AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2023.64
Data decisione, Autorità: 16.02.2024, CEF
Titolo: Revisione di una decisione dell’autorità di vigilanza. Fatti rilevanti che risultano dagli atti non presi in considerazione per inavvertenza
PI 2
Incarto n. 15.2023.64 (Revisione)
Lugano 17 gennaio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
cancelliere:
Cortese
statuendo sulla domanda di revisione 23 novembre 2023 di
RI 1 c/o __________,
in merito alla sentenza emanata l’8 novembre 2023 dalla Camera (inc. 15.2023.64) sul ricorso interposto dall’istante contro il provvedimento 21 giugno 2023, con cui l’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano, ha confermato la validità del sequestro n. __________ eseguito a domanda del creditore sequestrante
PI 1, IT- (patrocinato dall’avv. PA 1, )
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell’8 novembre 2023 questa Camera ha respinto il ricorso 23 giugno 2023 interposto da RI 1 contro il provvedimento del 21 giugno 2023, con cui la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) aveva confermato la validità del sequestro n. __________ eseguito a domanda di PI 1.
B. Mediante la domanda in esame RI 1 chiede la revisione di tale sentenza, nel senso di accogliere il suo ricorso, annullando il provvedimento dell’Ufficio o dichiarandone la nullità e constatando l’intervenuta decadenza del sequestro.
Considerando
in diritto: 1. La domanda di revisione di una sentenza si propone entro dieci giorni dalla notifica all’autorità di vigilanza che ha giudicato (art. 28 cpv. 1 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]). Avendo l’istante ricevuto la sentenza in questione il 13 novembre 2023, la domanda di revisione presentata il 23 novembre successivo s’avvera in linea di principio ricevibile.
Secondo l’art. 26 LPR, contro le sentenze dell’autorità di vigilanza è dato il rimedio della revisione se l’autorità non ha considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la sentenza contiene disposizioni fra di loro contraddittorie (lett. a), se una parte afferma e prova fatti rilevanti che non risultano dagli atti e che determinano la nullità dell’esecuzione o del provvedimento (lett. b) oppure se una parte non è stata sentita (lett. c). Chi sostiene esservi contrasto nel senso dell’art. 26 lett. a LPR con quanto risulta dagli atti deve cumulativamente indicare in termini espliciti quali atti non sono stati considerati per inavvertenza o lo sono stati solo parzialmente e in modo impreciso e dimostrare che il contrasto con quanto risulta dagli atti è manifesto (sentenza della CEF 15.2005.128 del 14 febbraio 2006, consid. 5.1 e riferimento citato).
L’istante chiede la revisione del considerando 2.3 della sentenza impugnata, sostenendo che questa Camera, per inavvertenza, non ha correttamente individuato e/o determinato le date precise del deposito dei suoi due atti di opposizione al sequestro, che, contrariamente a quanto ivi stabilito, non sono il 21 e il 24 giugno 2019, ovvero le date di redazione degli atti, bensì il 24 e 26 giugno
A suo dire, così facendo, l’autorità di vigilanza è giunta a errate conclusioni sulla presunta tempestività dell’azione a convalida del sequestro di PI 1, la quale – secondo lei – non è stata proposta nel termine di dieci giorni giusta l’art. 279 cpv. 1 LEF. Premette in proposito che il termine in questione è cominciato a decorrere dalla notificazione del verbale di sequestro, avvenuta il 14 giugno 2019, ed è quindi scaduto il 24 giugno 2019, allorquando ella ha depositato il suo primo atto di opposizione. Ora, per RI 1, l’opposizione ha dispiegato “il suo effetto sospensivo” nel senso dell’art. 279 cpv. 5 LEF al più presto dal giorno successivo il deposito e la ricezione da parte della Pretura, vale a dire dal 25 giugno 2019, come prevede l’art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF. È dunque del parere che l’azione a convalida del sequestro, introdotta da PI 1 mediante l’istanza di conciliazione 18 novembre 2020, non può considerarsi tempestiva. Alla luce di tali circostanze, l’istante pretende pertanto che il sequestro sia dichiarato caduco, il creditore sequestrante avendo lasciato perimere l’esecuzione a convalida del sequestro promossa il 24 giugno 2019.
3.1 Nella sentenza oggetto della domanda di revisione la Camera ha stabilito che con l’opposizione al sequestro del 21 giugno 2019 di RI 1 il termine di dieci giorni previsto dall’art. 279 cpv. 1 LEF, iniziato a decorrere dalla notifica del verbale di sequestro avvenuta il 14 giugno 2019, è rimasto sospeso durante tutta la procedura di opposizione (art. 279 cpv. 5 LEF), ovvero almeno fino all’emanazione della sentenza pretorile dell’8 giugno 2021, sicché sia l’istanza di conciliazione del 18 novembre 2020 sia la petizione del 4 maggio 2021 sono state promosse da PI 1 prima della scadenza del termine di convalida. In concreto, nello stesso termine di dieci giorni il sequestrante non si era limitato a promuovere l’esecuzione, ma anche l’azione a convalida del sequestro, motivo per cui la perenzione della prima, avvenuta il 5 agosto 2020, non preclude l’efficacia della seconda a convalidare il sequestro (consid. 2.3).
3.2 Come rileva a ragione l’istante, la predetta motivazione poggia tuttavia sulla circostanza inesatta che l’opposizione al sequestro è stata proposta il 21 giugno 2019. In realtà, tale data è quella indicata nell’atto stesso e non coincide con il deposito avvenuto brevi manu il 24 giugno 2023, come emerge dal timbro di ricezione della Pretura posto sulla prima pagina dell’allegato in questione e dall’abbreviazione “BM”, che sta per “brevi manu”, indicata a mano al di sotto del timbro (doc. AA). Siffatta circostanza è del resto pure stata in seguito accertata d’ufficio da questa Camera presso la Pretura. Ne consegue che, effettivamente, l’autorità di vigilanza non ha considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti (art. 26 lett. a LPR). L’errore in questione non muta tuttavia l’esito del giudizio.
3.2.1 Contrariamente a quanto sostiene l’istante, l’art. 142 cpv. 1 CPC si applica (per il rinvio dell’art. 31 LEF) unicamente alla decorrenza dei termini, ad esempio del termine di dieci giorni per fare opposizione contro il sequestro giusta l’art. 278 cpv. 1 LEF, non invece alla sospensione dei termini di convalida secondo l’art. 279 cpv. 5 n. 1 LEF, che ha effetto “durante la procedura di opposizione”. Orbene, la procedura di opposizione ha inizio con la consegna dell’allegato al tribunale competente oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 143 cpv. 1 CPC), sicché la sospensione interviene per legge da quel momento e non dal giorno seguente.
3.2.2 Ciò posto, nella fattispecie RI 1 ha consegnato l’atto d’opposizione alla Pretura il 24 giugno 2019, ovvero l’ultimo giorno del termine di convalida del sequestro (art. 279 cpv. 1 LEF), che pertanto non è giunto a scadenza, ma è stato sospeso per legge in virtù dell’art. 279 cpv. 5 n. 1 LEF. Ne consegue che, come stabilito nella sentenza impugnata, il termine è rimasto sospeso durante tutta la procedura di opposizione, vale a dire almeno fino all’emanazione della sentenza pretorile dell’8 giugno 2021. L’istanza di conciliazione del 18 novembre 2020 e la petizione del 4 maggio 2021 sono dunque state promosse entro il termine di convalida. Non avendo l’inavvertenza influito sull’esito del giudizio, su questo punto la domanda di revisione si avvera infondata.
3.3 Non porta a diversa conclusione il fatto che il 26 giugno 2019 la debitrice sequestrata ha depositato un nuovo atto di opposizione, dal momento ch’esso fa riferimento allo stesso sequestro pronunciato da questa Camera, il cui dispositivo n. 1 è stato rettificato mediante sentenza del 19 giugno 2019 unicamente ove, a scanso di equivoci, la designazione della banca detentrice dei valori patrimoniali sequestrati PI 2”) è stata precisata con l’aggiunta “PI 3” e la specificazione, nei motivi, che “non v’è alcun dubbio che con la designazione PI 2 (__________)” la Camera intendeva anche PI 3 allo stesso e identico indirizzo e riteneva che la banca, in buona fede, l’avrebbe pure capito così” (sentenza 14.2019.53 [rettifica], consid. 2). Trattandosi di una mera rettifica formale, la sentenza in questione non rende privo di sostanza il sequestro decretato con l’originaria decisione del 6 giugno 2023, ragione per cui non annulla né sostituisce il termine di dieci giorni per interporre opposizione (art. 278 cpv. 1 LEF) iniziato a decorrere dalla notifica alla debitrice sequestrata di tale decisione.
Ad ogni modo, RI 1 ha ricevuto la decisione di rettifica del 19 giugno 2019 al più presto il 21 giugno successivo (il 20 essendo festivo – Corpus Domini), sicché la seconda opposizione ha sospeso l’ipotetico nuovo termine di convalida di dieci giorni prima della sua scadenza del 1° luglio 2019, ovvero già il 24 giugno 2019 (doc. BB, che a dispetto dell’indicazione “Raccomandata a MANI” risulta essere stato inviato per posta), ma comunque non dopo il 26 giugno (data di ricezione risultante dal timbro della Pretura).
RI 1 contesta inoltre la sentenza impugnata, laddove stabilisce che PI 1 potrà ancora promuovere una (nuova) esecuzione a convalida del sequestro in virtù dell’art. 279 cpv. 4 LEF (sentenza 15.2023.64 citata, consid. 2.3 i.f.). Sostiene al riguardo che secondo la giurisprudenza, la facoltà di esercitare una seconda esecuzione per il medesimo credito è riconosciuta solo a certe condizioni stringenti, tra cui – a sua detta – non rientra l’esecuzione a convalida del sequestro, visto l’imperativo di celerità dettato dalla LEF. Ella è del parere che i combinati art. 279 e 280 LEF non lasciano alcun posto a una seconda esecuzione a convalida. Ora, a ben guardare, con tale argomentazione l’istante solleva una questione di ordine prettamente giuridico, che tuttavia poteva essere fatta valere unicamente mediante ricorso al Tribunale federale nel senso dell’art. 19 LEF e non tramite una domanda di revisione, ove sono ammissibili solo censure sui fatti (citata 15.2005.128, consid. 5.3 e rinvii). Sotto questo profilo, la domanda di revisione risulta dunque irricevibile.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia né si assegnano indennità (art. 16 cpv. 1 e 17 LPR).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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