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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2023.94
Data decisione, Autorità:
02.01.2024, CEF
Titolo:
Ricorso. Stralcio in seguito al ritiro del ricorso
Incarto n.
15.2023.94
Lugano
2 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo sul ricorso 29 agosto 2023 della
RI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Locarno, o meglio contro la notifica del precetto esecutivo emesso il 5
luglio 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei
confronti della
PI 1, __________
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________
preso atto che con scritto del 4 settembre 2023 la RI 1 ha
ritirato il ricorso;
considerato come la procedura ricorsuale sia così divenuta
priva d’oggetto e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24c
LPR);
ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
pronuncia: 1. Il
ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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