AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2022.357
Data decisione, Autorità: 09.05.2023, TRAM
Titolo: Diniego del permesso per l'uso quale residenza secondaria di una casa d'abitazione
Incarto n. 52.2022.357
Lugano 9 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Federico Lantin
statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2022 del
RI 1 rappresentato dal suo RA 1
contro
la decisione del 28 settembre 2022 (n. 4640) del Consiglio di Stato che accoglie l'impugnativa presentata da CO 1 e CO 2 avverso la decisione del 3 marzo 2022 con cui il Municipio di Locarno ha negato loro l'autorizzazione per l'utilizzo quale residenza secondaria della casa d'abitazione al mapp. __________ di quel Comune;
ritenuto, in fatto
A. a. Dal 1996 CO 1 e CO 2 sono comproprietari del mapp. __________ di Locarno, situato a monte di via __________, in località __________, nel comprensorio dei Monti della Trinità. Sul fondo, assegnato dal vigente piano regolatore di Locarno/Settore 2 e 3 alla zona residenziale pedemontana, sorge una casa d'abitazione unifamigliare, che ha funto da loro domicilio fino al luglio 2018, allorquando si sono trasferiti in Kenia, dove attualmente passerebbero circa 8-9 mesi all'anno.
b. Il 25 marzo 2021, i coniugi __________ hanno chiesto al Municipio, in via di notifica, il permesso di poter continuare ad utilizzare la loro abitazione come residenza secondaria in occasione dei periodi in cui rientrano a Locarno dall'estero, asserendo di non volerla vendere o dare in affitto in quanto intenzionati a far ritorno a Locarno per passarvi la vecchiaia.
Considerando che il prospettato cambiamento di destinazione si ponesse in contrasto con l'art. 30bis delle norme di attuazione del piano regolatore di Locarno/Territorio urbano (NAPR Tu), che per la zona di situazione prevede una percentuale massima di residenza secondaria pari al 35% della superficie utile lorda (SUL) abitativa esistente, in data 3 marzo 2022 l'Esecutivo comunale ha negato il permesso richiesto, escludendo pure che fossero dati gli estremi di un caso di rigore ai sensi dell'art. 30bis cpv. 2 NAPR Tu.
B. Adito dagli istanti, con giudizio del 28 settembre 2022 il Consiglio di Stato ha accolto il loro gravame, rinviando gli atti al Municipio per una nuova decisione.
Rilevato che Locarno non rientra nel novero dei comuni ove la quota di abitazioni secondarie supera il 20% del totale delle abitazioni, di modo che applicabili sono soltanto le (eventuali) limitazioni d'uso previste dal diritto cantonale o comunale, il Governo, richiamato l'art. 30bis NAPR Tu, ha anzitutto escluso che il permesso postulato potesse essere rilasciato in virtù del cpv. 1 della norma, dato che il limite fissato, pari al 35% della SUL abitativa, impediva di rendere interamente (100%) usufruibile l'abitazione in questione come casa di vacanza. Di seguito, rilevato come l'edificio, anteriore all'entrata in vigore della norma, fosse da considerare una costruzione realizzata in base al diritto anteriore suscettibile di beneficiare della limitata tutela delle situazioni acquisite in base al cpv. 2, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che da questo profilo la decisione municipale fosse poco chiara e carente di motivazione, nonché contraddittoria, nella misura in cui riferita al caso di rigore. In effetti, benché il Municipio avesse asserito di esaminare l'esistenza o meno di un tale caso, esso non avrebbe indicato con chiarezza per quale motivo i suddetti presupposti non sarebbero dati, né ha richiesto un complemento di informazioni agli istanti. A mente del Governo, l'Esecutivo comunale avrebbe implicitamente ammesso l'applicabilità dell'art. 30bis cpv. 2 NAPR Tu, concludendo che non fossero dati i presupposti per la concessione della deroga, senza tuttavia spiegare i motivi alla base di tale conclusione. Da qui il rinvio per carente motivazione, affinché venisse pronunciata una nuova decisione debitamente motivata.
C. Contro il predetto giudizio governativo, il RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il suo annullamento e la conferma del diniego del permesso emanato il 3 marzo 2022.
Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata sarebbe frutto di un accertamento inesatto dei fatti e che le conclusioni tratte dal Governo sarebbero lesive del diritto ed arbitrarie. Anzitutto esso avrebbe ammesso la presenza di un'abitazione secondaria suscettibile di beneficiare dell'eccezione del caso di rigore benché l'edificio in questione fosse inequivocabilmente primario. Nulla di diverso avrebbe potuto dedurre il Governo dal riferimento al caso di rigore contenuto nella decisione municipale, trattandosi di una formulazione preconfezionata che, quand'anche impropria in concreto, non permetterebbe di sovvertire la destinazione (primaria) dello stabile in questione. Non vi sarebbe quindi stata alcuna contraddizione, né vi sarebbe stata necessità di accertamenti supplementari in relazione alla sussistenza di un caso di rigore, semmai applicabile soltanto nel caso di residenze secondarie preesistenti all'entrata in vigore dell'art. 30bis NAPR Tu.
D. a. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono CO 1 e CO 2, qui resistenti, con argomenti che, per quanto necessario, verranno ripresi in appresso.
b. In sede di replica e duplica, le parti ribadiscono e sviluppano le loro rispettive tesi e conclusioni.
E. Il 14 aprile 2023 è stato richiesto al Municipio l'invio del messaggio municipale n. 94 del 28 marzo 1986 e del rapporto del 3 novembre 1987 della dalla Commissione della pianificazione relativi all'introduzione dell'art. 30bis NAPR.
Del loro contenuto e delle osservazioni delle parti si dirà, ove necessario, nei considerandi di diritto.
Considerato, in diritto
1.2.
1.2.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la decisione che rinvia la causa per nuovo giudizio all'istanza inferiore è in linea di principio una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; DTF 134 II 124 consid. 1.3, 135 V 141 consid. 1.1, 133 V 477 consid. 4.1.3); ciò vale anche quando il giudizio impugnato statuisce su una questione di fondo parziale (cfr. DTF 134 II 124 consid. 1.3 con rinvii, 133 V 477 consid. 4.2). Resta riservato il caso in cui all'istanza inferiore a cui vengono retrocessi gli atti non resta più alcun margine decisionale, dovendosi limitare a eseguire quanto disposto dall'autorità superiore (cfr. DTF 138 I 143 consid. 1.2, 135 V 141 consid. 1.1, 134 II 124 consid. 1.3). Questo Tribunale si riferisce a questa prassi anche per le decisioni simili rette dalla LPAmm (cfr. tra tante, STA 52.2020.423
del 7 maggio 2021 consid. 2.1, 52.2018.206 del 3 settembre 2018, 52.2015.36 del 5 ottobre 2015 consid. 2.3.1 e rinvii).
1.2.2. Le decisioni incidentali possono essere impugnate solo alle condizioni poste dall'art. 66 cpv. 2 LPAmm, e meglio se:
a) possono provocare al ricorrente un pregiudizio irreparabile o
b) l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa.
L'esistenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm non dipende da un unico criterio, ma da quello che meglio si addice alla natura dell'atto impugnato (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 1985 ad 2.4); di principio, è sufficiente che il ricorrente abbia un interesse degno di protezione all'immediata modifica o all'annullamento della decisione impugnata; il pregiudizio può anche essere di mero fatto, ma non basta che il ricorrente intenda semplicemente evitare un rincaro o uno svantaggio, da un punto di vista economico, legato al prolungarsi della procedura (cfr. STA 52.2020.423 citata consid. 3.1, 52.2015.36 citata consid. 2.3.1 e rimandi). L'art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm presuppone invece che l'autorità di ricorso, giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza inferiore; richiede inoltre - cumulativamente - che l'emanazione della decisione consenta di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (cfr. STA 52.2020.423 citata consid. 3.1, 52.2015.36 citata consid. 2.3.2 e rimandi).
1.2.3. In concreto, il Governo ha annullato la decisione municipale del 3 marzo 2022 essenzialmente per una pretesa carenza di motivazione, rinviando gli atti al Municipio per (eventuali ulteriori accertamenti e per) una nuova decisione (segnatamente in merito ad un eventuale caso di rigore) motivata. Retrocedendo l'incarto al Municipio, il Governo non ha d'altronde impartito alcuna istruzione vincolante sull'esito della procedura. Ne consegue che il giudizio governativo costituisce una decisione incidentale, che non pone fine alla lite e che, dunque, è impugnabile unicamente alle condizioni indicate all'art. 66 cpv. 2 LPAmm.
