AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2023.115
Data decisione, Autorità:
17.01.2024, CEF
Titolo:
Ricorso. Stralcio in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato
Incarto n.
15.2023.115
Lugano
17 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 2 novembre 2023 dell’
RI 1
(rappresentata dalla gerente RA 1 __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Biasca, o meglio contro la notifica del precetto esecutivo emesso il 30
maggio 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della
ricorrente dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
preso atto che con decisione del 10 novembre
2023 l’Ufficio d’esecuzione ha riconsiderato la notifica impugnata annullandola,
dopo aver accertato che la pubblicazione del precetto esecutivo sul Foglio
ufficiale cantonale non fosse valida in ragione delle insufficienti ricerche previe
per rintracciare rappresentanti dell’escussa ricorrente;
ritenuto che il nuovo
provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv.
4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio
della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla
senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se, come nella
fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del
ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III
85 consid. 3; art. 24b
cpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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