AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.2019.289
Data decisione, Autorità: 03.11.2023, TRAM
Titolo: Licenza edilizia per la copertura di una corte
Incarti n. 52.2019.289 52.2022.74
Lugano 3 novembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Sabina Ghidossi
statuendo sui ricorsi (a) dell'11 giugno 2019 e (b) del 1° marzo 2022 di
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
a.
b.
la decisione dell'8 maggio 2019 (n. 2272) del Consiglio di Stato che ha respinto il suo ricorso contro la risoluzione del 17 settembre 2018 con cui il Municipio di Agno le ha negato il permesso a posteriori per la copertura della corte interna del suo fondo (part. PART 1), ordinandone la demolizione;
la decisione del 2 febbraio 2022 (n. 395) del Consiglio di Stato che ha respinto la sua impugnativa avverso la risoluzione dell'8 febbraio 2021 con cui il Municipio di Agno ha rifiutato la licenza edilizia per una copertura in vetro della stessa corte;
ritenuto, in fatto
A. La RI 1 è proprietaria dello stabile "Palazzo " (part. PART 2, PART 3, PART 4, PART 5, PART 6 e PART 1) situato ad Agno, nel nucleo di C, soggetto a piano particolareggiato (adottato il 17 novembre 2014 e approvato dal Governo con risoluzione n. 2362 del 23 maggio 2018). L'edificio borghese, risalente al XV secolo e successivamente ristrutturato, è anche bene culturale protetto d'importanza locale (cfr. risoluzione citata). Lo stabile ha una corte interna (part. PART 1), che sul lato ovest (verso la corte della part. PART 7) è delimitata da un muro con un portale.
ESTRATTO MAPPA
B. a. Alla fine del 2014, la proprietaria ha chiuso la corte interna mediante una copertura a vetri multistrato, sorretta da una struttura portante in ferro, formata da una doppia orditura di travi applicate sui muri perimetrali dell'edificio e sul muro d'ingresso, precedentemente sopraelevato.
b. Dopo che il Municipio aveva ordinato la sospensione dei lavori e a seguito di vicissitudini che non occorre riprendere, così richiesta, il 4 febbraio 2016 la RI 1 ha inoltrato una domanda di costruzione a posteriori per la copertura realizzata. Secondo la relazione tecnica, il manufatto permette di collegare i fabbricati e di proteggere dall'intemperie, rendendo tale scopo più gradevole.
c. Nel termine di pubblicazione non sono pervenute opposizioni da parte di vicini. Con avviso del 6 ottobre 2016 (n. 96432), i Servizi generali del Dipartimento del territorio si sono invece opposti al rilascio del permesso a fronte dei preavvisi negativi dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP) e dell'Ufficio dei beni culturali (UBC) riguardanti segnatamente il tipo di esecuzione della struttura (molto pesante e priva di cura nei dettagli di giunta).
d. Nonostante le ulteriori osservazioni della RI 1, con decisione del 17 settembre 2018 il Municipio ha negato la licenza edilizia a posteriori, ordinandone nel contempo la demolizione. Ha in particolare ritenuto che la copertura si ponesse in contrasto con la clausola estetica comunale (art. 6 delle norme di attuazione del piano regolatore di Agno [NAPR]), l'art. 36 NAPR relativo alla zona del nucleo storico e l'art. 24 delle norme del piano particolareggiato dei nuclei storici di C__________, S__________ e M__________ (NAPRP), frattanto approvato, che vieta l'edificazione all'interno delle corti.