Ora, di per sé, nella misura in cui il giudizio impugnato chiede di emanare una nuova decisione motivata, eventualmente preceduta da qualche ulteriore accertamento necessario per l'applicazione del caso di rigore, esso non fonda alcun pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm, determinando solo un mero allungamento della procedura. In concreto, il Municipio, che non si confronta peraltro con le esigenze dell'art. 66 cpv. 2 LPAmm, contesta sia che la sua decisione sia insufficientemente motivata sia che nella fattispecie possa entrare in considerazione un caso di rigore ai sensi dell'art. 34bis cpv. 2 NAPR Tu, di modo che a suo avviso non vi sarebbe ragione di procedere ad accertamenti al riguardo. Fossero condivisibili queste tesi, il Tribunale avrebbe a disposizione tutti gli elementi per pronunciarsi sulla correttezza del controverso diniego del permesso richiesto dai resistenti e, di riflesso, rendere immediatamente una decisione finale sull'oggetto della lite, evitando un ulteriore procrastino della procedura (cfr. art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm). Ne discende che, anche da questo profilo, il ricorso è ricevibile in ordine.
1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, completati con i documenti richiamati dal Municipio (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.2. Il 1° gennaio 2016 sono entrate in vigore la LASec e la sua ordinanza d'applicazione del 4 dicembre 2015 (OASec; RS 702.1), che hanno abrogato la precedente OASec 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.
La LASec, che disciplina l'ammissibilità della costruzione di nuove abitazioni nonché delle modifiche edilizie e dei cambiamenti di destinazione di abitazioni esistenti nei comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20% (cfr. art. 1 LASec), si applica a tutte le domande di costruzione che devono essere decise in prima istanza o su ricorso dopo la sua entrata in vigore (art. 25 cpv. 1 LASec). Essa stabilisce, tra l'altro, che nei comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20% non possono essere autorizzate nuove abitazioni secondarie, mentre che, se la quota è inferiore, l'eventuale autorizzazione non deve comportare il superamento di tale soglia (art. 6 cpv. 1 LASec). Le eccezioni sono disciplinate dagli art. 7 segg. LASec. I cantoni possono inoltre emanare prescrizioni che limitano la realizzazione e l'uso delle abitazioni in modo più severo rispetto alla LASec (art. 3 cpv. 2 LASec).
Le abitazioni realizzate in virtù del diritto anteriore (cd. abitazioni preesistenti), cioè quelle che sono state realizzate prima dell'11 marzo 2012 nel rispetto delle disposizioni in vigore o la cui realizzazione risultava autorizzata in tale data con decisione passata in giudicato (cfr. art. 10 LASec), possono essere rinnovate, trasformate e ricostruite nei limiti della superficie utile principale preesistente nonché ampliate moderatamente e, fatte salve le limitazioni d'uso esistenti o future del diritto cantonale o comunale, utilizzate liberamente [incluso il cambiamento di destinazione da abitazione primaria a secondaria e viceversa; art. 11 cpv. 1-4 LASec; cfr. Aron Pfammatter, in: Stephan Wolf/ Aron Pfammatter (curatori), Zweitwohnungsgesetz (ZWG) - unter Einbezug der Zweitwohnungsverordung (ZWV), 2 ed., Berna 2021, pag. 150 seg.]. I cantoni ed i comuni possono tuttavia adottare le misure necessarie ad impedire abusi e sviluppi indesiderati che possono risultare da un uso senza limitazioni di abitazioni preesistenti a scopo di residenza secondaria (art. 12 cpv. 1 LASec). A tal fine, i cantoni possono limitare in modo più severo rispetto alla LASec il cambiamento di destinazione da abitazione utilizzata fino a quel momento a scopo di abitazione primaria in abitazione utilizzata a scopo secondario nonché le modifiche secondo l'art. 11 cpv. 2-4 (art. 12 cpv. 2 LASec; cfr., per degli esempi, Pfammatter, op. cit., pag. 146 seg.).
