AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.95
Data decisione, Autorità: 09.02.2024, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi personali AVS. Imputazione di acconti su spese di diffida e interessi di mora pregressi. Spese esecutive
CO 1
Incarto n. 14.2023.95
Lugano 9 febbraio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.65 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 17 maggio 2023 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 14 settembre 2023 presentato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG contro la decisione emessa l’11 settembre 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 dicembre 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 3'052.45 oltre agli interessi del 5% dal 21 dicembre 2022 (indicando quale causa del credito i “Contributi personali per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020, Fattura di chiusura in base alla decisione del 19.10.2022, Decisione interessi di mora del 19.10.2022”) e fr. 151.50 (per “Interessi”).
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto ese-cutivo, con istanza del 17 maggio 2023 la Cassa ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno per fr. 3'277.25. Nel termine impartitogli per presentare osservazioni, il convenuto è rimasto silente.
C. Statuendo con decisione dell’11 settembre 2023, il Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza per fr. 2'565.40 oltre agl’interessi di fr. 240.80 fino al 20 dicembre e del 5% dal 21 dicembre 2022 (anziché per i fr. 3'277.25 richiesti nell’istanza), ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 30.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata la Cassa è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 settembre 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, in via principale l’accoglimento dell’istanza per fr. 3'277.25 e in via subordinata l’annullamento della decisione e la retrocessione dell’incarto al primo giudice, in ambedue i casi protestate spese e ripetibili. Il 27 dicembre 2023 il Presidente della Camera ha concesso l’effetto sospensivo al reclamo. Entro il termine impartitogli, CO 1 non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla Cassa il 12 settembre 2023, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 22 settembre. Presentato il 14 settembre 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo re-stando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la decisione del 19 ottobre 2022 con cui la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha fissato i contributi dovuti costituisce un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per fr. 2'565.40; egli ha detratto dalla pretesa iniziale di fr. 5'395.85 (composta dei “contributi personali AVS” di fr. 4'648.80, dei “contributi assegni familiari” di fr. 574.20, dei “contributi assegni familiari integrativi” di fr. 79.85 e delle “spese amministrative” di fr. 93.–) la somma già pagata di fr. 2'830.45. Al saldo di fr. 2'565.40 il primo giudice ha aggiunto gl’interessi di mora di fr. 240.80 aggiornati fino al 20 dicembre 2022 e quelli correnti del 5% dal giorno successivo.
Nel reclamo la Cassa espone di vantare un credito di fr. 3'178.10 complessivi, risultante dalla somma di fr. 5'395.85 stabilita nella decisione di fissazione dei contributi personali per l’anno 2020, cui si aggiungono gl’interessi di fr. 125.65 dal 1° gennaio al 19 ottobre 2022 e le non meglio precisate “AVS Diffide, multe, tassazioni d’ufficio” di fr. 160.–, sotto deduzione dei quattro acconti pagati dall’escusso per fr. 2'503.40 complessivi, computati anzitutto a saldo delle tasse di diffide di fr. 160.–. Secondo la reclamante a tale credito vanno aggiunti gl’interessi dal 20 ottobre 2022 al 20 dicembre 2022 (giorno dell’inoltro della domanda d’esecuzione), di fr. 25.85, e le spese esecutive di fr. 73.30, onde l’importo complessivo di fr. 3'277.25 indicato nell’istanza di rigetto. Ne conclude che il Giudice di pace, a un esame d’ufficio più approfondito, avrebbe dovuto constatare l’identità della pretesa posta in esecuzione e del debito accertato nelle decisioni prodotte, e ha quindi accertato i fatti in modo manifestamente errato.
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 444 consid. 4.1.1, pag. 447).
Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Invece, semplici fatture, prive d’indicazione sui rimedi giuridici esistenti, non possono essere parificate a decisioni amministrative, siccome non vengono designate come tali nell’atto stesso e non traggono siffatta qualità dalla legge (sentenza della CEF 14.2020.162 del 12 marzo 2021, sentenza della CEF 14.2019.110 del 15 ottobre 2019 consid. 6.1/b con rinvii).
5.1 Nel caso di specie la “decisione definitiva per l’anno 2020” del 19 ottobre 2022, che stabilisce i contributi in fr. 5'395.85 complessivi, e l’altra “decisione” sempre del 19 ottobre 2022 per gli interessi di mora di fr. 125.65 maturati dal 1° gennaio 2022 al 19 ottobre 2022 sono definitive e costituiscono quindi validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione per le somme in questione.
5.2 Il conteggio, da cui risulta un saldo dovuto di fr. 3'178.10, non è invece una decisione definitiva, siccome non è qualificato come tale e non indica rimedi giuridici. La reclamante pretende però che parte dei quattro acconti versati dall’escusso (per fr. 2'830.45 complessivi) siano imputati sulle non meglio precisate poste “AVS Interessi di mora su contributi” di fr. 214.95, “AVS Diffide, multe, tassazioni d’ufficio” di fr. 184.55 (curiosamente quantificate in fr. 160.– nel reclamo) e “AVS Spese esecutive” di fr. 213.20 (secondo la fattura di chiusura). Dalla sua pretesa di fr. 5'395.85 essa deduce pertanto soltanto fr. 2'217.75 (fr. 2'830.45 ./. 214.95 ./. 184.55 ./. 213.20) per giungere appunto al saldo di fr. 3'178.10 (ancorché nel reclamo la Cassa arriva allo stesso risultato con un altro calcolo: fr. 5'395.85
5.3 Invece che aggiungere gl’interessi dal 20 ottobre 2022 al 20 dicembre 2022 (di fr. 25.85) come proposto dalla reclamante è più semplice fare decorrere gl’interessi di mora dal 20 ottobre 2022.
5.4 Quanto alle spese esecutive di fr. 73.30, come correttamente rilevato dal Giudice di pace senza essere contraddetto dalla reclamante, la loro determinazione e attribuzione sono decise dall’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 147 III 358 consid. 3.4.1, sentenza della CEF 14.2023.45 del 29 settembre 2023 consid. 5.4 con rinvii).
5.5 Ciò posto, l’opposizione di CO 1 va rigettata in via definitiva per fr. 3'178.10 oltre agl’interessi di mora del 5% dal 20 ottobre 2022 su fr. 3'052.45 (fr. 3'178.10 ./. 125.65 in ragione del divieto dell’anatocismo [art. 105 cpv. 3 CO]), ossia esattamente per l’importo posto in esecuzione nel precetto esecutivo, ancorché presentato in un’altra forma (fr. 3'052.45 oltre agli interessi del 5% dal 21 dicembre 2022 più interessi di fr. 151.50 (ossia fr. 125.65 + fr. 25.85). La conclusione dell’istanza e del reclamo volta al rigetto dell’opposizione per fr. 3'277.25 non può essere accolta perché include le spese esecutive (cfr. sopra consid. 5.4) e ad ogni modo eccede la somma posta in esecuzione, che costituisce il limite superiore da non superare (sentenza della CEF 14.2016.168 del 16 dicembre 2016 consid. 6).
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale di CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità poiché la reclamante non ha formulato alcuna domanda al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Il dispositivo sulle spese e indennità di prima sede non è contestato.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 487.05 (3'052.45 – 2'565.40), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è riformato come segue:
L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 3'178.10 oltre agl’interessi di mora del 5% dal 20 ottobre 2022 su fr. 3'052.45.
Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico di CO 1.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster