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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.2020.39
Data decisione, Autorità: 05.04.2022, TRAM
Titolo: Legittimazione del Comune a ricorrere contro la decisione di approvazione di un PR intercomunale
Incarto n. 90.2020.39
Lugano 5 aprile 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sul ricorso del 15 ottobre 2020 del
RI 1 patrocinato da: PR 1
contro
la risoluzione del 9 settembre 2020 (n. 4519) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore intercomunale del Pian Scairolo (PR-CIPPS);
ritenuto, in fatto
A. a. Nel 2004 i Comuni di __________ (nel frattempo aggregatosi al Comune di CO 3), di CO 2, RI 1 e CO 3 hanno costituito la Commissione intercomunale per la pianificazione del Piano Scairolo (CIPPS), al fine di riqualificare e indirizzare lo sviluppo di un comparto considerato strategico per l'agglomerato urbano del Luganese.
b. Nella seduta del 14 marzo 2016 il Consiglio comunale di CO 3 ha adottato il piano regolatore intercomunale del Pian Scairolo (PR-CIPPS) comprensivo di una domanda di dissodamento. L'adozione del PR-CIPPS da parte dei Legislativi comunali di CO 2 e di RI 1 è avvenuta in parallelo, ovvero il 4 aprile 2016 (CO 2) e il 3 ottobre 2016 (RI 1). Gli atti sottoposti ad adozione includevano anche il programma di realizzazione del 30 settembre 2014, comprendente una verifica della sostenibilità finanziaria del PR-CIPPS.
c. In data 14 dicembre 2016 i Municipi dei tre Comuni hanno chiesto al Consiglio di Stato, per il tramite della CIPPS, di approvare il PR-CIPPS e la relativa domanda di dissodamento.
d. Con risoluzione del 9 settembre 2020 (n. 4519) il Consiglio di Stato ha approvato nel complesso il PR-CIPPS, incluso il suddetto programma di realizzazione, e la domanda di dissodamento (cfr. p.ti n. 1.1 e 4 del dispositivo, pag. 199-200), apportando le modifiche d'ufficio elencate al capitolo 9, pag. 197-198, fra cui l'attribuzione alla zona agricola SAC dei mapp. __________, __________, __________ e __________ di Lugano e dei mapp. __________ e __________ di Collina d'Oro (cfr. ibidem, lett. m, pag. 197).
e. Avverso quest'ultima modifica i tre Comuni si sono aggravati congiuntamente il 14 ottobre 2020 davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. infra, consid. D).
B. Con ricorso del 15 ottobre 2020 il Comune di RI 1 è insorto anche autonomamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della risoluzione del 9 settembre 2020 e il rinvio degli atti per una nuova decisione che garantisca la sostenibilità finanziaria per il Comune di RI 1. Fondando la propria legittimazione attiva sull'art. 30 cpv. 2 lett. a della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100), nel merito esso censura l'inosservanza dell'autonomia comunale con riferimento all'arbitrio nell'applicazione e nell'interpretazione di leggi cantonali, nell'accertamento dei fatti, nella ponderazione dei contrapposti interessi e nell'ossequio del principio della proporzionalità, precipuamente in relazione all'aspetto economico e alla sostenibilità finanziaria della pianificazione. Ritiene inoltre che con la citata modifica d'ufficio concernente i mapp. __________, __________, __________ e __________ di Lugano e i mapp. __________ e __________ di Collina d'Oro la situazione economica finanziaria del bilancio comunale risulterebbe ancor più compromessa.
C. a. Con la risposta la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) postula in via principale che il ricorso venga dichiarato irricevibile e, in via subordinata, che venga respinto.
b. Con la replica l'insorgente ribadisce le sue tesi e domande, mentre la Sezione conferma i contenuti delle precedenti comparse scritte.
D. A seguito della risoluzione dell'11 novembre 2020 (n. 5865), con cui il Governo ha annullato la modifica d'ufficio avversata dai tre Comuni, il ricorso del 14 ottobre 2020 è stato stralciato dai ruoli su loro richiesta (cfr. decisione 90.2020.38 del 27 settembre 2021 del giudice delegato).
E. a. Chiamati a esprimersi in merito al ricorso del 15 ottobre 2020, alla risposta, alla replica e alla duplica, i Comuni di CO 2 e CO 3 si associano, con un unico allegato, alle domande di giudizio formulate dalla Sezione.
b. L'insorgente, preso atto di tale allegato, si riconferma nelle sue precedenti allegazioni, come pure le controparti in sede di duplica.
Considerato, in diritto
1.1. A norma dell'art. 30 cpv. 2 LST contro la decisione con cui il Governo approva il piano regolatore sono legittimati a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi (lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche d'ufficio decise dal Consiglio di Stato (lett. c). Giusta il cpv. 3 della norma, per i motivi di ricorso e la procedura si applica la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100). Secondo la dottrina, in quanto insorgente, il Comune può censurare solo la non approvazione o le modifiche del piano regolatore disposte dal Consiglio di Stato. Inoltre, in quest'ambito può, di principio, chiedere unicamente la conferma della proposta pianificatoria adottata dal legislativo comunale; non è invece abilitato a proporre una terza soluzione (Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203 segg., nota 59, pag. 223). Infatti l'oggetto del procedimento viene determinato dalle domande del richiedente, il quale, di principio, non può più modificarle in sede di contestazione (cfr. Frank Seethaler/Fabia Portmann in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016 [Praxiskommentar], n. 38 ad art. 52; Ruth Herzog in: Ruth Herzog/Michel Daum [curatori], Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, II ed., Berna 2020 [Kommentar], n. 5 ad art. 84).
1.2. In concreto, con il ricorso in parola, il Comune di RI 1, fondata la sua legittimazione attiva sull'art. 30 cpv. 2 lett. a LST, ha postulato l'annullamento della risoluzione d'approvazione del PR-CIPPS per motivi legati essenzialmente alla sua sostenibilità finanziaria, contestando, in quest'ottica, anche la modifica d'ufficio operata dal Governo in relazione ai mapp. __________, __________, __________ e __________ di Lugano e __________ e __________ di Collina d'Oro. Tuttavia, in base ai principi sopra esposti, esso non era abilitato a contestare l'approvazione del PR-CIPPS, che aveva richiesto senza riserve unitamente ai Comuni di CO 3 e CO 2 il 14 dicembre 2016, ma semmai unicamente la modifica d'ufficio operata dal Consiglio di Stato, aspetto quest'ultimo che il ricorrente ha però evocato unicamente nell'ottica di meglio comprovare le sue tesi e che, in ogni caso, va considerato nel frattempo superato a seguito dell'annullamento di tale modifica e della conseguente decisione di stralcio del 27 settembre 2021 (cfr. supra, consid. D). Il ricorso si avvera dunque irricevibile.
1.3. Non porta ad un esito diverso la tesi avanzata dal ricorrente in sede di replica alla risposta dei Comuni di CO 2 e CO 3, secondo cui la sua legittimazione attiva risulterebbe data anche dall'art. 65 cpv. 1 LPAmm. L'art. 30 cpv. 2 LST costituisce infatti una lex specialis rispetto all'art. 65 cpv. 1 LPAmm (cfr. anche art. 30 cpv. 3 LST).
2.2. Non si preleva tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Il ricorrente, soccombente, è tenuto a versare le ripetibili ai Comuni resistenti, patrocinati da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è irricevibile.
Non si preleva tassa di giustizia. Il Comune di RI 1 rifonderà ai Comuni di CO 3 e CO 2 fr. 400.- ciascuno a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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