2.3. Locarno era tra i comuni nei quali si presumeva che la quota di abitazioni secondarie superasse il 20% del totale delle abitazioni. Per questo motivo, figurava nell'Allegato dell'OASec 2012. Tale presunzione è stata tuttavia confutata con successo dall'ente locale interessato, facendo capo alla possibilità concessagli a tale scopo dall'art. 1 cpv. 3 dell'ordinanza citata. Di conseguenza, il Comune di Locarno è stato stralciato dal suddetto Allegato a far tempo dal 15 maggio 2013. Non figurava quindi neppure nell'analogo Allegato dell'OASec, abrogato con effetto dal 1° gennaio 2018 e non compare nemmeno nel corrente elenco pubblicato dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE; cfr. art. 2 cpv. 4 OASec). Attualmente, la normativa federale volta a limitare le residenze secondarie non trova dunque applicazione a Locarno. Applicabili sono quindi, semmai, soltanto le eventuali limitazioni d'uso previste dal diritto cantonale o comunale, che la (nuova) disciplina federale sulle residenze secondarie non ha comunque escluso (cfr. art. 12 cpv. 1 LASec).
Nei cpv. 2-4, rimasti invariati, la norma prevede(va) inoltre quanto segue:
2Le residenze secondarie esistenti al momento dell'entrata in vigore di questa norma possono mantenere questa destinazione, eccettuati i casi in cui:
a) vi sia alienazione a terzi.
Non costituisce alienazione a terzi la devoluzione per causa di eredità;
b) vi sia un intervento edilizio importante quale l'ampliamento, la trasformazione e la ricostruzione.
Nei casi previsti dalle lett. a) e b) la destinazione deve essere resa conforme secondo le modalità previste dalla cifra 1.
Resta riservato il caso di rigore. Nell'accertare l'esistenza di un caso di rigore il Municipio tiene conto della situazione personale dell'obbligato, della durata delle sue relazioni con il Comune, dell'idoneità all'uso dell'abitazione e dell'effettivo delle residenze secondarie nella zona in rapporto a quelle primarie.
3Le residenze primarie esistenti al momento dell'entrata in vigore di questa norma possono mantenere questa destinazione nei limiti stabiliti dalla cfr. 1.
4Ogni modifica del modo di utilizzazione configura un cambiamento di destinazione ed è soggetta al rilascio del permesso di costruzione.
3.2. La norma stabilisce anzitutto la regola che le costruzioni residenziali devono essere destinate prioritariamente a scopi abitativi primari. L'uso secondario è ammesso entro precisi limiti percentuali della SUL abitativa realizzata, fissati a dipendenza della zona di situazione (art. 30bis cpv. 1 NAPR Tu). Come accennato, nella zona residenziale pedemontana, che qui interessa, tale limite è attualmente fissato al 35%. Dato che a Locarno, la quota di residenze secondarie rispetto al totale delle abitazioni è inferiore al 20% dettato dalla LASec, è dunque ancora possibile autorizzare la costruzione di nuove abitazioni secondarie, purché sia rispettata la percentuale di SUL abitativa destinabile a residenza secondaria prescritta per la zona di appartenenza. A differenza della LASec, la norma non ammette l'uso libero degli immobili preesistenti, cioè esistenti al momento della sua entrata in vigore, ossia il 19 aprile 1988 (cfr. STA 52.2021.141 del 28 febbraio 2022 consid. 3.2, 52.2020.37 del 7 febbraio 2022 consid. 3.2). Per quanto concerne le residenze secondarie preesistenti, l'art. 30bis cpv. 2 NAPR Tu contempla in effetti una tutela delle situazioni acquisite limitata, nella misura in cui tale destinazione può essere mantenuta solo fintanto che non vi è un'alienazione - esclusa la devoluzione per causa d'eredità - a terzi o un importante intervento edilizio, quale l'ampliamento, la trasformazione o la ricostruzione. Qualora si realizzi una di queste ipotesi, subentra, riservati i cosiddetti casi di rigore, l'obbligo di adeguare la destinazione al nuovo diritto. Per quanto riguarda invece le residenze primarie preesistenti, il cpv. 3 della norma stabilisce che possono mantenere questa destinazione nei limiti stabiliti dalla cfr. 1. La portata di questo disposto è a prima vista meno chiara (cfr. STA 52.2021.141 citata consid. 3.2, 52.2020.37 citata consid. 3.2; cfr. inoltre, per una norma simile, ma dove al posto di "possono" vi è "devono", STA 52.2016.287 citata, consid. 3.1 e 3.2). Su questo punto, di rilievo per il presente giudizio, si ritornerà al consid. 4.3.4. Infine, il cpv. 4 stabilisce che ogni modifica del modo di utilizzazione configura un cambiamento di destinazione ed è soggetta al rilascio del permesso di costruzione.
Con la risposta i resistenti contestano che il caso di rigore riguardi solo il mantenimento eccezionale della destinazione secondaria delle residenze secondarie preesistenti. Secondo tale interpretazione, che ritengono assurda, le residenze primarie preesistenti non potrebbero infatti più essere trasformate in residenze secondarie. Risultato, questo, che non sarebbe stato voluto dal legislatore comunale, il quale non avrebbe inteso imporre alcuna limitazione alle abitazioni primarie preesistenti. Essendovi un evidente vuoto normativo (cd. echte Lücke), il rinvio disposto dal Governo sarebbe dunque giustificato, affinché il Municipio decida, tenendo conto di tutti gli elementi di giudizio, se i resistenti possano avvalersi di una deroga. L'interpretazione municipale renderebbe inutilizzabile la propria casa ai proprietari costretti a trasferire altrove il domicilio. Il buon senso avrebbe invece dovuto indurre l'Esecutivo comunale a condizionare il cambiamento di destinazione all'uso dei soli proprietari. Anche il cpv. 3 dell'art. 30bis NAPR Tu non avrebbe senso, se interpretato nel modo sostenuto dal Municipio. Con tale norma la Commissione di pianificazione avrebbe voluto lasciar spazio ad un giudizio libero sui casi di rigore che si sarebbero presentati in futuro, in aggiunta a quanto previsto alle lett. a e b (ndr. del precedente capoverso). Il rinvio disposto dal Governo sarebbe quindi l'occasione anche per fare chiarezza sul contenuto e sul senso del cpv. 3 della norma.
4.2. In replica, l'insorgente ribadisce che oggetto di valutazione era un edificio adibito a scopo primario. A torto il Governo avrebbe quindi concluso che il Municipio avrebbe implicitamente ammesso l'applicabilità dell'art. 30bis cpv. 2 NAPR Tu, che invero riguarda unicamente le residenze secondarie preesistenti. Richiamando la STA 52.2020.37 del 7 febbraio 2022, il ricorrente contesta poi che il caso di rigore sarebbe applicabile anche a casistiche diverse da quella concernente le residenze secondarie preesistenti. Contrariamente a quanto preteso dai resistenti, il cpv. 3 della norma non si proporrebbe di permettere la libera trasformazione delle residenze primarie preesistenti in abitazioni secondarie. Evidenziato che già all'epoca sussisteva il timore di una massiccia trasformazione di alloggi primari in secondari, l'insorgente rileva da questo profilo come, inizialmente, il testo normativo proposto dall'Esecutivo comunale con messaggio municipale n. 94 del 28 marzo 1986 prevedeva l'obbligo di mantenimento della destinazione primaria preesistente, fatte salve talune eccezioni. L'attuale lettera del capoverso n. 3 è frutto di un emendamento proposto dalla Commissione della pianificazione mediante rapporto 3 novembre 1987, la quale riteneva problematica la formulazione proposta poiché l'obbligo di mantenimento della destinazione primaria era indipendente dai limiti percentuali SUL. La Commissione ha così ritenuto la modifica proposta "non giustificabile dal punto di vista di un ordinamento pianificatorio chiaro, semplice e razionale e non rispondente all'opportunità di stabilire un trattamento equo tra proprietari". Da qui l'adozione - e conseguente approvazione governativa - della norma attualmente in vigore, la quale fa esplicito rimando al primo capoverso e ai valori SUL. Significato e scopo del capoverso 3, conclude il ricorrente, sono quindi chiari: assoggettare le abitazioni primarie esistenti prima dell'entrata in vigore dell'art. 30bis (1988) alle medesime condizioni di quelle edificate successivamente.
