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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.157
Data decisione, Autorità: 08.01.2024, CEF
Titolo: Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
Incarto n. 14.2023.157
Lugano 8 gennaio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.1008 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 9 ottobre 2023 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 dicembre 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 13 dicembre 2023 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, il 9 ottobre 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'451.78 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 16 novembre 2023 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 13 dicembre 2023 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 dicembre 2023 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso d’ufficio all’impugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 18 dicembre 2023 durante le ferie esecutive natalizie (art. 56 n. 2 LEF; DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1), il termine d’impugnazione, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b e 49 III 76), ossia il 2 gennaio 2024, sarebbe scaduto venerdì 12 gennaio 2024. Presentato già il 19 dicembre 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF). Nel caso in esame la reclamante ha prodotto uno stato di ripartizione emesso il 12 dicembre 2023 dall’Ufficio d’esecuzione (doc. D), da cui si evince il versamento di fr. 4'761.40 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, compresa la tassa di giustizia di prima sede. Di conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risultando adempiuto già al momento in cui è stato decretato (il 14 dicembre), il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo, successivo alla scadenza del termine di 20 giorni indicato nella comminatoria di fallimento, ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 13 dicembre 2023 dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna nei confronti della RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Locarno; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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