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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2023.276
Data decisione, Autorità: 28.11.2023, TRAM
Titolo: Dipendenti cantonali. Recupero giorni di vacanza turbati da malattia
Incarto n. 52.2023.276
Lugano 28 novembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 23 agosto 2023 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 giugno 2023 (n. 3030) del Consiglio di Stato che ha respinto il suo ricorso contro la decisione dell'8 novembre 2022 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione delle risorse umane, Ufficio del medico del personale, in materia di recupero dei giorni di vacanza;
ritenuto, in fatto
A. RI 1, alle dipendenze dello Stato dal 1° marzo 2018, ricopre la funzione di gendarme presso la Polizia cantonale.
B. Il 18 agosto 2022 il dipendente è partito per le vacanze programmate a Rimini. Il 21 agosto seguente ha fatto rientro al suo domicilio, sostenendo di accusare uno stato di malessere dal 19 agosto 2022.
C. Il 23 agosto 2022 RI 1 è stato visitato da un medico che ne ha attestato l'inabilità lavorativa dal 19 al 28 agosto 2022.
D. Con corrispondenza elettronica del 25 agosto 2022 il medico del personale, rispondendo a una richiesta del gendarme, ha informato quest'ultimo che non erano dati i presupposti stabiliti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c del regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (RDSt; RL 173.110) per commutare i giorni di vacanza in malattia. In particolare, la norma presupporrebbe che le vacanze o i congedi siano stati sensibilmente turbati da malattia o infortunio. Con quest'ultima nozione, ha soggiunto il medico, si intenderebbe un'ospedalizzazione e/o un rimpatrio con mezzi di soccorso (per esempio tramite la REGA). Il dipendente ha ribadito la propria domanda e richiesto una decisione formale.
E. Con decisione dell'8 novembre 2022 il medico del personale, rivalutata la situazione, ha autorizzato la commutazione dei giorni di vacanza in malattia dal 23 agosto 2022, data della prima presa a carico da parte del medico curante, al 25 agosto 2022. L'autorità ha invece negato tale autorizzazione per il periodo dal 19 al 22 agosto 2022.
F. Con decisione del 21 giugno 2023 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1 contro la predetta decisione del medico cantonale. Esso ha considerato che non vi fosse nessuna prova concreta che lo stato di salute del dipendente fosse suscettibile di turbare le vacanze già dal 19 agosto 2022, essendo stato visitato dal medico soltanto il 23 agosto successivo.
G. Contro la predetta decisione RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e la conseguente commutazione in giorni di inabilità lavorativa del periodo dal 19 al 22 agosto 2022. Il ricorrente sostiene che, come indicato nel certificato medico, non ha potuto beneficiare delle vacanze già dal 19 agosto 2022, data in cui ha accusato i primi sintomi (mal di gola e febbre). Il fatto che non abbia potuto consultare un medico prima del 23 agosto 2022 non gli sarebbe imputabile.
H. All'accoglimento del gravame si oppone la Sezione delle risorse umane del Dipartimento delle finanze e dell'economia. Sostiene che i giorni di vacanza precedenti all'emissione del certificato medico non possono essere recuperati. Il dipendente non avrebbe infatti provato che le vacanze non hanno potuto essere godute perché sensibilmente turbate già dal 19 agosto 2022. Lo stesso avrebbe potuto cercare un medico in loco invece di attendere tre giorni prima di tornare a casa e altri due prima di farsi visitare da un medico. Inoltre, sottolinea che, per costante prassi, l'espressione “sensibilmente turbati” di cui all'art. 24 cpv. 1 RDSt implica un rimpatrio con i mezzi di soccorso e/o un'ospedalizzazione, il recupero delle vacanze non estendendosi ai casi bagatella.
I. Con la replica e la duplica le parti ribadiscono le proprie tesi.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Certi avvenimenti, quali la malattia e l'infortunio, se si verificano durante le vacanze, possono impedire di raggiungere il predetto scopo, ossia il riposo e la distrazione. Certe malattie comportano una diminuzione della forza fisica o psichica del dipendente, al punto da rendere illusorio il beneficio delle vacanze. Altre patologie, invece, non hanno un vero e proprio impatto sulla capacità del lavoratore di approfittare delle stesse: si tratta in altre parole di problematiche non abbastanza serie da impedire al dipendente di riposare e di distrarsi (Cerottini, op. cit., ad art. 329a, n. 17).