Con la duplica i resistenti sostengono di aver comperato il fondo senza la presenza di vincoli derivanti dalla licenza rilasciata al precedente proprietario e, quindi, con la facoltà di farne uso sia primario sia secondario. L'entrata in vigore dell'art. 30bis NAPR Tu sarebbe silente in merito agli aspetti intertemporali e, segnatamente, all'uso delle abitazioni preesistenti. Il ragionamento del Municipio sugli effetti inderogabili "ad eternum" dell'art. 30bis NAPR TU per le abitazioni primarie contrasterebbe con il diritto e sarebbe lesivo del diritto costituzionale alla proprietà. Permarrebbe un vuoto legislativo, che non consentirebbe al Municipio di negare qualsiasi deroga per casi di rigore. L'interpretazione rigorosa dell'Esecutivo comunale non troverebbe riscontro nel testo della norma e porterebbe ad una disparità di trattamento scioccante, nella misura in cui verrebbero trattate in maniera discriminatoria due situazioni identiche, che meriterebbero entrambe della possibilità di deroga per motivi di forza maggiore.
4.3. Con le osservazioni del 20 aprile, i resistenti sostengono che alla base della modifica suggerita dalla Commissione vi fosse il timore che i proprietari di abitazioni primarie le trasformassero (parzialmente) in secondarie secondo le (generose) percentuali ammesse dal messaggio municipale. Da qui la sensibile riduzione di tali percentuali. La Commissione non si sarebbe invece espressa sulle deroghe all'epoca proposte dal Municipio allo scopo di permettere eccezionalmente il cambiamento di destinazione da residenza primaria a secondaria. Al riguardo sussisterebbe quindi un vuoto legislativo, che non potrebbe essere risolto con un'interpretazione massimalistica e antistorica, estranea al processo legislativo.
4.4.
4.4.1. L'edificio in questione è stato costruito prima che il Comune di Locarno si dotasse di una normativa concernente la limitazione delle residenze secondarie. Prima dell'aprile 1988 il suo uso (primario o secondario) era quindi libero. La situazione dell'immobile si è tuttavia modificata con l'entrata in vigore dell'art. 30bis NAPR Tu, che, come accennato sopra, non ammette, a differenza della LASec, l'uso libero degli edifici preesistenti. Dato che già i precedenti proprietari vi avevano eletto il loro domicilio (cfr. doc. D allegato alla replica dell'8 febbraio 2023), l'entrata in vigore della norma non ha invero comportato particolari ripercussioni, che non vi sono state neppure allorquando, nel 1996, i resistenti lo hanno acquistato, continuando a farne uso a scopo di residenza primaria. La loro partenza, nel luglio 2018, per l'estero con l'abbandono di tale destinazione primaria e la contestuale trasformazione in residenza secondaria a loro disposizione in occasione dei saltuari rientri in Svizzera, ha invece modificato il modo di utilizzazione dell'edificio in questione. Cambiamento di destinazione, questo, soggetto al rilascio del permesso di costruzione (cfr. art. 30bis cpv. 4 NAPR Tu). Neppure i resistenti pretendono il contrario, dato che il 25 marzo 2021 hanno chiesto al Municipio il permesso di utilizzare l'abitazione come residenza secondaria.
4.4.2. Il Municipio ha negato che il permesso postulato potesse essere rilasciato in base al cpv. 1 dell'art. 30bis NAPR Tu. Il diniego è stato avallato dal Governo. A ragione. Nella zona residenziale pedemontana, ove è ubicata la proprietà dei resistenti, la percentuale massima di SUL abitabile che può essere destinata alla residenza secondaria è infatti pari al 35%. Non è dunque possibile modificare le condizioni d'uso dell'abitazione in discussione per renderla interamente (100%) usufruibile come residenza secondaria.
4.4.3. L'Esecutivo comunale ha pure escluso che fossero dati gli estremi per concedere un permesso come caso di rigore ai sensi dell'art. 30bis cpv. 2 NAPR Tu. In questa sede, confrontato al rimprovero governativo di essere stato poco chiaro e contraddittorio, il Municipio ha precisato che, avendo (avuto) l'abitazione in questione una destinazione primaria dal 1996 (ed anche in precedenza) al 2018, il postulato cambiamento di destinazione in residenza secondaria non può essere autorizzato nemmeno in base all'art. 30bis cpv. 2 NAPR Tu. In particolare, non entrerebbe in considerazione il caso di rigore, poiché quest'ultimo presupporrebbe un uso secondario preesistente, che in concreto non ci sarebbe stato. La tesi è condivisibile.