C. Con giudizio dell'8 maggio 2019, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dalla proprietaria avverso la predetta decisione, che ha confermato. Il Governo ha anzitutto stabilito che la copertura della corte era contraria al principio d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio, avallando la valutazione dell'UNP ed escludendo di poter esaminare in quella sede una variante volta ad alleggerire la struttura portante, non sottoposta a regolare procedura. L'intervento, ha aggiunto, modificherebbe inoltre la percezione del bene culturale e striderebbe con i principi del restauro dei monumenti. Premesso che alla fattispecie tornavano applicabili le norme del PRP - e non più la norma generale che disciplina la zona del nucleo storico (art. 36 NAPR)
D. a. Avverso tale giudizio, con ricorso dell'11 giugno 2019 (a) la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato. Preliminarmente riferisce dell'imminente inoltro di una nuova domanda di costruzione per una copertura meno invasiva, che dovrebbe perlomeno comportare una sospensione dell'ordine di ripristino (che non sarebbe comunque giustificato). Contesta in ogni caso il diniego della licenza edilizia in sanatoria. Posto che alla fattispecie non sarebbero applicabili la clausola estetica comunale (art. 6 NAPR), né l'art. 36 NAPR (non più applicabile con l'entrata in vigore del PRP), l'insorgente nega dal canto suo il contrasto con l'art. 24 cpv. 1 NAPRP: l'intervento, argomenta, non sarebbe riconducibile a un'edificazione vietata da tale norma, ma ad una semplice copertura della corte attraverso una struttura formata da elementi in vetro. L'opera, aggiunge, sarebbe anche conforme alla scheda d'indirizzo relativa alla part. PART 1. Ritiene poi che, perlomeno con dei correttivi a livello architettonico e di materiali (volti ad alleggerire la struttura portante), la copertura possa rispettare la clausola estetica di cui all'art. 104 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100), come già lasciato intendere dall'UNP.
b. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza particolari osservazioni. A identica conclusione perviene l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC). Il Municipio è invece rimasto silente.
c. Con la replica, la ricorrente ha chiesto la sospensione della procedura, in attesa dell'esito dell'esame della nuova domanda di costruzione inoltrata per un'altra copertura. Richiesta, che l'insorgente ha ribadito con scritto del 13 luglio 2020, a cui non si è opposto l'UDC, ma il Municipio, il quale ha nondimeno confermato la pendenza della nuova procedura edilizia.
E. a. Il 16 giugno 2020, la RI 1 ha in effetti presentato una seconda domanda di costruzione per chiudere la corte interna con una copertura interamente vetrata, anche nella struttura portante (17 travi parallele). Per quest'ultima, il progetto prevede semmai una variante con un minor numero (9) di travi parallele di metallo, rifinite con vernice bianca. Con la stessa domanda, l'istante ha inoltre chiesto il permesso di ripristinare la quota originaria del muro d'ingresso sul lato ovest (che era stato sopraelevato di ca. 1 m).
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione del vicino __________ (comproprietario delle part. PART 8 e PART 9, con comproprietà coattiva sulla part. PART 7). Dopo che gli atti erano stati completati, con avviso del 18 dicembre 2020 (n. 115294) l'autorità dipartimentale si è opposta al rilascio del permesso limitatamente alla copertura della corte (che l'UBC ha ritenuto funzionale e utilitaristica e contraria ai principi del restauro dei monumenti protetti).
c. Preso atto di tale avviso, l'8 febbraio 2021 il Municipio ha concesso l'autorizzazione per l'abbassamento del muro d'ingresso, mentre l'ha negata per la copertura, accogliendo nel contempo l'opposizione del vicino. In particolare, ha ritenuto che anche quest'opera fosse contraria a diverse norme del PRP (art. 12, 13 e 21 segg.), e in particolare all'art. 24 NAPRP.
F. Con giudizio del 2 febbraio 2022, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla RI 1 avverso il predetto diniego di licenza edilizia. In sunto, disattesa una censura formale, il Governo ha sua volta considerato che il nuovo intervento disattendesse l'art. 24 cpv. 1 NAPRP. Ha inoltre ravvisato una lesione dell'art. 21 NAPRP (che vieta in generale gli interventi che compromettono l'integrità degli spazi liberi), dell'art. 12 NAPRP (relativo alla zona di protezione del paesaggio) e del vincolo di bene culturale protetto (art. 13 NAPRP). Infine, a dispetto del preavviso favorevole dell'UNP, ha ritenuto che la costruzione non s'inserisse neppure in modo ordinato e armonioso nel paesaggio.
