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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.14
Data decisione, Autorità: 29.01.2024, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza priva di motivazione sulle eccezioni del convenuto. Rinvio per nuovo giudizio motivato
CO 1
Incarto n. 14.2024.14
Lugano 29 gennaio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.25 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giornico promossa con istanza 22 giugno 2023 da
CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 22 gennaio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 gennaio 2024 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 giugno 2023 dalla sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'751.30 oltre a interessi e spese;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 giugno 2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Giornico;
che nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 7 agosto 2023;
che le parti si sono riconfermate nelle rispettive e contrastanti posizioni con replica del 13 novembre e duplica del 30 novembre 2023;
che statuendo con decisione dell’8 gennaio 2024, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 1'000.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 gennaio 2024 per ottenerne l’annullamento e la retrocessione dell’incarto al primo giudice per nuova decisione motivata;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso,
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
ch’essendo la notifica avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 l’11 gennaio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 21 gennaio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22 gennaio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);
che presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo;
che il reclamante rimprovera al Giudice di pace di aver assunto, “un’altra volta”, un comportamento irrispettoso e pregiudizievole nei suoi confronti, nella misura in cui non ha in alcun modo valutato gli argomenti da lui addotti né fornito alcuna motivazione;
che nella decisione impugnata il Giudice di pace non ha effettivamente speso una parola sui motivi esposti da RE 1 nelle osservazioni e nella duplica, segnatamente in merito al preteso abuso di diritto dell’ex moglie nel porre in esecuzione alimenti in pendenza dell’azione di modifica della sentenza di divorzio da lui presentata il 17 gennaio 2023, volta all’annullamento del contributo alimentare in seguito alla fine della sua attività lucrativa anche per motivi medici, e in merito all’importo del contributo di giugno 2023;
che la totale assenza di motivazione – non fondata sull’art. 239 cpv. 1 CPC – costituisce una manifesta violazione della legge (art. 238 lett. g CPC) e del diritto di essere sentito del reclamante (art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 CPC) (sentenza della CEF 14.2018.140 del 28 gennaio 2019 consid. 3.2);
che il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui disattenzione determina di principio l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 135 I 190 consid. 2.2);
che la violazione del diritto di essere sentito del reclamante essendo oggettivamente grave non si ritiene possibile sanarla in questa sede, specie perché il reclamante ha chiesto solo il rinvio della causa al Giudice di pace;
che ad ogni modo la sanatoria è un provvedimento eccezionale che non può servire al giudice di prima istanza a sottrarsi all’assunzione dei propri compiti;
che il reclamo va pertanto accolto nel senso di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa al Giudice di pace perché emetta un nuovo giudizio motivato (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC);
che siccome il giudizio odierno di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il Giudice di pace statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli rinviata senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/ 2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; sentenza della CEF 14.2016.189 del 12 ottobre 2016 consid. 5.2);
che la necessità del rinvio della causa al primo giudice essendo dovuta a un suo manifesto errore (“Justizpanne”) non addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde dal riscuotere spese processuali in questa sede, mentre le spese di giudizio inutili relative alla decisione annullata sono poste a carico dello Stato;
che visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC, il Cantone non può essere costretto a rifondere ripetibili alla reclamante (sentenza della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 35 ad art. 107 CPC; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 31-33 ad art. 107 CPC; V. Rüegg/M. Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 11 ad art. 107 CPC; cfr. pure DTF 140 III 389 consid. 4.1);
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'751.30, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
Non si riscuotono spese processuali e non si assegnano ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Giornico.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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