Il cpv. 2 dell'art. 30bis NAPR Tu riguarda le residenze secondarie preesistenti, che, di principio, possono mantenere la loro destinazione. La tutela delle situazioni acquisite (cioè il mantenimento delle residenze secondarie preesistenti) è però limitata. Il disposto impone infatti di adeguare la destinazione al nuovo diritto, rendendola conforme ai vincoli sanciti dall'art. 30bis cpv. 1 NAPR Tu, nelle ipotesi previste dalla legge, ossia a) in caso di alienazione a terzi (esclusa la devoluzione per causa d'eredità) e b) di importanti interventi edilizi (ampliamento, trasformazione o ricostruzione). Tale obbligo di adattamento non è tuttavia assoluto, poiché può venir meno in presenza di un caso di rigore. È dunque evidente che il caso di rigore suscettibile di ostare alla conversione in abitazione primaria, prolungandone l'uso secondario, presuppone la presenza di una residenza secondaria, ovvero di un preesistente uso secondario dell'abitazione oggetto di alienazione o di lavori edilizi. Non trova invece applicazione laddove, come nel caso concreto, sussiste (già) una destinazione primaria, che viene abbandonata a favore di un'utilizzazione secondaria (cfr. STA 52.2020.37 citata consid. 5.2). Lo conferma anche il rapporto del 3 novembre 1987 della Commissione della pianificazione (pag. 4), da cui si deduce che il concetto di caso di rigore è stato introdotto dalla Commissione proprio - e soltanto - per lenire le conseguenze previste dal cpv. 2, nel caso, quindi, di residenze secondarie preesistenti. Il diniego del permesso merita quindi tutela anche da questo profilo. In concreto, non vi era/è dunque alcuna ragione di retrocedere gli atti al Municipio affinché chiarisse/chiarisca perché non sarebbero dati i presupposti di un caso di rigore.
4.4.4. L'edificio in discussione si configura come un immobile preesistente avente una destinazione primaria. Al riguardo, il cpv. 3 dell'art. 30bis NAPR Tua norma stabilisce che queste residenze possono mantenere la loro destinazione (primaria) nei limiti stabiliti dalla cfr. 1. Come detto, la portata del capoverso in esame non è di immediata percezione, poiché, tenuto conto dello scopo dell'art. 30bis NAPR Tu di favorire l'uso primario rispetto a quello secondario, ci mancherebbe altro - come osservano i resistenti - che le residenze primarie preesistenti non possono rimanere tali. Nella replica il Municipio ha tuttavia evidenziato, facendo riferimento ai materiali legislativi, che l'attuale formulazione risale ad una proposta di modifica formulata all'epoca dalla Commissione della pianificazione, con la quale, in sostanza, si sarebbe voluto evitare d'imporre un obbligo di mantenimento della destinazione primaria esistente al momento dell'introduzione dell'art. 30bis NAPR Tu, permettendo un (parziale) cambiamento di destinazione nei limiti prescritti dal cpv. 1 e parificando così la situazione degli immobili primari preesistenti a quelli realizzati dopo l'entrata in vigore della norma. Ora, dagli atti richiamati dal Municipio risulta in effetti che l'Esecutivo comunale dell'epoca, per le residenze primarie preesistenti, aveva proposto quanto segue (cfr. messaggio municipale n. 94 del 28 marzo 1986, pag. 18 seg.):
3Le residenze primarie esistenti al momento dell'entrata in vigore di questa norma devono mantenere questa destinazione, eccettuati i casi in cui:
a) il proprietario/utente deve trasferire altrove per motivi gravi il proprio domicilio;
b) la costruzione è attribuita agli aventi diritto per causa di eredità o per altro negozio giuridico ad essa assimilabile.
4Le deroghe di cui alle lettere a e b della cifra 3 sono unicamente consentite quando le costruzioni o parti di esse sono direttamente utilizzate dal proprietario.
