AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2023.92
Data decisione, Autorità:
19.01.2024, CEF
Titolo:
Ricorso. Stralcio in seguito al ritiro del ricorso
Incarto n.
15.2023.92
Lugano
19 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 23 agosto 2023 del
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1 __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro la notifica del precetto esecutivo emesso il 7
agosto 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti
di
PI 1, DE- __________
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
preso atto che con scritto del 16 gennaio 2024 il RI 1 ha
ritirato il ricorso dopo che l’escussa aveva ritirato l’opposizione al precetto
esecutivo;
considerato come la procedura ricorsuale sia così divenuta
priva d’oggetto e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24c
LPR);
ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
pronuncia: 1. Il
ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Notificazione a:
–
;
– PA 2, __________, __________.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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