizione della documentazione richiesta (tabelle di pianificazione delle ore giornaliere) appaiono suscettibili di apportare alla Corte ulteriori elementi utili ai fini del giudizio.
Il ricorrente chiede che sia riconosciuto l'effetto sospensivo al ricorso del 21 giugno 2022 interposto davanti al Consiglio di Stato. La domanda cautelare, volta a regolare una situazione nelle more di un procedimento avviato e già concluso dinanzi all'autorità inferiore, è manifestamente irricevibile in quanto priva di oggetto.
Il ricorrente contesta la decisione governativa, che a suo dire tutela acriticamente la disdetta del rapporto di impiego. Il Governo si sarebbe limitato a evidenziare il dissidio tra lui e il comandante, senza considerare le tensioni esistenti tra quest'ultimo e tutto il Corpo di Polizia. I rimproveri mossigli non sarebbero stati compiutamente accertati. Si tratterebbe in ogni caso di bagatelle, insuscettibili di provocare una misura tanto grave e sproporzionata, considerando la lunga durata del rapporto di impiego.
D'altro canto, il Municipio, pur avendo seguito la via della disdetta amministrativa, avrebbe in realtà voluto adottare una misura di natura sanzionatoria, al di fuori della procedura disciplinare.
3.1. Il rapporto di impiego di RI 1 presso la Polizia del __________ è retto dal ROD e dal regolamento Polizia del __________ (ROPol) che vi è allegato.
Per l'art. 90 cpv. 1 ROD, dopo il periodo di prova il Municipio può sciogliere il rapporto d'impiego del dipendente nominato per la fine di un mese con il preavviso di tre mesi, prevalendosi di giustificati motivi. Sono considerati giustificati motivi (cpv. 3):
a) la soppressione del posto o della funzione senza possibilità di trasferimento o di pensionamento per limiti di età;
b) l'assenza per malattia o infortunio che si protrae per almeno 18 mesi senza interruzione o le assenze ripetute di equivalente rilevanza per la loro frequenza;
c) qualsiasi circostanza soggettiva o oggettiva, data la quale non si può pretendere in buona fede che l'autorità di nomina possa continuare il rapporto d'impiego nella stessa funzione o in un'altra funzione adeguata e disponibile nell'ambito dei posti vacanti;
d) il venir meno del rapporto di fiducia da parte del Municipio nei confronti del Segretario comunale, del comandante della Polizia e del Direttore delle scuola.
Il cpv. 4 della norma assicura il diritto di essere sentito del dipendente.
3.2. Accanto a motivi specifici riconducibili al datore di lavoro (lett. a) o al dipendente (lett. b), la norma in esame prevede un altro motivo, di carattere generale (lett. c), rimesso in larga misura all'apprezzamento dell'autorità di nomina, che permette a quest'ultima di rescindere il rapporto d'impiego quando si verifichino circostanze tali da rendere ragionevolmente inesigibile, secondo le regole della buona fede, la continuazione del rapporto d'impiego da parte sua. La disdetta amministrativa non ha alcuna valenza afflittiva. Non è una sanzione disciplinare. È un semplice provvedimento di natura amministrativa, che pone termine al rapporto d'impiego (cfr. STA 52.2019.377 dell'8 maggio 2020 consid. 3.2).
3.3. In caso di provvedimento disciplinare, di disdetta del rapporto d'impiego o di mancata conferma alla scadenza del periodo di nomina, il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente tutte le questioni di fatto, di diritto e di adeguatezza della decisione impugnata (art. 90 LPAmm). L'opportunità di una decisione è connessa all'esercizio del potere di apprezzamento di cui l'autorità dispone. Se un'autorità - senza eccedere il suo potere e rispettando pertanto il diritto (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm) - adotta una decisione sostanzialmente inappropriata e che non è la migliore che si potrebbe prendere, l'autorità di ricorso, sostituendo le proprie valutazioni a quelle dell'istanza inferiore, può optare per un'altra soluzione che giudica preferibile e che meglio risponde, a suo modo di vedere, alle concrete circostanze del caso. Il controllo dell'adeguatezza implica che l'autorità di ricorso si sostituisca, nella gestione di un compito pubblico, all'autorità alla quale la legge attribuisce questo compito: per tal motivo, le autorità giudiziarie di ricorso esercitano questo controllo con grande riserbo, specialmente se nella fattispecie sono richieste conoscenze tecniche o specialistiche (messaggio del Consiglio di Stato n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, p. 45).
3.4. Dagli atti emerge l'esistenza di evidenti tensioni tra il ricorrente e il comandante. Durante il colloquio con l'avv. C__________, il ricorrente ha in più occasioni dato atto di rapporti molto distaccati, solo strettamente professionali, che si sono nel tempo deteriorati, nonché di difficoltà a interagire con il comandante (cfr. verbale del 24 febbraio 2022 allegato al doc. 6 inc. PUB.2022.96, punti B.3, E.4, F.3, F.5). Pure lo scritto del 10 gennaio 2022 del ricorrente sottolinea l'esistenza di una tesa situazione che è andata via via in evoluzione all'interno del Corpo della Polizia del . Il ricorrente non contesta l'esistenza di un conflitto, ma osserva che lo stesso non era circoscritto ai due collaboratori, ma coinvolgeva il comandante da un lato, e otto agenti, tra cui lui stesso, dall'altro. Tale affermazione trova riscontro sia nei verbali delle audizioni esperite dall'autorità di nomina, sia dal rapporto sottoscritto dagli otto agenti in reazione alla circolare di servizio diramata dal comandante. La problematica, che riguarda nove dipendenti (compreso il comandante) su un totale di dodici facenti parte del Corpo, è effettivamente estesa. Ciò non fa tuttavia apparire la decisione di licenziamento meno opportuna. Innanzitutto, tra il comandante e il vicecomandante vi è un dissidio profondo e insanabile. Come sottolinea in modo pertinente il rapporto di inchiesta del 10 marzo 2022, tra i due funzionari più alti in carica non vi è più sostanzialmente alcun rapporto, di modo che nemmeno le informazioni di servizio vengono condivise. Situazione che rende impensabile una corretta gestione del Corpo. Inoltre, è evidente che il vicecomandante è rispettato dagli altri sette agenti, che in lui identificano un punto di riferimento: ciò non può che ostacolare la leadership del comandante. Emerge altrettanto chiaramente dall'atteggiamento del ricorrente che lo stesso non riconosce l'autorità del comandante. L'episodio legato alla riattivazione della multa, per quanto banale possa apparire agli occhi del ricorrente, è significativo per l'atteggiamento da lui assunto, che ha agito senza coinvolgere né consultare il suo superiore, pur sapendo che questo aveva preso la decisione di annullare la contravvenzione. Il medesimo ha autorizzato l'azione dell'agente N, che aveva tutta l'aria di una provocazione, e non si è nemmeno preso la briga di controllare la corrispondenza elettronica che quest'ultimo ha intrattenuto con l'amministrato, il cui tenore sminuisce l'autorità del comandante e mette in cattiva luce la serietà del Corpo stesso.
La sua funzione dirigenziale, ma anche il semplice buonsenso, avrebbe imposto di agire con più riguardo, considerato oltretutto che l'indirizzo di posta elettronica usato a questo scopo non era accessibile a ogni agente, ma solo ad alcuni dipendenti, tra cui il vicecomandante.
Considerato quanto sopra esposto, la situazione venutasi a creare appare insostenibile e mina seriamente il buon funzionamento del servizio. Vista la totale assenza di dialogo e di collaborazione tra il comandante e il ricorrente e l'irremovibile posizione di quest'ultimo, che senza mostrare il minimo segno di autocritica misconosce l'autorità del suo superiore, l'allontanamento del vicecomandante costituisce una misura adeguata a ristabilire l'ordine all'interno del Corpo di Polizia e, pur tenendo conto del lungo rapporto d'impiego, appare proporzionata alla gravità della situazione. Su questo punto, il ricorso va quindi respinto.
Il Consiglio di Stato ha giustamente dichiarato il gravame privo di oggetto, siccome nel frattempo il rapporto di impiego del dipendente era stato sciolto per disdetta. Esso ha quindi accertato, in via sommaria, il verosimile esito dell'impugnativa, giungendo alla conclusione che questo sarebbe stato sfavorevole al ricorrente. Il Governo ha ritenuto che l'autorità di nomina era senz'altro legittimata ad allontanare dal posto di lavoro il dipendente contro il quale erano mossi addebiti di una certa rilevanza pendente la procedura amministrativa.
4.1. Per l'art. 134 cpv. 4 LOC, il Municipio può sospendere anche immediatamente dalla carica oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione il dipendente nei confronti del quale è stata aperta un'inchiesta disciplinare. Al dipendente va garantito il diritto di essere sentito, riservata l'urgenza. La decisione provvisionale, debitamente motivata e con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato. Dello stesso tenore è l'art. 38 ROD.
4.2. La valutazione del Consiglio di Stato non può essere tutelata. Infatti, già da un esame sommario degli atti emerge che, come rilevato dall'insorgente, la decisione è viziata dal profilo procedurale. Intanto, ci si può chiedere se la stessa sia stata effettivamente preceduta dalla formale apertura di un'inchiesta disciplinare nei confronti dell'insorgente. Lo scritto del 15 febbraio 2022, che accenna all'assunzione di informazioni preliminari, non è del tutto inequivocabile in proposito. Tant'è che nei confronti degli altri dipendenti coinvolti è in seguito stata aperta una procedura disciplinare con atto separato. Il quesito può comunque rimanere irrisolto dal momento che il Municipio ha sospeso immediatamente il dipendente senza dargli la possibilità di far valere preventivamente le sue ragioni. Così facendo, esso ha violato il suo diritto di essere sentito, garantito dalle norme testé citate, oltre che dall'art. 34 LPAmm. Una simile eventualità è ammessa soltanto in casi d'urgenza (art. 134 cpv. 4 LOC), ossia se vi è pericolo nell'indugio o se un'audizione preventiva può vanificare lo scopo della decisione (cfr. art. 35 cpv. 4 LPAmm). Tale opzione è riservata a situazioni eccezionali, che l'autorità deve rendere verosimili e che fanno apparire l'interesse all'immediata adozione del provvedimento cautelare superiore all'interesse al diritto di essere sentito vantato dal destinatario (STA 52.2014.117 del 4 luglio 2014 consid. 2.3 con riferimenti). Nel caso concreto, l'autorità non ha dimostrato l'esistenza di alcun motivo impellente che imponesse di allontanare dalla funzione il ricorrente immediatamente, senza prima sentirlo, tanto più che a quel momento aveva già esperito tutti gli accertamenti utili, risultanti nel rapporto conclusivo del 10 marzo 2022 dell'avv. C__________. Vista la grave violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente, il ricorso avrebbe verosimilmente avuto esito favorevole. Su questo punto, il gravame può quindi trovare accoglimento. La decisione impugnata va quindi riformata come richiesto dall'insorgente, con l'assegnazione di congrue ripetibili in suo favore per il ricorso del 4 aprile 2022.
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza la decisione dell'8 marzo 2023 del Consiglio di Stato è riformata nel senso che il Comune di CO 1 è tenuto a versare al ricorrente fr. 500.- a titolo di ripetibili; per il resto è confermata.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico del ricorrente in ragione di fr. 1'200.- e del Comune di CO 1 in ragione di fr. 600.-. Al ricorrente è restituito l'anticipo versato in eccesso. Il Comune rifonderà all'insorgente fr. 600.- a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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