Considerando che la disposizione, secondo cui le residenze primarie esistenti dovessero mantenere tale destinazione indipendentemente dai limiti percentuali di residenze secondarie ammessi per le nuove costruzioni nelle diverse zone, non rispondesse all'opportunità di stabilire un trattamento equo fra i proprietari di una stessa zona, ma che occorresse pure evitare massicce trasformazioni di residenze primarie in secondarie, la Commissione della pianificazione ha anzitutto proposto di ridurre in talune zone i limiti percentuali ammessi al cpv. 1 per le residenze secondarie (cfr. rapporto del 3 novembre 1987, pag. 3 e 5) e, al contempo, di emendare il cpv. 3 come da attuale formulazione. Da questo profilo è dunque chiaro l'intento di permettere che anche le residenze primarie preesistenti potessero essere parzialmente - ossia nei limiti percentuali contestualmente ridotti di cui al cpv. 1 - trasformate in residenze secondarie (da cui il passaggio da "devono" a "possono"). L'emendamento del cpv. 3 proposto dalla citata Commissione ha inoltre comportato lo stralcio delle deroghe originariamente previste (lettere a e b) all'obbligo di mantenere la residenza primaria e, di conseguenza, del cpv. 4 (cfr. rapporto del 3 novembre 1987, pag. 5). Stralcio, questo, che non è altrimenti spiegabile se non con l'intento di evitare ulteriori possibilità di trasformazione da residenza primaria a secondaria.
La proposta commissionale è stata seguita dal Consiglio comunale (ed approvata dal Consiglio di Stato), di modo che da allora la formulazione del cpv. 3 è quella indicata al precedente consid. 3.1. Ne deriva che, entro i limiti fissati dal cpv. 1 è pure possibile approvare i cambiamenti di destinazione da abitazione primaria a secondaria, a prescindere dalla data di costruzione dell'immobile. Non è invece possibile cambiare la destinazione da primaria a secondaria nel caso in cui il proprietario trasferisca altrove per motivi gravi il proprio domicilio oppure se la costruzione venga ereditata, in quanto queste eccezioni, previste nella proposta originale dell'allora Municipio, non sono state ritenute dall'emendamento commissionale adottato dal Legislativo comunale, che le ha espressamente stralciate. Per il caso concreto ne consegue che il postulato cambiamento di destinazione non può essere autorizzato, per gli stessi motivi indicati sopra al consid. 4.4.2.
Non portano ad altra conclusione le obiezioni sollevate dai resistenti. Contrariamente a quanto sostengono, non è anzitutto vero che le residenze primarie preesistenti non potrebbero più essere trasformate in residenze secondarie. Possono esserlo, infatti, se sono rispettati i limiti di cui al cpv. 1, analogamente a quanto avviene per gli edifici di nuova costruzione. Non è d'altronde ravvisabile la presenza di un vuoto normativo (cd. echte Lücke), dato che l'art. 30bis NAPR Tu disciplina sia il caso delle residenze secondarie preesistenti (cpv. 2) sia quello delle residenze primarie preesistenti (cpv. 3). Il fatto che l'attuale normativa non preveda la possibilità, per i proprietari che trasferiscono altrove il loro domicilio, di continuare ad utilizzare la loro abitazione come residenza secondaria, non è segnale di una lacuna della legge che necessita di essere colmata, ma è il risultato di una precisa scelta del legislatore comunale. Spetta quindi semmai a quest'ultimo modificarla. La norma in questione non può infine dirsi neppure lesiva della garanzia costituzionale della proprietà, che, notoriamente, tutela unicamente l'esercizio legittimo della proprietà privata, nei limiti tracciati dall'ordinamento giuridico nell'interesse pubblico, in particolare considerando le esigenze della pianificazione del territorio, nelle quali rientra anche la limitazione - dal 2012 prevista anche a livello federale - delle residenze secondarie (cfr. DTF 146 I 70 consid. 6.1, 145 II 140 consid. 4.1, 117 Ib 243 consid. 3a).
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dei resistenti, in solido tra loro, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 2 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al RI 1, non patrocinato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza, la decisione del 28 settembre 2022 (n. 4640) del Consiglio di Stato è annullata, mentre è confermata la decisione del 3 marzo 2022 con cui il Municipio di Locarno ha negato a CO 1 e CO 2 l'autorizzazione per l'utilizzo quale residenza secondaria della casa d'abitazione al mapp. __________ di Locarno.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di CO 1 e CO 2, in solido. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster