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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2023.177
Data decisione, Autorità: 23.01.2024, ICCA
Titolo: Contributo di mantenimento dopo il divorzio: decorrenza
Incarto n. 11.2023.177
Lugano 23 gennaio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
cancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2022.71 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 22 dicembre 2022 da
AP 1 (patrocinato dall' PA 1 )
contro
AO 1 (patrocinata dall' PA 2 ),
giudicando sull'“appello cautelare” del 26 dicembre 2023 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 20 agosto 2021;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1977), cittadino tedesco, e AP 1 (1967), cittadina russa, si sono sposati a Mosca il 29 agosto 1998. Dal matrimonio sono nati A__________, il 20 dicembre 1998, D__________, il 22 agosto 2003, ed E__________, il 29 gennaio 2006. AP 1 è medico pediatra alle dipendenze della Clinica __________, nel comune omologo. AO 1, laureata in psicologia dello sviluppo, lavora a tempo parziale (un giorno la settimana) in ambito pedagogico per un istituto di __________. I coniugi si sono separati nell'ago-
sto del 2020, dopo che il marito già si era trasferito prima a
, nel 2018, e poi a . Da una relazione del marito con N (1979) è nata una figlia, L, il 1° aprile 2022.
B. Adito da AO 1 a protezione dell'unione coniugale, il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città ha omologato il 31 agosto 2022 un accordo giudiziale in cui i coniugi pattuivano – in particolare – l'affidamento della figlia cadetta alla madre, mentre AP 1 si impegnava a versare dal settembre del 2022 un contributo alimentare di fr. 1425.– mensili ciascuno per D__________ ed E__________, oltre all'assegno familiare, e uno di fr. 1700.– mensili per la moglie (inc. SO.2021.923).
C. Il 22 dicembre 2022 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore aggiunto (inc. DM.2022.71), postulando l'affidamento della figlia E__________ alla madre (riservato il suo diritto di visita), in favore della quale ha offerto un contributo alimentare di fr. 976.– mensili (oltre all'assegno familiare) fino alla maggiore età o fino al termine degli studi e opponendosi a qualsiasi contributo alimentare per la moglie. In via cautelare egli ha chiesto la soppressione del contributo alimentare per quest'ultima e la riduzione a fr. 976.– del contributo alimentare per E__________ (assegno familiare non compreso). All'udienza di conciliazione del 31 gennaio 2023, in occasione della quale i coniugi hanno dato atto di vivere separati da oltre due anni, non è stato raggiunto alcun accordo, sicché alla moglie è stato fissato un termine per presentare la risposta di merito.
D. Al contradditorio cautelare di quello stesso giorno AO 1 ha avversato l'istanza, postulando il versamento di una provvigione ad litem o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio. Le parti hanno replicato e duplicato seduta stante, ribadendo le rispettive domande. Nella sua risposta di merito, del 20 marzo 2023, AO 1 ha sostanzialmente aderito alle richieste del marito, salvo sollecitare un contributo alimentare per la figlia di
fr. 1200.– mensili (assegno familiare non compreso) fino al termine della formazione e uno per sé di fr. 4700.– mensili “per la durata prevista dalla legge” e ha reiterato la richiesta di provvigione ad litem o, in via subordinata, di gratuito patrocinio.
E. Nel corso delle prime arringhe, il 9 maggio 2023, i coniugi hanno notificato mezzi di prova e si è proceduto all'interrogatorio della moglie. L'istruttoria si è limitata per il resto all'acquisizione dei documenti prodotti. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato e con i rispettivi memoriali conclusivi del 9 ottobre 2023 hanno ribadito i loro punti di vista. Il 17 ottobre 2023 AP 1 ha prodotto “osservazioni spontanee alle conclusioni della moglie”, cui ha fatto seguito una “risposta alle osservazioni spontanee” del 25 ottobre 2023 da parte di AO 1.
F. Statuendo con sentenza del 13 dicembre 2023, il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio, ha liquidato il regime dei beni, ha suddiviso a metà gli averi accumulati dal marito durante il matrimonio e ha condannato il medesimo a versare, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare per la figlia E__________ di:
fr. 1170.– fino al gennaio del 2024, assegni familiari non compresi, nelle mani della madre, e di
fr. 1625.– dal febbraio del 2024 fino al termine di una formazione appropriata (art. 277 cpv. 2 CC), assegni familiari non compresi, direttamente nelle mani di E__________ (dispositivo n. 4),
come pure un contributo alimentare per la moglie di:
fr. 3440.– fino al gennaio del 2024;
fr. 3250.– dal febbraio fino al giugno del 2024 e di
fr. 1950.– dal luglio del 2024 fino al pensionamento di lei, al più tardi fino al 31 luglio 2032 (dispositivo n. 7).
Inoltre il primo giudice ha affidato E__________ alla madre, ha lasciato l'autorità parentale congiunta, ha regolato il diritto di visita paterno, da esercitare liberamente previo accordo tra genitori e figlia, e ha respinto l'istanza di gratuito patrocinio della moglie. Quanto all'assetto provvisionale, egli reputato che con la sua decisione potesse “ritenersi evasa anche la domanda cautelare formulata dall'attore contestualmente al merito” (consid. 17). Le spese processuali di fr. 2000.– sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 4000.– per ripetibili.
7” della sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un “appello cautelare”
del 26 dicembre 2023 nel quale chiede – previo conferimento dell'effetto
sospensivo – di riformare la decisione impugnata nel senso di accogliere
parzialmente la sua richiesta cautelare, fissando i contributi alimentari per E__________
in fr. 956.– mensili dal febbraio al giugno del 2024 (assegni familiari non
compresi), portati a fr. 892.– mensili dal luglio del 2024 in poi (assegni
familiari non compresi), e sopprimendo, sempre in via cautelare, il contributo
alimentare per la moglie dal 1° gennaio 2023. In subordine egli chiede che la
richiesta di contributo cautelare di AO 1 sia respinta e sia confermato, in via
cautelare, il contributo alimentare di fr. 1700.– stabilito dalla sentenza a protezione
dell'unione coniugale.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 126 CC prescrive che il giudice del divorzio fissa il momento a partire dal quale è dovuto un contributo di mantenimento in favore del coniuge dopo il divorzio. Tale contributo decorre, per principio, dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, a meno che il giudice ne fissi la decorrenza, secondo il suo apprezzamento, a una data anteriore, per esempio al momento in cui il principio del divorzio non potrà più essere rimesso in causa e la sentenza avrà acquisito forza di giudicato parziale. Il giudice del divorzio può decidere altresì di subordinare l'obbligo di mantenimento a una condizione o a un termine. Tutto ciò vale anche nel caso in cui il giudice dei provvedimenti cautelari abbia decretato contributi di mantenimento oltre il passaggio in giudicato parziale della sentenza di divorzio (DTF 142 III 194 consid. 5.3 con riferimenti).
In linea generale non è escluso nemmeno che il giudice del divorzio disponga, eccezionalmente, contributi di mantenimento già a valere da una data anteriore al passaggio in giudicato parziale della sentenza o addirittura a valere dal momento in cui è stata introdotta l'azione di divorzio. Ove tuttavia sussistano provvedimenti cautelari per la durata della causa, il giudice del divorzio non può fissare la decorrenza dei contributi di mantenimento dovuti in virtù dell'art. 126 CC prima del passaggio in giudicato del principio del divorzio (cioè del passaggio in giudicato parziale). I provvedimenti cautelari decretati durante una causa di divorzio beneficiano infatti di autorità di forza giudicata relativa, nel senso che esplicano effetti per la durata della causa finché non sono modificati o soppressi. Di conseguenza il giudice del divorzio non può tornare retroattivamente su di essi. Tali principi si applicano anche qualora si tratti di contributi alimentari per i figli (DTF 142 III 194 consid. 5.3 con riferimenti; v. anche DTF 145 III 40 consid. 2.4).
Certo, nella sentenza di divorzio il primo giudice reputa di considerare “evasa” con la sua decisione “anche la domanda cautelare formulata dall'attore contestualmente al merito” (sopra, lett. F). Si è spiegato però che il giudice del divorzio non può tornare retroattivamente su provvedimenti cautelari decretati per la durata della causa di merito (e le misure a tutela dell'unione coniugale sono equiparate a provvedimenti cautelari: DTF 137 III 477 consid. 4.1, 149 III 84 consid. 1.3), nemmeno ove si tratti di contributi alimentari per i figli. Il giudice del divorzio può soltanto fissare contributi di mantenimento giusta l'art. 126 CC che sostituiscano i contributi cautelari – di norma – dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, a meno appunto che non sussista alcun assetto cautelare, nel qual caso i contributi dell'art. 126 CC possono già essere fatti decorrere prima, in via eccezionale persino dall'introduzione del processo. Nella misura in cui crede che la sentenza di divorzio si applichi anche alla riduzione dei contributi cautelari postulata da AP 1, sicché al riguardo non occorra più statuire, nella fattispecie il Pretore aggiunto prende dunque un abbaglio.
Accertato che in realtà sull'assetto cautelare (contestato dall'attore) il primo giudice deve ancora determinarsi, l'“appello cautelare” del 26 dicembre 2023 presentato da AP 1 cade nel vuoto e va dichiarato irricevibile. Nelle circostanze descritte gli atti vanno così ritornati al Pretore aggiunto perché statuisca sulla proposta riduzione dei contributi di mantenimento, fermo restando che nelle procedure a tutela dell'unione coniugale (o nelle relative modifiche) la giurisprudenza di questa Camera non prevede l'istituto della provvigione ad litem (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c; I CCA sentenza inc. 11.2023.42 del 24 aprile 2023 consid. 5).
Le spese processuali seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La particolarità del caso specifico induce nondimeno a prescindere da ogni prelievo, mentre non si pone il problema di ripetibili, AO 1 non essendo stata chiamata a formulare osservazioni all'appello.
L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto l'istanza di effetto sospensivo contenuta nell'appello.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso rag-
giunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si consideri l'entità della riduzione che l'istante propone di praticare ai contributi cautelari vigenti.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
Il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città è invitato a statuire sull'istanza cautelare del 22 dicembre 2022 presentata da AP 1.
Non si riscuotono spese.
Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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