AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2023.116
Data decisione, Autorità: 09.02.2024, CEF
Titolo: Determinazione del modo di realizzazione dei diritti in una comunione ereditaria
Incarto n. 15.2023.116
Lugano 9 febbraio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sull’istanza presentata il 16 novembre 2023 dall’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a
PI 2, __________ (__________)
nella comunione ereditaria del padre fu PI 1 († 2020), composta, oltreché dall’escussa, anche di
PI 4, __________ (__________) PI 3, __________
nelle 31 esecuzioni dei gruppi n. da 2 a 4 promosse nei confronti di PI 2 da
PI 7, __________ Confederazione Svizzera, Berna Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) Comune di Lugano, __________ PI 8, __________ PI 9, __________ dott. med. PI 10, __________ (rappresentato dalla RA 2, __________) PI 11, __________ (rappresentata dal suoRA 3, __________)
ritenuto
in fatto: A. PI 1 è deceduto il 3 novembre 2020. Gli sono succeduti in comunione ereditaria (CE) la vedova PI 4 e i figli PI 3 e PI 2.
B. In sette esecuzioni (formanti il gruppo n. 2) promosse in via di pignoramento dal 2021 al 2022 nei confronti di PI 2 per oltre fr. 29'000.– (al 31 gennaio 2024), il 10 giugno 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato i diritti spettanti all’escussa nella CE del padre. Nel verbale di pignoramento, l’UE ha indicato che la CE è composta, oltreché dell’escussa, anche di PI 4 e PI 3. Quali beni appartenenti alla comunione, ha indicato “in particolare” il fondo n. 57 RFD __________. Alla quota ereditaria di PI 2 è stato attribuito il valore di stima di fr. 25'000.–.
C. Il 18 gennaio 2023, l’Ufficio ha rilasciato all’PI 12 un attestato di carenza beni (ACB) nell’esecuzione n. __________ per fr. 1'516.75.
D. Avendo i creditori di PI 2 chiesto la realizzazione dell’interessenza pignorata, l’Ufficio li ha convocati a un’udienza tenutasi il 15 giugno 2023 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta, essendo presenti soltanto la madre e il fratello dell’escussa. Il verbale riporta il valore di stima ufficiale del fondo (fr. 104'170.–) e quello attribuito dall’UE (fr. 260'425.–), l’ammontare dell’ipoteca che grava sul fondo (fr. 160'000.–) e, di conseguenza, il valore dell’asse ereditario – secondo il valore dei fondi attribuito dall’Ufficio – al netto dell’ipoteca (fr. 100'425.–). Il valore dell’interessenza dell’escusso nella successione, pari a ¼ del totale, stabilito in fr. 25'000.– arrotondati, ridotto a fr. 4'744.50 dopo deduzione dei debiti per cui l’interessenza è stata pignorata (fr. 2'333.40), come pure dei debiti per cui l’Ufficio aveva già avvisato l’escussa che avrebbe proceduto al pignoramento della sua quota ereditaria (fr. 27'411.10).
E. In altre ventitré esecuzioni (formanti il gruppo n. 3) promosse nuovamente in via di pignoramento dal 2022 al 2023 nei confronti di PI 2 per oltre fr. 3'800.– (sempre al 31 gennaio 2024), il 9 agosto 2023 l’UE ha nuovamente pignorato i diritti spettanti all’escussa nella CE, indicando però tra i beni appartenenti alla comunione “in particolare” anche i fondi n. 70, 177, 327, 684 e 685 RFD __________. Alla quota ereditaria di PI 2 l’UE ha attribuito il valore di stima di fr. 70'000.–.
F. Poiché la conciliazione era fallita, il 21 agosto 2023 l’UE ha assegnato agl’interessati (compresi i creditori del gruppo n. 3) un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria. Nel termine assegnato la madre e il fratello dell’escussa hanno proposto di acquistarne l’interessenza per fr. 15'000.–, ma il dott. med. PI 10 si è opposto mentre gli altri creditori sono rimasti silenti.
G. Il 16 novembre 2023, l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza. Ha precisato di chiederla non solo per i creditori dei gruppi n. 2 e 3, ma anche per esecuzioni successive, nell’àmbito delle quali aveva già pignorato la quota ereditaria, ma non aveva ancora emesso il verbale di pignoramento. Ha ribadito di aver attribuito un valore di stima netto di fr. 100'425.– alla sostanza ereditaria e di fr. 25'000.– all’interessenza dell’escussa.
H. In ulteriori due esecuzioni (formanti il gruppo n. 4) promosse di nuovo in via di pignoramento nel 2023 nei confronti di PI 2 per oltre fr. 1'100.– (sempre al 31 gennaio 2024), il 6 dicembre 2023 l’Ufficio ha pignorato un’altra volta i diritti spettanti all’escussa nella CE. L’11 dicembre 2023, uno dei due creditori pignoranti ne ha chiesto la realizzazione.
