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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2023.101
Data decisione, Autorità:
19.01.2024, CEF
Titolo:
Ricorso contro il pignoramento di salario. Stralcio in seguito al pagamento delle esecuzioni con le trattenute oggette dell’impugnazione, non contestato dal ricorrente
Incarto n.
15.2023.101
Lugano
19 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 11 settembre 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, o meglio contro il pignoramento di salario emesso il 5 settembre
2023 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del
ricorrente rispettivamente da
PI 1, Dübendorf
(rappresentata dall’__________, __________)
PI 2, __________
preso atto che il 27 novembre 2023 l’Ufficio d’esecuzione,
grazie alle trattenute contestate, ha pagato le due esecuzioni e notificato
alla datrice di lavoro del ricorrente l’annullmento del pignoramento del
salario;
ritenuto che nelle sue osservazioni del 1° dicembre 2023
l’UE ha quindi chiesto lo stralcio del ricorso dal ruolo per avvenuto pagamento
delle esecuzioni;
atteso che il ricorrente non ha reagito a tali
osservazioni, notificategli a cura della Camera il 21 dicembre 2023;
considerato che, in queste circostanze, la procedura
ricorsuale possa essere reputata priva d’oggetto e debba di conseguenza essere
stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);
ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dai
ruoli.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Notificazione a __________ .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla
notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100
cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie
giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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