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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.9
Data decisione, Autorità: 09.02.2024, CEF
Titolo: Fallimento. Mancata convocazione delle parti all’udienza di fallimento. Reclamo dell’istante. Rinuncia a prelevare la tassa di giustizia
Incarto n. 14.2024.9
Lugano 9 febbraio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.1073 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 29 agosto 2023 dall’
RE 1 IT- (rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 18 gennaio 2024 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa l’8 gennaio 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 29 agosto 2023 l’RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della CO 1 per il mancato pagamento di fr. 8'632.10 oltre a interessi e spese.
B. Entro il termine prorogato dal Pretore una prima volta fino al 7 novembre e una seconda, con l’accordo dell’istante, fino al 15 dicembre 2023, la convenuta non ha presentato osservazioni scritte all’istanza né chiesto la convocazione di un’udienza.
C. Statuendo con decisione dell’8 gennaio 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della CO 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 gennaio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento e il rinvio della causa al Pretore per la fissazione di un’udienza di fallimento in conformità dell’art. 168 LEF. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla rappresentante dell’RE 1 il 9 gennaio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 19 gennaio. Presentato il giorno prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
2.1 Nel caso in esame, la convenuta non ha invero contestato il modo scelto dal Pretore per garantire il contraddittorio. Nell’istanza, la reclamante aveva invece esplicitamente chiesto al Pretore di fissare un’udienza di fallimento, com’era il suo diritto in virtù dell’art. 168 LEF. D’altronde, il reclamo non può essere considerato irricevibile per carenza d’interesse ad agire dell’RE 1 né manifestamente abusivo, poiché l’istante poteva aspettarsi in buona fede che, esaurita la possibilità di ottenere un accordo o un pagamento nelle vie scritte, il Pretore avesse convocato le parti a un’udienza, come imposto imperativamente dall’art. 168 LEF. La reclamante aveva infatti un interesse evidente a potersi confrontare di persona con il rappresentante della convenuta all’udienza, nella misura in cui le avrebbe potuto dare la facoltà di ottenere in extremis il pagamento della sua pretesa senza dover anticipare le spese della procedura di fallimento e di liquidazione fino alla decisione sulla sospensione o sulla pubblicazione del fallimento, puntualmente stabilite in fr. 1'000.– dall’Ufficio dei fallimenti con richiesta del 10 gennaio 2024 (doc. 3 accluso al ricorso).
2.2 Una sanatoria in seconda sede essendo esclusa (sentenza della CEF 14.2021.112 del 19 ottobre 2021, consid. 5) e comunque non richiesta nella fattispecie, non resta che annullare la decisione impugnata e rinviare la causa al primo giudice per nuovo giudizio, previa citazione delle parti all’udienza prescritta imperativamente dall’art. 168 LEF.
Siccome il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il Pretore statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli retrocessa senza prima interpellare la controparte (v. sentenza del Tribunale federale 6B_ 432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.2).
Dal momento che le spese processuali non sono state causate dalle parti, per equità si rinuncia a prelevare la tassa di giustizia (art. 107 cpv. 2 CPC). La richiesta della reclamante volta all’assegnazione di un’indennità va invece respinta siccome non motivata (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) e comunque sia non potrebbe essere posta a carico né della controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, né dello Stato visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC (sentenza della CEF 14.2023.117 del 15 novembre 2022 pag. 2 e il rinvio). Le spese giudiziarie di prima sede saranno rifissate dal Pretore con la nuova decisione.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza è annullata la decisione impugnata e pertanto la dichiarazione di fallimento pronunciata l’8 gennaio 2024 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della CO 1.
Non si prelevano spese processuali e non si assegnano indennità. Fatta salva un’eventuale compensazione, la somma di fr. 150.– anticipata dalla reclamante le è restituita.
Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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