Considerando
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).
Nei casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 10, consid. 2; Bettschart in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 10, con-sid. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2023.60 del 4 agosto 2023, consid. 1 e i rinvii).
Nel caso in esame, i pignoramenti a favore dei gruppi n. 3 e 4 sono stati eseguiti il 9 agosto e il 6 dicembre 2023, vale a dire dopo l’udienza di conciliazione tenutasi il 15 giugno 2023. I creditori partecipanti a quei gruppi non dovevano (e non potevano) partecipare all’esperimento di conciliazione. L’UE ha correttamente invitato i creditori del gruppo n. 3 a proporre misure di realizzazione nel senso dell’art. 10 cpv. 1 ODiC, ma non quelli del secondo gruppo, che non avevano ancora chiesto la realizzazione dell’interessenza. Non si è ritenuto utile sentirli nella presente procedura in virtù dell’art. 132 cpv. 3 LEF poiché l’Ufficio dovrà comunque comunicare loro il modo di realizzazione stabilito da questa Camera, notificando loro una copia della decisione odierna (sotto dispositivo n. 3), sicché avranno la possibilità di proporre di acquistare la quota ereditaria dell’escusso a un prezzo suscettibile di riscontrare l’adesione degli altri creditori interessati e degli altri eredi, ipotesi – invero improbabile – in cui l’UE potrà sempre, trattandosi di una circostanza nuova, indire una consultazione e in caso di accettazione unanime della proposta chiedere alla Came-ra di modificare il modo di realizzazione delle quote (nello stesso senso: citata 15.2023.60 consid. 2).
3.1 Siccome nessuno ha contestato il patrimonio della comunione ereditaria, non c’è motivo di scostarsi da quanto accertato dall’Ufficio.
3.2 Invece, è necessaria una rettifica del valore dell’interessenza dell’escussa. Nell’istanza, l’UE ha infatti ribadito che tale valore è di fr. 25'000.–. Tuttavia, ha verosimilmente dimenticato di aver accertato che l’asse ereditario comprende anche i fondi n. 70, 177, 327, 684 e 685 RFD di __________, dandone del resto conto nel secondo e terzo verbale di pignoramento, nel senso di aumentare il valore di stima dell’interessenza a fr. 70'000.–. Ai fini del giudizio odierno si terrà conto di quest’ultimo valore, anche se verosimilmente non è noto ai creditori del gruppo n. 2 e la relativa indicazione dell’UE all’udienza di conciliazione, nella circolare e nell’istanza, è incompleta. Nessun creditore ha infatti accettato la proposta della madre e del fratello dell’escussa né proposto un modo di realizzazione diverso dallo scioglimento della comunione, procedura in cui verrà determinato l’esatto valore dell’interessenza pignorata.
4.1 Nella fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita all’asta della quota ereditaria – va però escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui è stato ottenuto il pignoramento dell’interessenza, di oltre fr. 33'900.– (fr. 29'000.– + 3'800.– + 1'100.–), diminuito dell’importo dell’esecuzione in cui è stato rilasciato un ACB, pari a circa fr. 32'400.– (fr. 33'900.– ./. 1'516.75), è nettamente inferiore al valore della quota ereditaria spettante all’escussa nella comunione ereditaria, di fr. 70'000.– (sopra consid. 3.2), sicché, con la licitazione della quota, si rischierebbe una vendita a vil prezzo (sopra consid. 1).
4.2 Va dunque preferito il primo modo di realizzazione – lo scioglimento della comunione ereditaria. La soluzione alternativa dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore dell’interessenza, le spese connesse alla divisione della successione – da saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’UE di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; citata 15.2023.60 consid. 4.2 e sentenza 15.2008.80 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per la madre e il fratello dell’escussa (e per eventuali altri interessati) di evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali la quota di PI 2 è stata pignorata oppure formulando un’offerta di vendita della quota a trattative private che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e dall’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart, op. cit., n. 15 ad art. 132).
5.1 Incomberà quindi a lui chiedere la divisione della successione alla competente autorità, qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta anche di rappresentare l’escussa nella procedura (citata 15.2023.60 consid. 5.1 e i rinvii). Le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF). Contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela prevista dall’art. 10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore.
5.2 Nei limiti del ricavo della divisione ereditaria, l’Ufficio procederà poi, nell’ordine dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all’interno di essi nell’ordine stabilito dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei creditori che partecipano al pignoramento dell’interessenza.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di sostituirsi a PI 2 nella comunione ereditaria fu PI 1, di chiederne lo scioglimento e di procedere alla realizzazione di quanto attribuito all’escusso nella divisione, secondo le indicazioni dei considerandi 5.1 e 5.2, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo ai considerandi 2 e 4.2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, e, per il suo tramite, all’escussa, agli altri due membri della comunione ereditaria e a tutti i creditori facenti parte di gruppi in cui è stata presentata la domanda di realizzazione.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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