G. a. Con gravame del 1° marzo 2022 (b), l'insorgente deduce tale pronuncia davanti a questo Tribunale, chiedendo che sia annullata e le sia rilasciata la licenza edilizia richiesta. In estrema sintesi, ribadendo e sviluppando quanto già addotto nel parallelo ricorso, contesta che la copertura leda il divieto di edificazione sancito dall'art. 24 cpv. 1 NAPRP. Nega inoltre qualsiasi contrasto con la tutela del bene culturale protetto (che non si estenderebbe anche allo spazio libero sulla part. PART 1) e una violazione degli art. 12 e 21 NAPRP (che non impedirebbero qualsiasi intervento costruttivo entro le corti). Infine, smentisce diffusamente la valutazione estetica negativa dell'Esecutivo cantonale.
b. L'impugnativa è avversata dal Governo, che non formula particolari osservazioni. A identica conclusione pervengono l'UDC, che richiama le precedenti prese di posizione, e il Municipio.
c. Con la replica e la duplica, l'insorgente e il Municipio si sono riconfermati nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, con alcune puntualizzazioni di cui si dirà se del caso più avanti.
Considerato, in diritto
1.2. Le impugnative, riguardanti interventi sullo stesso fondo e fondate su un impianto fattuale e giuridico essenzialmente analogo, possono essere evase con un unico giudizio (art. 76 cpv. 1 LPAmm), sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.2. Il piano delle zone del PRP è disciplinato dagli art. 20 segg. NAPRP. Esso definisce la zona edificabile dei tre nuclei storici, costituita dall'ingombro al suolo degli edifici principali (inclusi i nuovi tasselli edilizi di complemento all'edificazione), dagli edifici secondari, dagli spazi liberi urbani (corti e altri spazi pavimentati) e dalle linee di costruzione e di arretramento (art. 20 NAPRP). L'art. 21 cpv. 1 NAPRP stabilisce anzitutto il principio generale secondo cui gli interventi sugli edifici nel comparto del PRP devono essere finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione della struttura urbanistica e del patrimonio architettonico dei nuclei. Sono vietati in particolare, soggiunge il cpv. 2, gli interventi che compromettono:
gli allineamenti esistenti delle schiere di edifici contigui,
l'unitarietà degli impianti a corte esistenti,
l'integrità degli spazi liberi e
l'articolazione in altezza ed in pianta degli edifici esistenti.
2.3. Gli art. 22 segg. NAPRP contengono in seguito disposizioni dettagliate per gli edifici principali (art. 22), gli edifici secondari (art. 23), come pure le corti (art. 24) e gli altri spazi pavimentati (art. 25). Per quanto qui interessa, queste ultime prevedono in particolare quanto segue:
Art. 24 (corti)
1 Le corti sono tutelate come spazi liberi di pertinenza degli edifici di contorno. Al loro interno è vietata l'edificazione (ampliamenti di edifici principali, nuovi edifici secondari o ampliamenti degli stessi).
2 L'arredo di superficie deve essere previsto, di regola, sotto forma di ciottoli, dadi oppure lastre di pietra di provenienza indigena. Il Municipio può concedere la posa di elementi artificiali solo se si integrano armoniosamente con i tradizionali arredi dei nuclei (..).
Art. 25 (altri spazi pavimentati)
1 Negli altri spazi pavimentati non è ammessa la costruzione di edifici principali ma unicamente ampliamenti limitati di quelli esistenti, il riattamento degli edifici secondari esistenti e la formazione di nuovi edifici secondari, alla condizione che la funzione di protezione del paesaggio di questi spazi non sia compromessa.
2 I nuovi interventi (ampliamenti limitati di edifici principali e nuovi edifici secondari) devono essere collocati in posizione marginale rispetto a questi spazi (..).
Le corti si distinguono dunque dagli altri spazi pavimentati. Come ben emerge dal rapporto di pianificazione, la differenza fra queste due aree risiede essenzialmente nell'importanza che rivestono le corti per la definizione del disegno originale del tessuto costruito e quindi nella necessità di preservarle in maniera assoluta dall'edificazione. In pratica, gli spazi delle corti devono rimanere completamente liberi e non possono essere occupati neanche da ampliamenti limitati orizzontali o da edifici secondari (cfr. rapporto citato, pag. 64; cfr. inoltre l'art. 23 cpv. 2 lett. b NAPRP, che esclude pure l'inserimento di nuovi edifici secondari nelle corti).
3.1. In concreto, come visto in narrativa, la ricorrente ha realizzato sulla corte interna del Palazzo __________ una copertura a vetri multistrato, sorretta da una struttura portante in ferro, formata da una doppia orditura di profili applicati sui muri perimetrali dell'edificio e sul muro d'ingresso sul lato ovest (precedentemente innalzato). La copertura, che si eleva a ca. 4 m di altezza, copre l'intera corte (larga 6 m e lunga fino a ca. 10 m, per una superficie totale superiore a 50 m2). Tanto il Municipio quanto il Governo hanno in particolare ritenuto che la copertura si ponesse in contrasto con l'art. 24 cpv. 1 NAPRP. A giusta ragione.
3.2. È evidente che il nuovo tetto in vetro, sorretto da una struttura di metallo, che l'insorgente ha collocato sulla corte per ricavare una sorta di atrio con piante ornamentali o spazio chiuso di collegamento tra i corpi del palazzo, disattende manifestamente la predetta norma. L'art. 24 cpv. 1 NAPRP vieta infatti ogni edificazione negli spazi liberi urbani delle corti storiche, come la corte interna sulla part. PART 1 (cfr. piano delle zone, modello urbanistico e rapporto di pianificazione, pag. 68), divieto anche avvalorato dall'art. 21 cpv. 2 NAPRP che tutela l'integrità degli spazi liberi. Esclusa è quindi anche l'installazione di una copertura che, già per le sue apprezzabili dimensioni, non potrebbe peraltro nemmeno essere ricondotta a una costruzione accessoria (cfr. art. 16 cpv. 1 NAPR). Irrilevante è il fatto che sia in parte realizzata in vetro; la nozione di edificio non dipende infatti dal materiale che lo costituisce. Del resto, non v'è chi non veda come il tetto sulla corte sia a tutti gli effetti una costruzione, percepibile come tale, che sovverte la natura dello spazio libero urbano (cfr. foto agli atti; cfr. pure immagini aeree prodotte dall'insorgente davanti al Governo, come pure quelle pubblicate sul geoportale dell'Ufficio federale della topografia swisstopo "SWISSIMAGE Viaggio nel tempo"). Peraltro da questo profilo, l'interpretazione delle NAPRP data dal Municipio, che ha ritenuto che la copertura della corte comporta una modifica delle caratteristiche spaziali e del rapporto originale fra i piani e i vuoti del nucleo, escludendone una valorizzazione, non appare affatto insostenibile. Non porta ad altra conclusione la scheda con indirizzi progettuali della part. PART 1, che per lo spazio libero della corte auspica una sistemazione. Tale indicazione, contrariamente a quanto ritiene l'insorgente, non si riferisce alla possibilità di coprire la corte con un tetto ma, come rettamente indicato dal Governo, è un'indicazione riferita al tipo di pavimentazione, al decoro o ordine degli spazi privati (arredo di superficie). Significa ad esempio che uno spazio pavimentato con materiali artificiali o in terra battuta andrebbe rivestito con ciottoli, lastre di granito o dadi di pietra locali (cfr. rapporto di pianificazione pag. 43), conformemente all'art. 24 cpv. 2 NAPRP. Già solo per questo motivo, è quindi escluso che la copertura dello spazio libero urbano possa essere autorizzata in base al PRP. Nella misura in cui determina anche un ampliamento orizzontale del palazzo esistente, soggetto a riattamento conservativo integrale, l'intervento si pone peraltro anche in chiaro contrasto con gli art. 22 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 lett. a NAPRP.
3.3. Il tetto sulla corte non potrebbe essere autorizzato a posteriori neppure applicando il diritto in vigore al momento della sua edificazione, risalente alla fine del 2014 (cfr. DTF 123 II 248 consid. 3a/bb; STF 1C_480/2019 del 16 luglio 2020 consid. 3.2; tra tante: STA 52.2018.21 del 25 febbraio 2019 consid. 5.3 e rimandi). Anzitutto perché, già a quel tempo, qualsiasi domanda di costruzione avente per oggetto una siffatta copertura avrebbe dovuto essere sospesa dal Municipio per effetto della decisione sospensiva e del blocco edilizio dipendenti dal PRP, adottato dal Legislativo comunale il 17 novembre 2014 e pubblicato dal 13 aprile 2015 (cfr. art. 62 e 63 LST). In ogni caso, un simile intervento era contrario anche all'art. 36 NAPR, applicabile in via transitoria sino all'approvazione del PRP (cfr. art. 46 cpv. 3 NAPR). In particolare, l'art. 36 cpv. 8 NAPR dispone che negli spazi liberi, pubblici e privati, è esclusa la costruzione di edifici principali ed il fondo dovrà mantenere le caratteristiche e svolgere le funzioni di distacco, articolazione e suddivisione dello spazio costruito di contorno. Neppure tale norma permetteva quindi di realizzare una copertura come quella in oggetto, riconducibile per dimensioni a una costruzione principale. Tanto più che, come già accennato, si tratta di un'opera che priva la corte della sua natura intrinseca di area scoperta e mira a collegare i corpi di fabbrica circostanti (cfr. relazione tecnica), anziché assolvere una funzione di distacco e suddivisione. Il moderno tetto di vetro, con doppia orditura di profili metallici, non avrebbe peraltro potuto essere approvato neanche quale ampliamento del palazzo esistente, da cui si scosta all'evidenza per caratteristiche strutturali e tipologiche (cfr. art. 36 cpv. 3 e 6 NAPR). Nessuno del resto lo pretende.
3.4. In conclusione, già solo per questi motivi - e senza che occorra soffermarsi anche sul vincolo del bene culturale protetto introdotto con il PRP o sulle clausole estetiche di diritto comunale e cantonale - il giudizio impugnato che tutela il diniego del permesso a posteriori va quindi confermato.
4.1. Il progetto inoltrato dalla ricorrente il 16 luglio 2020 prevede di chiudere la stessa corte interna, ma con una copertura interamente vetrata, anche negli elementi portanti (19 travi parallele). In alternativa, propone una variante con un minor numero di profili paralleli (9), di metallo rifiniti con vernice bianca. Come rettamente concluso dalle precedenti istanze, è evidente che anche una tale copertura si pone in netto contrasto con l'art. 24 cpv. 1 NAPRP, per gli stessi motivi già indicati in precedenza a cui si rinvia (consid. 3.2). Irrilevante è in particolare che, nella versione interamente in vetro, l'opera possa garantire una maggiore trasparenza. Come già detto, la nozione di edificio non dipende dal materiale da cui è formato. La vista prospettica e il piano delle referenze progettuali annessi al progetto ben dimostrano comunque come, anche se realizzata in vetro, la copertura resti chiaramente percettibile in quanto installazione artificiale ancorata alle facciate dei fabbricati circostanti, che chiude lo spazio libero urbano, alterandone la funzione (per trasformarla in un luogo integrato nel sistema domestico del palazzo e protetto dagli agenti atmosferici, un ingresso coperto, cfr. relazione tecnica). La stessa sarà inoltre ben visibile anche dall'esterno della proprietà dell'insorgente, come già solo dimostrano le immagini del tetto posato nel 2014, che ha prodotto il comproprietario dello stabile (part. PART 8 e PART 9) affacciato sulla corte attigua (cfr. foto allegate all'opposizione del 14 ottobre 2020 di __________). L'asserita leggerezza della struttura non permette insomma di riservarle un trattamento più favorevole. Peraltro il PRP bandisce in generale anche altri manufatti vetrati che fanno parte del "paesaggio moderno" dei nuclei storici, come i giardini d'inverno (cfr. art. 22 cpv. 9 NAPRP; cfr. pure rapporto di pianificazione citato pag. 63). Da respingere sono quindi tutte le argomentazioni addotte dall'insorgente, anche di natura estetica.
4.2. Ne discende che, già solo per questo motivo, il giudizio che ha confermato il diniego del permesso dell'8 febbraio 2020 va tutelato, senza che occorra soffermarsi sugli ulteriori momenti di contrasti sviluppati dal Governo.
5.1. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LE, il Municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne nel caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico. Se la misura del ripristino risulta sproporzionata o impossibile, il municipio irroga una sanzione pecuniaria, il cui ammontare sia superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura economica che può derivare al proprietario dell'opera dall'abuso commesso (cfr. art. 44 cpv. 1 LE).
5.2. Il principio della legalità e quello di uguaglianza esigono che le costruzioni realizzate senza autorizzazione, in contrasto con il diritto materiale, siano per principio fatte rettificare o demolire; ammettere il contrario significherebbe premiare l'inosservanza della legge, favorire la sua violazione e far sorgere l'impressione che l'autorità non sia in grado o non voglia esigerne il rispetto (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, n. 1277 ad art. 43 LE). L'ordine di demolire un'opera edificata senza permesso e per la quale un'autorizzazione non può essere rilasciata non è di regola contrario al principio di proporzionalità. Si può prescindere dal provvedimento di ripristino quando l'opera eseguita diverge solo in modo irrilevante da quanto autorizzato, quando la demolizione non persegue scopi d'interesse pubblico, oppure se il proprietario poteva ritenere in buona fede che la costruzione fosse lecita e al mantenimento dello stato di fatto non ostino importanti interessi pubblici (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6, 111 Ib 213 consid. 6; STF 1C_480/2019 del 16 luglio 2020 consid. 5.1). La proporzionalità dell'ordine di demolizione impartito va verificata comparando, da un lato, gli oneri che il ripristino della situa-zione conforme al diritto comporta per l'astretto e, d'altro lato, i vantaggi che ne deriverebbero per l'interesse pubblico e per quello dei vicini (cfr., fra le tante, STA 52.2017.634 del 28 aprile 2021 consid. 3.2). Chi pone l'autorità di fronte al fatto compiuto deve comunque attendersi ch'essa si preoccupi maggiormente di ristabilire una situazione conforme al diritto, piuttosto che degli inconvenienti che ne derivano per chi ha costruito (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6.4; STF 1C_480/2019 citata consid. 5.1).
5.3. In concreto, con la decisione del 17 settembre 2018 il Municipio ha anche ordinato la demolizione della copertura realizzata nel 2014, che non può essere autorizzata a posteriori. Il provvedimento, avvallato dal Governo, non presta il fianco a critiche. Assodato che l'opera si pone in chiaro contrasto con le norme pianificatorie comunali
Dal profilo della proporzionalità si può infine senz'altro attribuire un peso accresciuto all'interesse pubblico al ripristino di uno stato conforme al diritto, piuttosto che agli inconvenienti, in particolare di natura economica (spese di demolizione), derivanti alla proprietaria, che ha comunque posto l'autorità di fronte al fatto compiuto. Anche su questo punto, le censure dell'insorgente vanno pertanto respinte.
6.2. La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico della ricorrente, soccombente. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
6.3. La presente decisione viene intimata anche al vicino opponente __________, che avrebbe dovuto essere coinvolto già nella procedura davanti al Governo relativa al diniego del permesso dell'8 febbraio 2021 (supra consid. E).
Per questi motivi,
decide:
I ricorsi (a) e (b) sono respinti.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico della ricorrente, a cui va restituito l'importo versato in eccesso a titolo di anticipo. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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