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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.2021.20
Data decisione, Autorità: 27.04.2021, TRAM
Titolo: Piano particolareggiato per la promozione degli esercizi alberghieri - legittimazione attiva e istanza di restituzione dei termini
Incarto n. 90.2021.20
Lugano 27 aprile 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
Matea Pessina
assistito dalla vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sul ricorso del 19 aprile 2021 di
RI 1 RI 2 RI 3 rappresentati da: RA 1
contro
la risoluzione del 21 ottobre 2020 (n. 5453) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del Comune di Lugano concernente il Piano particolareggiato per la promozione degli esercizi alberghieri (PPA) Scheda n. 6 - Hotel __________;
ritenuto, in fatto
A. RI 2 e RI 3 sono proprietari del mapp. __________ di Lugano, sezione di Lugano, mentre RI 1 ne è l'usufruttuario. Il fondo è situato a monte del mapp. 1157, su cui sorge l'Hotel , da cui risulta separato da via __________ M.
B. a. Durante la seduta del 17 dicembre 2019 il Consiglio comunale di Lugano ha adottato la variante del piano regolatore concernente il Piano particolareggiato per la promozione degli esercizi alberghieri (PPA) Scheda n. 6 - Hotel , composta di un allegato grafico e un regolamento edilizio. La variante è finalizzata a promuovere il riordino dell'area e prevede in particolare la possibilità di costruire un basamento interrato, destinato ad accogliere le infrastrutture tecniche, e tre nuovi edifici (A, B, C), paralleli a via __________ M, previa demolizione delle costruzioni indicate come incongrue nell'allegato grafico.
b. Nell'ambito della pubblicazione della variante, avvenuta dal 2 al 31 marzo 2020 (cfr. FU 15/2020 del 21 febbraio 2020, pag. 1557; termine poi prolungato fino al 22 maggio 2020 a causa dell'epidemia di covid-19), non sono stati inoltrati ricorsi.
c. Con risoluzione del 21 ottobre 2020 (n. 5453) il Consiglio di Stato ha approvato la variante.
C. RI 1, RI 2 e RI 3 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando la restituzione dei termini, ai fini di impugnare la citata risoluzione governativa e la decisione di adozione della variante del Consiglio comunale, e chiedendo l'annullamento delle due decisioni. Asserendo di essere venuti a conoscenza dell'approvazione della variante solo il 15 aprile 2021, a seguito della posa di modine al mapp. 1157 e della relativa richiesta di chiarimenti all'Ufficio tecnico comunale (UTC), essi rimproverano al Comune di aver omesso di avvisarli personalmente conformemente all'art. 27 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100), e ciò malgrado avessero presentato delle osservazioni nell'ambito della procedura di consultazione relativa all'atto pianificatorio. Nel merito sottolineano l'incompatibilità della variante con il vincolo di bene culturale di interesse cantonale, che grava l'edificio principale al mapp. 1157, e con il relativo perimetro di rispetto.
D. Richiamati gli atti informanti la variante dall'istanza inferiore, il ricorso non è stato intimato alle parti per la risposta.
Considerato, in diritto
Nella misura in cui il gravame è rivolto contro la risoluzione del 21 ottobre 2020 del Consiglio di Stato, la competenza del Tribunale è data dall'art. 30 cpv. 1 LST. Essa fa per contro difetto nella misura in cui viene chiesto l'annullamento della decisione del Consiglio comunale del 17 dicembre 2019 (cfr. art. 28 cpv. 1 LST). Non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100), il gravame può essere evaso da un giudice unico sulla base degli atti, senza procedere ad ulteriori accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) e all'intimazione alle controparti per la presentazione di una risposta (art. 72 LPAmm). Quanto alla legittimazione dei ricorrenti va considerato quanto segue.
2.1. A norma dell'art. 30 cpv. 2 LST contro la decisione con cui il Governo approva il piano regolatore sono legittimati a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi (lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche d'ufficio decise dal Consiglio di Stato (lett. c). Il privato cittadino è, pertanto, legittimato a ricorrere dinanzi a questo Tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso davanti all'Esecutivo cantonale contro la pianificazione adottata dal legislativo del comune; fa eccezione l'ipotesi in cui il Governo abbia disposto una modifica rispetto alle decisioni dell'organo comunale, segnatamente quindi un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore. Nel caso concreto entrano in considerazione unicamente le ipotesi di cui alle lett. b e c dell'art. 30 LST. Ora, i qui ricorrenti non sono insorti davanti all'Esecutivo cantonale contro la pianificazione adottata dal Consiglio comunale; essi non possono dunque far capo alla lett. b del citato disposto. Inoltre, il Consiglio di Stato si è limitato ad approvare - senza modifiche - le scelte operate dal Legislativo di Lugano in merito al mapp. 1157. Pertanto, nemmeno l'ipotesi di cui alla lett. c dell'art. 30 LST può qui trovare applicazione. Di conseguenza i ricorrenti citati in ingresso non dispongono della legittimazione attiva a impugnare ora (direttamente) davanti a questo Tribunale la risoluzione di approvazione che conferma l'impostazione sancita dal Legislativo comunale. Anche il richiamo all'art. 65 LPAmm non è d'aiuto agli insorgenti: l'ordinamento previsto dalla LST prevale infatti quale lex specialis su quello contenuto nella LPAmm.
2.2. Non può portare a diversa conclusione il dolersi del fatto di non aver ricevuto alcuna comunicazione scritta ex art. 27 LST circa i vincoli che gravano il mapp. 1157 sanciti attraverso la nuova pianificazione. Tale disposto non è infatti in alcun modo atto a fondare la loro legittimazione attiva davanti al Tribunale ma concerne semmai una questione di merito.
Giusta l'art. 15 cpv. 1 LPAmm, i termini non rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa (cpv. 1); la domanda deve essere presentata all'autorità competente entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento (cpv. 2). In concreto i ricorrenti chiedono la restituzione dei termini per impugnare la risoluzione governativa, appellandosi al mancato invio da parte del Comune dell'avviso personale ex art. 27 LST, che li avrebbe privati del loro diritto di ricorso. Sennonché l'esame della fondatezza di tale motivazione, che si riferisce in sostanza alla procedura di pubblicazione della variante ad opera del Comune, non spetta a questo Tribunale. Infatti, sebbene l'art. 15 cpv. 2 LPAmm non specifichi l'autorità competente a giudicare la domanda, per consolidata giurisprudenza essa va proposta all'autorità che avrebbe deciso sull'azione omessa (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 12), ossia, in concreto, al Consiglio di Stato. Ci si potrebbe inoltre chiedere se, nella misura in cui gli insorgenti asseriscono di aver preso conoscenza della risoluzione impugnata solo a seguito della posa delle modine al mapp. 1157 e delle relative delucidazioni da parte dell'UTC, l'istanza di restituzione non risulti prematura. Infatti, secondo l'art. 68 cpv. 1 LPAmm, il ricorso dev'essere presentato per iscritto all'autorità di ricorso entro 30 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata. La questione può tuttavia rimanere irrisolta. Infatti anche qualora il ricorso risultasse tempestivo, rispettivamente l'istanza di restituzione dei termini venisse accolta, ai ricorrenti, ai quali, come visto, fa difetto la legittimazione attiva, non perverrebbe alcun vantaggio.
Alla luce di quanto appena considerato dev'essere ancora esaminato se l'impugnativa formalmente introdotta dinanzi a questo Tribunale non possa - rispettivamente debba - essere interpretata e trattata, in realtà, in primo luogo quale ricorso al Consiglio di Stato contro la pianificazione adottata dal Consiglio comunale, che il Governo si è semplicemente limitato ad avallare. Verificandosi una tale ipotesi, in virtù dell'art. 6 cpv. 1 LPAmm, il gravame dovrebbe difatti essere trasmesso d'ufficio al Consiglio di Stato. Sennonché, nella fattispecie, se da un lato i ricorrenti dichiarano esplicitamente, a pag. 1 e a pag. 5-6 del loro gravame, di insorgere contro la risoluzione del 21 ottobre 2020 del Governo, di cui chiedono l'annullamento, dall'altro la trasmissione si rivelerebbe superflua, in quanto il ricorso è formulato anche a valere quale impugnativa al Consiglio di Stato, al quale è stato (anche) indirizzato e inviato in parallelo.
Non occorre infine esaminare se siano date le premesse per sospendere la trattazione del ricorso in attesa di decisione da parte del Consiglio di Stato. Infatti, nell'ipotesi in cui il Governo dovesse accogliere l'istanza di restituzione dei termini, esso sarebbe poi chiamato ad esprimersi sulle contestazioni di merito sollevate nel gravame, mediante l'emanazione di una nuova decisione.
6.1. Per tutti questi motivi, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.
6.2. La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico dei ricorrenti.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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