AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2023.51
Data decisione, Autorità: 12.02.2024, ICCA
Titolo: Omologazione di una convenziona parziale di divorzio
Incarti n. 11.2023.51 11.2023.75
Lugano 12 febbraio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
cancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2015.353 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 9 dicembre 2015 da
AO 1 (D) (patrocinata dall' PA 1 ),
contro
AP 1 (GB) (patrocinato dall', ),
giudicando sull'appello del 28 aprile 2023 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 13 marzo 2023 (inc. 11.2023.51)
e sull'appello incidentale del 28 giugno 2023 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza (inc. 11.2023.75);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 13 marzo 2023 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio fra AP 1 (1948) e AO 1 (1947), cittadini germanici, e ne ha regolamentato le conseguenze come segue:
5.1 Gli averi depositati sui conti bancari cointestai ai coniugi __________ sono attribuiti alla moglie.
§ A __________, è fatto ordine di versare gli averi depositati sui suddetti conti bancari sul conto bancario n. __________, intestato a AO 1 presso __________, e di comunicare a AP 1 l'esatto importo degli averi trasferiti.
5.2 Il marito è condannato a versare alla moglie, entro 30 giorni dalla comunicazione del trasferimento di __________, la differenza tra
fr. 1 311 008.00 e l'importo degli averi trasferiti da __________, alla moglie ai sensi del dispositivo n. 5.1.
La proprietà di cui al fondo n. 819 RFD di __________, intestata a AP 1 e AO 1 in ragione di metà ciascuno, è attribuita interamente a AP 1. Quest'ultimo si farà carico di tutte le spese connesse al trapasso di proprietà.
La proprietà di cui al fondo __________
, intestata a AP 1 e AO 1
in ragione di metà ciascuno, è attribuita interamente a AP 1. Quest'ultimo si farà carico di tutte le spese connesse al trapasso di proprietà e si occuperà di dare esecuzione alla presente sentenza nel luogo di situazione del fondo.
La pretesa della moglie volta ad ottenere la licitazione di mobili e suppellettili è irricevibile.
È accertata l'assenza di averi LPP da suddividere tra i coniugi. Di conseguenza, la richiesta della moglie volta ad ottenere un'indennità adeguata di ai sensi dell'art. 124e CC è respinta.
Non si stabiliscono contributi alimentari tra i coniugi.
Le spese processuali di fr. 20 000.– (compresi fr. 5798.33 complessivi per le perizie immobiliari) sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28 aprile 2023, chiedendo di respingere la pretesa della moglie in liquidazione del regime dei beni o, quanto meno, di fissarla in £ 277 339.40 (o all'importo equivalente in franchi svizzeri), oppure ancora in £ 1 003 292.94 (o all'importo equivalente in franchi svizzeri), così come di addebitare tutte le spese processuali alla convenuta, con obbligo da parte di quest'ultima di rifondergli fr. 60 000.– per ripetibili.
C. Nelle sue osservazioni del 28 giugno 2023 AO 1
propone di respingere l'appello e con appello incidentale chiede di rinviare agli atti al Pretore per un nuovo giudizio o, in subordine, di aumentare la sua spettanza in liquidazione del regime dei beni ad almeno fr. 1 597 070.64, di obbligare il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 2179.50 mensili vita na-tural durante e di porre a carico di lui tre quarti delle spese processuali, con obbligo di rifonderle fr. 15 000.– per ripetibili. Con osservazioni del 15 settembre 2023 AP 1 conclude per il rigetto dell'appello incidentale (inc. 11.2023.75). In memoriali spontanei del 7, 18, 27 settembre e del 9 ottobre 2023 le parti hanno reiterato le loro posizioni.
D. Il 22 gennaio 2024 AP 1 e AO 1 hanno trasmesso alla Camera una convenzione del giorno stesso in cui essi si sono accordati sulle questioni rimaste litigiose e chiedono l'omologazione dell'accordo, come pure lo stralcio dell'appello dal ruolo.
Considerando
in diritto: 1. Una convenzione sulle conseguenze del divorzio è giuridicamente valida soltanto se omologata dal giudice e deve figurare nel dispositivo della decisione (art. 279 cpv. 2 CPC). L'art. 279 cpv. 1 CC stabilisce che il giudice omologa una convenzione sugli effetti del divorzio solo dopo essersi convinto “che i coniugi l'abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione”. Prima di approvare l'accordo egli si sincera dunque che le parti abbiano capito la portata e le conseguenze degli impegni presi, che la loro volontà sia seria e durevole, come pure che la firma non sia dovuta a precipitazione, compiacenza o sfinimento (RtiD II-2015 pag. 794 consid. 8b). Che in concreto le parti abbiano concluso l'accordo “di loro libera volontà e dopo matura riflessione” non fa dubbio, tanto più che esse erano assistite dai rispettivi legali. La convenzione inoltre risulta chiara e completa per quel che riguarda i punti rimasti controversi in appello.
Quanto all'adeguatezza, il giudice accerta che la convenzione non si scosti in misura ragguardevole da quanto risulterebbe equo in mancanza di accordo, dovendosi tutelare la parte economicamente più debole da atti di leggerezza, inesperienza o condiscendenza. Di regola, ad ogni modo, il giudice rifiuta l'omologazione solo in caso di sproporzione evidente e immediatamente riconoscibile rispetto alle previsioni di legge, che si tratti di mantenimento dopo il divorzio o di scioglimento del regime dei beni (RtiD I-2022 pag. 569 n. 5c; v. anche II-2014 pag. 876 consid. 6a con rinvii). Non tocca al giudice per contro indagare su questioni di mera adeguatezza (anziché di manifesta inadeguatezza), tranne nelle questioni – estranee nel caso in esame – cui si applichi il principio inquisitorio illimitato, ossia in materia di filiazione e di previdenza professionale (RtiD II-2014 pag. 876 consid. 6a con riferimenti; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.54 del 28 giugno 2022 consid. 2 con rinvii). Anche per quel che attiene alla situazione della moglie, al cui riguardo vige il principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC), il giudice verifica nondimeno l'ammontare del contributo alimentare con pieno potere di cognizione ove il fabbisogno minimo di lei rimanga scoperto in tutto o in parte, sussistendo il rischio che in simile eventualità le casse pubbliche siano chiamate poi a colmare l'ammanco (RtiD II-2006 pag. 685 consid. 2).
In concreto le parti hanno raggiunto un'intesa sulla liquidazione del regime dei beni con le relative modalità di pagamento e hanno confermato di fare a meno di contributi alimentari tra coniugi. Ora, per quel che è della liquidazione del regime dei beni la convenzione non desta perplessità. Quanto al contributo alimentare, per tacere del fatto che la moglie vi ha rinunciato in un contratto prematrimoniale del 14 novembre 1998, le entrate di lei ammontano a fr. 1200.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3379.50 mensili, onde uno scoperto di fr. 2179.50 mensili (appello incidentale, pag. 30). Essa potrà contare tuttavia su un capitale di fr. 700 000.– che potrà consumare progressivamente (considerata un'aspettativa di vita di una decina d'anni), in modo da coprire il proprio debito mantenimento. L'accordo non si scosta dunque in maniera evidente e immediatamente riconoscibile dalle previsioni di legge, se appena si pensa che dopo il pensionamento il coniuge creditore può essere chiamato a erodere il proprio patrimonio per provvedere a sé stesso (RtiD I-2005 pag. 776 consid. 4 con citazioni; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.126 del 28 maggio 2021, consid. 6 con riferimenti). La convenzione non appare pertanto “manifestamente inadeguata”. Nulla osta, in simili circostanze, all'omologabilità dell'intesa, che può essere approvata anche per quanto riguarda i rispettivi oneri processuali (a carico di ogni parte) e le ripetibili (compensate) in appello, fermo restando che la tassa di giustizia va moderata, giacché la causa termina senza sentenza (art. 21 LTF).
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione a livello federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente in appello anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 LTF.
Per questi motivi,
decide: I. È omologata la seguente convenzione parziale sulle conseguenze del divorzio:
Tra il signor
Zwischen Herrn
AP 1, __________
e la signora
und Frau
AO 1, __________
premesso che:
Vorausgeschickt, dass:
Con sentenza del 13 marzo 2023 la Pretura di Lugano, sezione 6 ha sciolto il matrimonio contratto tra le parti e ha stabilito le conseguenze del divorzio (inc. DM.2015.353).
Mit Urteil vom 13 März 2023 hat die Pretura di Lugano, 6. Abteilung, die zwischen den Parteien geschlossene Ehe aufgelöst und die Scheidungsfolgen festgelegt (Verfahren DM.2015.353).
Con appello del 28 aprile 2023 (inc. 11.2023.51 del Tribunale d'appello del Cantone Ticino) il marito ha impugnato i dispostivi n. 5, 5.1 5.2 e 11 della decisione della Pretura.
Mit Berufung vom 28 April 2023 (Verfahren Nr. 11.2023.51 des Appellations-
gerichts des Kantons Tessin) hat der Ehemann die Dispositiven Ziff. 5, 5.1, 5.2 und 11 der Entscheidung der Pretura angefochten.
Con appello incidentale del 28 giugno 2023 la moglie ha impugnato la decisione della Pretura e ha chiesto, in via principale, che gli atti vengano rinviati al Giudice di primo grado per completare l'istruttoria e per nuova decisione. In via eventuale, la moglie ha impugnato i dispositivi n. 5, 5.2,10 e 11 della decisione della Pretura.
Mit Anschlussberufung vom 28. Juni 2023 hat die Ehefrau den Entscheid der Pretura angefochten und in erster Linie die Rückweisung der Akten an das erstinstanzliche Gericht zur Vervollständigung des Beweisverfahrens und zu einer neuen Entscheidung bearitragt. Eventualiter hat die Ehefrau die Dispositiven Ziff. 5, 5.2, 10 und 11 der Entscheidung der Pretura angefochten.
Tutto ciò premesso, i coniugi stipulano di loro libera volontà e dopo matura riflessione la presente convenzione in relazione alle conseguenze del divorzio oggetto delle procedure di appello.
Dies vorausgesetzt, schliessen die Ehegatten aus freiem Willen und nach reifticher überlegung vorliegende Einigung uber die strittig gebliebenen Nebenfolgen der Scheidung.
Le parti convengono pertanto:
Die Parteien vereinbaren somit:
Liquidazione del regime matrimoniale (dispositivo no. 5 della senten-
za della Pretura di Lugano del 13 marzo 2023)
Güterrechtliche Auseinandersetzung (Dispositiv Ziff. 5 des Urteils der
Pretura di Lugano vom 13. März 2023)
Il dispositivo n. 5 della sentenza della Pretura di Lugano viene modificato come segue: A titolo di liquidazione del regime matrimoniale, alla moglie spettano CHF 700 000.– (settecentomila). Di conseguenza:
Gli averi depositati sui conti bancari cointestati ai coniugi presso __________
sono attribuiti alla moglie fino a concorrenza di CHF 700 000.–.
§ A __________, è fatto ordine di versare gli averi depositati sui suddetti conti bancari fino a concorrenza di CHF 700 000.– sul conto bancario n. __________, intestato a AO 1 presso __________, e di comunicare alle parti l'esatto im- porto degli averi trasferiti.
§§ Un eventuale saldo restante sui conti presso __________, sarà versato al marito, in conformità con le sue istruzioni. Dall'altro lato, dovessero gli averi trasferiti dai conti presso __________, essere insufficienti per soddisfare la pretesa della moglie pari a CHF 700 000.–, il marito si impegna a ver- sare alla moglie l'importo restante, entro 10 giorni dalla comunicazio- ne di trasferimento di __________.
Dispositiv Ziff. 5 des Urteils der Pretura di Lugano wird wie folgt abge-
ändert: Im Rahmen der Auflösung des Güterstandes stehen der Ehefrau CHF 700 000.– (siebenhunderttausend) zu. Dementsprechend:
Die auf den gemeinsamen Bankkonten der Ehegatten bei der __________ deponierten Vermögenswerte werden der Ehefrau bis zum Betrag van CHF 700 000.– zugewiesen.
§ Die __________, wird angewiesen, die auf den vorgenannten Bankkonten deponierten Guthaben bis zum Betrag von CHF 700 000.– auf das Bankkonto Nr. __________, auf den Namen AO 1 bei der __________ zu überweisen und die Parteien über die genaue Höhe der überwiesenen Guthaben zu informieren.
§ Ein allfälliges Restguthaben auf den Konten bei der __________, is an den Ehemann gemäss dessen Weisung auszuzahlen. Sollten hingegen die von den Konten bei der __________ übertragenen Vermögenswerte nicht ausreichen, um die Forderung der Ehefrau in Höhe von CHF 700 000.– zu befriedigen, verpflichtet sich der Ehemann, den Restbetrag innerhalb von 10 Tagen nach der überweisungsmitteilung der __________ an die Ehefrau zu zahlen.
Nachehelicher Unterhalt (Dispositiv Ziff. 10 des Urteils der Pretura di Lugano vom 13. März 2023)
Non si stabiliscono contributi alimentari post-divorzio. Il dispositivo n. 10 della sentenza della Pretura di Lugano del 13 marzo 2023 rimane invariato.
Es wird kein nachehelicher Unterhalt vereinbart. Dispositiv Ziff. 10 des
Urteils der Pretura di Lugano vom 13. März 2023 bleibt unverändert.
Gerichtskosten- und Auslagen, Parteientschädigungen (Dispositiv Ziff. 11 des Urteils der Pretura di Lugano vom 13. März 2023)
Le spese processuali della prima istanza sono a carico delle parti in ragio- ne di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Il dispositivo n. 11 della sentenza della Pretura di Lugano del 13.3.2023 rimane invariato.
Die Gerichtskosten der ersten Instanz werden von den Parteien je zur Hälfte getragen, Parteientschädigungen werden keine ausgesprochen. Dispositiv Nr. 11 des Urteils der Pretura di Lugano vom 13. März 2023
bleibt unverändert.
3.1 Tutti gli altri dispositivi della sentenza di primo grado della Pretura di Lugano del 13 marzo 2023 che non sono stati oggetto d'impugnazione restano invariati.
Alle anderen Dispositiven des erstinstanzlichen Urteils der Pretura di Lugano vom 13. März 2023, die nicht angefochten wurden, bleiben unverändert.
Trasferimento della quota di comproprietà in relazione a __________ übertragung des Miteigentumsanteils an __________
La moglie si impegna a rilasciare tutte le dichiarazioni necessarie affinché la proprietà di cui al fondo __________, intestata AP 1 e AO 1 in ragione di metà ciascuno sia attribuita interamente a AP 1.
Quest'ultimo si farà carico di tutte le spese connesse al trapasso di pro- prietà.
Die Ehefrau verpflichtet sich, alle erforderlichen Erklärungen dahingehend abzugeben, dass das Eigentum am Grundstück __________, im hälftigen Miteigentum von AP 1 und AO 1 vollständig auf AP 1 übergehen soll. Dieser trägt alle mit dem Eigentumsübergang verbunde- nen Kosten.
Kosten una Entschädigungsfolgen der Berufungsverfahren
Le parti si accordano che i costi delle procedure di appello sono a carico della parte che le ha anticipate. Le parti chiederanno di tenere conto dello sforzo transattivo nel calcolo delle spese processuali. Le ripetibili per le procedure di appello sono compensate.
Die Parteien vereinbaren, dass die Gerichtskosten der Berufungsver-
fahren von jener Partei zu tragen sind, welche sie vorgeschossen hat. Die Parteien werden beantragen, dass die vergleichsweise Abschlüsse der Verfahren bei der Festsetzung der Gerichtskosten berücksichtigt werden sollen. Die Parteien verzichten gegenseitig auf die Bezahlung einer Par- teientschädigung fur die Berufungsverfahren.
Treu und Glauben
Le parti si impegnano ad agire secondo buona fede, tanto nell'esercizio dei diritti, quanto nell'adempimento degli obblighi derivanti da questo ac- cordo.
Die Parteien verpflichten sich, sowohl bei der Ausübung ihrer Rechte als auch bei der Erfüllung ihrer Pflichten im Rahmen dieser Vereinbarung nach Treu und Glauben zu handeln.
Saldoklausel
Ad esecuzione di quanto pattuito nella presente convenzione, le parti si dichiarano integralmente, reciprocamente e definitivamente tacitate per qualsiasi pretesa derivante dal loro matrimonio e/o da qualsiasi altro rap- porto giuridico intercorso tra le parti.
Mit der Ausführung der Bestimmungen dieser Vereinbarung erklären sich die Parteien vollständig, gegenseitig und endgültig von allen Ansprüchen, die sich aus ihrer Ehe und/oder einem anderen Rechtsverhältnis zwischen den Parteien ergeben, befreit.
Gerichtsstand
Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione al presente accordo sarà quello di Lugano.
Als Gerichtsstand fur jede Auseinandersetzung, welche zwischen den Parteien im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung entstehen soll, ist Lugano.
Genehmigung
A seguito della sottoscrizione della presente convenzione le parti chiede- ranno al Tribunale d'appello del Cantone Ticino, per il tramite dei loro av- vocati, l'omologazione della presente convenzione e, in conformità con l'art. 279 cpv. 2 CPC, chiederanno che essa sia inserita nel dispositivo della decisione.
Nach Unterzeichnung der vorliegenden Vereinbarung werden die Par- teien, vertreten durch ihre Rechtsanwälte, beim Tribunale d'appello del
Cantone Ticino die Genehmigung der vorliegenden Einigung und die Aufnahme des Vergleichs gemäss Art. 279 abs. 2 ZPO ins Dispositiv des Abschreibungsbeschlusses beantragen.
Inkrafttreten
La presente convenzione entra in vigore con l'omologazione del Tribunale d'appello ma al più tardi al 31 gennaio 2024, a condizione che la presente convenzione, firmata dal marito, entro il 15 gennaio 2024, sia in possesso del suo rappresentante legale svizzero, e che quest'ultimo sia stato irrevo- cabilmente incaricato di inoltrare la convenzione al Tribunale d'appello. Se questa condizione non è soddisfatta, la convenzione entrerà in vigore al momento dell'approvazione da parte del Tribunale d'appello.
Diese Vereinbarung tritt mit deren Genehmigung durch das Appellations- gericht in Kraft, spätestens jedoch am 31. Januar 2024, unter der Vor- aussetzung, dass die Vereinbarung, durch den Ehemann unterzeichnet, spätestens am 15. Januar 2024 seinem schweizerischen Rechtsvertreter vorliegt und dieser unwiderruflich beauftragt wurde, die Vereinbarung beim Appellationsgericht einzureichen. Sollte diese Voraussetzung nicht erfüllt sein, tritt diese Vereinbarung mit deren Genehmigung durch das Appellationsgericht in Kraft.
Exemplare
Questa convenzione viene redatta in quattro esemplari originali, una per ciascuna parte e due per la prima Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Diese Vereinbarung wird in vier Originalausfertigungen erstellt, eine für jede Partei und zwei für die Erste Zivilkammer des Appellationsgerichts des Kantons Tessin.
Luogo, data Luogo, data
22.12.2023 2.1.2024
(firmato) (firmato)
AP 1 AO 1
II. Il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è sostituito dall'accordo che precede. Tutti gli altri dispositivi rimangono invariati.
III. L'appello di AP 1 e l'appello incidentale di AO 1
sono stralciati dai ruoli.
IV. Le spese processuali di complessivi fr. 1500.– sono poste
solidalmente a carico degli appellanti, compensate le ripe-
tibili.
V. Notificazione a:
– ;
.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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