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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2024.5
Data decisione, Autorità: 25.01.2024, CEF
Titolo: Segnalazione disciplinare. Trasmissione alla Sezione delle risorse umane di rapporti d’ispezione e delle relative considerazioni dell’autorità di vigilanza. Segreto d’ufficio
Incarto n. 15.2024.5
Lugano 25 gennaio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
cancelliere:
Cortese
statuendo sulla segnalazione trasmessa il 14 dicembre 2023 dal capo della Sezione esecuzione e fallimenti della Divisione della giustizia
DE 1
relativa all’operato __________ dell’Ufficio d’esecuzione (__________)
DN 1, Lugano
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 14 dicembre 2023 il capo della Sezione esecuzione e fallimenti della Divisione della giustizia (SEF) ha segnalato al presidente della Camera una possibile violazione del segreto d’ufficio da parte DN 1 dell’Ufficio di esecuzione (UE), in quanto egli ha trasmesso alla Sezione delle risorse umane (SRU), unitamente alle sue osservazioni relative al modulo di valutazione annuale delle sue prestazioni allestito il 23 novembre 2023 dal capo della SEF, i rapporti d’ispezione straordinaria dei settori immobiliari dell’UE del Sopra e del Sottoceneri e le considerazioni finali della Camera;
che per il segnalante i documenti in questione hanno carattere confidenziale e nulla hanno a che vedere con la procedura di valutazione;
che giusta l’art. 14 LEF, l’autorità cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare su tutti gli organi d’esecuzione forzata (art. 11 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF, RL 280.100]);
che il procedimento disciplinare ha quale funzione il mantenimento dell’ordine, così come la salvaguardia della considerazione nei confronti delle autorità e la fiducia nelle stesse;
che le misure disciplinari mirano a garantire, dal punto di vista sia preventivo che repressivo, il corretto adempimento dei rispettivi obblighi da parte degli organi sottoposti al potere disciplinare (in ultimo luogo: sentenza della CEF 15.2023.36 del 4 luglio 2023 e riferimenti citati);
che i fatti costitutivi d’infrazione disciplinare non sono definiti nella legge;
che in senso generale, è passibile di sanzione disciplinare ogni violazione dei doveri di funzione (ancorché commessa fuori dagli orari di servizio) e ogni violazione dei doveri particolari imposti da una corretta applicazione del diritto esecutivo, comprese eventuali direttive impartite dall’autorità di vigilanza (citata 15.2023.35, consid. 4);
che per la sua stessa natura, il potere disciplinare dell’autorità di vigilanza verte su atti degli organi di esecuzione e fallimento suscettibili d’incrinare la fiducia dei cittadini nell’amministrazione, ovvero su atti che sono portati a conoscenza del pubblico all’infuori dell’amministrazione stessa;
che le violazioni dei doveri di servizio i cui effetti rimangono confinati all’interno dell’amministrazione rilevano invece del potere disciplinare dell’autorità di nomina (art. 34 cpv. 1 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti [LORD, RL 173.100]);
che nel caso in esame l’atto rimproverato a__________ è rimasto confinato all’interno dell’amministrazione cantonale;
che la Camera non è quindi competente per valutarne le eventuali conseguenze disciplinari;
che ad ogni modo i rapporti d’ispezione e le considerazioni finali della Camera non hanno carattere confidenziale, perlomeno nei riguardi della SRU, né per il loro carattere né per le circostanze o per istruzione speciale della Camera (nel senso dell’art. 29 cpv. 1 LORD);
che d’altronde lo scopo delle ispezioni era di accertare la consistenza e l’origine dei ritardi constatati nel trattamento delle procedure di realizzazione immobiliare e la Camera è giunta alla conclusione secondo cui la spiegazione più probabile dei ritardi stia nella riduzione delle risorse umane anche nel settore delle realizzazioni immobiliari dal 2015 in poi, ciò che non appare costituire un dato da tenere segreto verso la SRU;
che, infine, non pare a prima vista che i documenti allegati alle osservazioni DN 1 nulla abbiano a che vedere con la procedura di valutazione;
che il capo della SEF ha infatti valutato insufficiente (livello E) il senso di responsabilità dell’__________, principalmente per alcuni suoi atteggiamenti nei confronti dei suoi superiori, in particolare per avere contraddetto affermazioni loro, secondo cui i ritardi riscontrati nel settore immobiliare sarebbero “questioni operative che deve risolvere DN 1 con le risorse a disposizione” (osservazioni DN 1, a pag. 2);
che in tali circostanze i noti documenti, trasmessi all’autorità competente indicata in fondo al modulo di valutazione, chiamata a ricevere le osservazioni del funzionario valutato, coinvolgere il valutatore ed eventualmente il suo superiore e fornire successivamente riscontro al dipendente valutato (secondo la cifra 6 del Manuale “Valutazione periodica degli impiegati”), risultano un elemento di particolare rilevanza nel processo valutativo (o, comunque sia, dovrebbero esserlo);
che per questi motivi non va dato alcun seguito disciplinare alla segnalazione;
che per legge non si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF);
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Non si dà luogo all’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti __________ DN 1.
Non si prelevano spese.
Notificazione a DN 1, __________, __________, __________.
Comunicazione all’avv. Fernando Piccirilli, Caposezione, Via Guisan 3, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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