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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.83
Data decisione, Autorità: 29.12.2023, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Spese processuali. Soccombenza. Esborso per notifica dell’istanza e dell’assegnazione del termine di risposta a mezzo di polizia
__________RE 1
Incarto n. 14.2023.83
Lugano 29 dicembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.146 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 10 luglio 2023 il
CO 1
contro
RE 1 __________
giudicando sul reclamo del 18 agosto 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 agosto 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 giugno 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il CO 1 (qui di seguito “il Consorzio”) ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 26.– oltre agli interessi del 4% dal 29 dicembre 2021, indicando quale causa del credito la “Fattura nr. 2021/2400 del 29.12.2021 per prestazioni __________ eseguite nel corso del 2021 su un ospite della struttura, su indicazioni del medico curante”;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10 luglio 2023 il Con-sorzio ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia;
che la notifica a RE 1 dell’istanza e dell’ordinanza con cui è stato fissato il termine per formulare osservazioni è avvenuta a mezzo di polizia;
che statuendo con decisione dell’8 agosto 2023, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico del Consorzio le spese processuali di fr. 100.– e a carico della convenuta fr. 50.– per la notifica a mezzo di polizia;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 agosto 2023 per ottenere la modifica del dispositivo n. 2 della decisione relativo all’esborso di fr. 50.–;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che presentato entro dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata il reclamo è tempestivo;
che nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istanza per mancanza di un titolo di rigetto provvisorio, ma ha posto l’esborso di fr. 50.– a carico di RE 1, poiché ella non ha ritirato la raccomandata contenente l’ordinanza del 13 luglio 2023 che fissava il termine per formulare osservazioni all’istanza, sicché si è dovuto procedere con la notifica dell’atto tramite l’ausilio della polizia il 25 luglio 2023;
che nel reclamo RE 1 chiede in sostanza che i fr. 50.– vengano posti a carico della parte soccombente;
che di principio le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che nel caso in esame il Giudice di pace non ha indicato il motivo giuridico, risultante dagli art. 107 o 108 CPC, per cui si sarebbe giustificato di scostarsi dalla regola generale posta all’art. 106 CPC;
ch’egli si è limitato a rilevare che la convenuta non aveva ritirato la raccomandata contenente l’assegnazione del termine di risposta;
che il primo giudice non cita indizi per cui si debba ritenere che la convenuta si sarebbe sottratta coscientemente alla notifica;
che non si può dunque considerare che le spese di notifica per mezzo di polizia siano state causate dall’escussa nel senso dell’art. 108 CPC;
che non appariva del resto necessario interpellare la convenuta, e ancora meno rinnovare la notifica per mezzo di polizia, giacché risultava manifesta l’infondatezza dell’istanza, cui non era allegato alcun titolo di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 253 CPC a contrario);
che il reclamo merita quindi accoglimento;
che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata va quindi riformato nel senso che le spese processuali di fr. 100.– oltre all’esborso di fr. 50.– per la notifica dell’istanza alla convenuta a mezzo di polizia sono poste a carico dell’istante;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue anch’essa la soccombenza del Consorzio (art. 106 cpv. 1 CPC), il quale non ha presentato osservazioni al reclamo;
che non si assegnano invece indennità d’inconvenienza, RE 1 non avendo formulato nel reclamo alcuna domanda motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:
“2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a carico dell’istante.”
Le spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio sono poste a carico del Consorzio CO 1.
Notificazione a:
–__________; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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