2.2. Il diritto alle vacanze degli impiegati cantonali è regolato all'art. 41 LORD, che prevede che essi beneficiano, a dipendenza dell'età, di 4, 5 o 6 settimane di vacanza all'anno (art. 41 cpv. 1 LORD). Per l'art. 24 cpv. 1 lett. c RDSt, il medico del personale decide, previa richiesta scritta, con l'allegazione di un certificato medico dal primo giorno della presa a carico, il recupero di vacanze o di congedi per gratifica sensibilmente turbati da malattia o da infortunio del dipendente, ammesso che ciò abbia causato il rientro anticipato al domicilio per problemi di salute o l'ospedalizzazione. La norma concretizza i principi sopra esposti, esigendo che il dipendente dimostri l'esistenza di una problematica di una certa serietà, tale da impedire un effettivo godimento delle proprie vacanze. L'esistenza di un disturbo tale da turbare in modo importante le vacanze o il congedo va valutata di caso in caso, a seconda delle concrete circostanze.
3.1. Nel caso concreto, il ricorrente ha programmato un periodo di vacanza dal 18 al 25 agosto 2022. Partito per Rimini il 18 agosto 2022, lo stesso sostiene di aver fatto ritorno al domicilio anzitempo, siccome ammalato, domenica 21 agosto 2022, due giorni dopo la comparsa dei primi sintomi. Il martedì successivo, ossia il 23 agosto 2022, è stato visitato da un medico che ha attestato un'inabilità lavorativa totale dal 19 al 28 agosto 2022. L'autorità di prime cure ha in prima battuta negato la possibilità di recuperare i giorni di vacanza sostenendo che questi non erano stati sensibilmente turbati, nozione che implicherebbe un'ospedalizzazione o un rimpatrio con mezzi di soccorso. In seguito, con la decisione impugnata, il medico cantonale ha rivalutato la situazione e accordato il recupero dei giorni di vacanza dal 23 al 25 agosto 2022, ossia a partire dalla prima presa a carico da parte del medico curante. Ha invece negato il riconoscimento dei giorni precedenti.
3.2. A ragione il ricorrente sostiene che l'esigenza di un rimpatrio con mezzi di soccorso inizialmente invocata dal medico cantonale, e tutelata dal Consiglio di Stato, va al di là di quanto stabilito dall'art. 24 cpv. 1 lett. c RDSt. La norma si limita infatti a pretendere, in alternativa a un'ospedalizzazione, che il dipendente sia costretto a un rientro anticipato al domicilio per problemi di salute, senza specificarne le modalità. Ciò non toglie che al medico cantonale è lasciato margine di apprezzamento per valutare, in caso di rientro anticipato da un viaggio, la presenza di un disturbo di una certa intensità, escludendo così che qualsiasi caso bagatella o malessere passeggero dia luogo al recupero di giorni di ferie. Tale aspetto non è tuttavia più oggetto di contestazione siccome il medico cantonale ha per finire accordato al ricorrente la possibilità di recuperare alcuni giorni di vacanza, riconoscendo così che gli stessi siano stati sensibilmente turbati a causa della malattia del ricorrente.
3.3. Resta contestata invece la data a partire dalla quale all'insorgente vada concesso questo diritto. Il medico cantonale ha autorizzato il recupero dei giorni di vacanza soltanto a partire dal 23 agosto 2022, ossia dal giorno in cui il dipendente è stato effettivamente visitato e curato da un medico. Il Consiglio di Stato ha tutelato questa conclusione, con una motivazione sostenibile. Non è infatti lesivo del diritto concludere che il ricorrente non ha compiutamente dimostrato che le sue vacanze siano state sensibilmente turbate già dal 19 agosto 2022. Il medesimo ha infatti proseguito il suo soggiorno all'estero, contando nella guarigione da quello che ha inizialmente giudicato un malessere passeggero. Egli ha atteso tre giorni prima di rientrare al domicilio e altri due prima di sottoporsi a una cura medica. In tali circostanze, appare tutto sommato ragionevole ritenere che le sue condizioni fisiche, almeno fino al 23 agosto 2022, non gli hanno precluso il riposo e la distrazione. D'altro canto, come rilevano le autorità inferiori, il dipendente non ha comprovato di non aver potuto accedere a un servizio medico all'estero, rispettivamente a un pronto soccorso subito al rientro dalle vacanze.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100) se il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF) oppure se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 e segg. LTF).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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