AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2023.97
Data decisione, Autorità: 27.12.2023, CEF
Titolo: Ricorso. Stralcio in seguito al ritiro del ricorso. Ricorso da stralciare anche per intervenuta mancanza d’interesse
Incarto n. 15.2023.97
Lugano 27 dicembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Ferrari
Statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 17 agosto 2023 dell’
avv. RI 1, __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro il sequestro __________ eseguito a favore di
Kanton Solothurn, Soletta Comune diPI 4, __________ Comune diPI 5, __________ (rappresentati dallo Steueramt des Kantons Solothurn, Rechtsdienst, e patrocinati dall’avv. PA 2, __________) nei confronti di
PI 2, __________ (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Con contratto del 15 novembre 2022, rogato dal notaio avv. RI 1, PI 2 si è impegnato a vendere al Canton Berna il fondo n. __________ RF B__________ per fr. 7'200'000.–, oltre a un’indennità di fr. 26'370.95, pari alla somma che il venditore avrebbe dovuto pagare per estinguere un contratto di mutuo garantito dal fondo prima della scadenza di restituzione del 30 giugno 2023. Le parti hanno pattuito che il compratore avrebbe versato prezzo e indennità su un conto presso la __________, intestato allo studio notarile, e hanno incaricato il notaio di agire come segue, una volta iscritto il trapasso di proprietà nel Registro fondiario:
– versare fr. 2'875'000.– su un conto presso la PI 6 (in seguito: PI 6), intestato al venditore, a estinzione del contratto di mutuo;
– versare fr. 26'370.95, sempre sul contro presso la PI 6, in pagamento dell’indennità di estinzione anticipata;
– trattenere fr. 5'237.40 e, ricevuto dal Comune di __________ un conteggio finale, versarli a quest’ultimo a saldo di un credito d’imposta;
– trattenere fr. 1'077'804.– a garanzia del (futuro) credito d’imposta sull’utile immobiliare;
– versare fr. 3'241'958.60 su un conto presso l’__________, intestato al venditore, “contro notifica del cambio di creditore per la cartella ipotecaria registrale di 2° grado”.
Le parti hanno vincolato l’efficacia del contratto al passaggio in giudicato di una decisione di approvazione del Gran Consiglio del Canton Berna, la quale è stata adottata il 14 marzo 2023.
B. Mediante decisione del 26 maggio 2023, il Canton Soletta ha condannato PI 2 a prestare una garanzia per vari crediti d’imposta federale, cantonale e comunale di complessivi fr. 2'378'080.–.
C. Con due contratti del 27 luglio 2023, PI 2 ha ceduto a PI 7 la propria parte del prezzo di compravendita, di fr. 3'241'958.60, con simultanea notifica all’avv. RI 1.
D. L’8 agosto 2023, il Canton Soletta ha trasmesso alla sede di Locarno dell’Ufficio di esecuzione (UE) un decreto di sequestro (“Arrestbefehl”) diretto contro PI 2, vertente, da un lato, sul ricavo della compravendita di fr. 7'200'000.– depositato sul conto del notaio, e dall’altro, sui fondi n. __________ e __________ RF O__________ di proprietà del debitore, il tutto fino a concorrenza di fr. 2'378'080.–. Quale titolo di credito hanno indicato la decisione di garanzia e quale causa di sequestro gli art. 169 cpv. 1 della Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11), come pure gli art. 184 cpv. 1 e 255 cpv. 2 del Gesetz über di Staats- und Gemeindesteuern (StG, BSG 614.11).
E. Quello stesso giorno, l’UE ha eseguito il sequestro (n. ), avvisando l’avv. RI 1 di aver sequestrato il credito al pagamento del prezzo oggetto del contratto di compravendita nella misura di fr. 2'378'080.–, con l’avvertenza che da quel momento egli avrebbe potuto pagare validamente soltanto all’Ufficio, e ha chiesto all’autorità dei registri di __________ di annotare una restrizione della facoltà di disporre dei due fondi di O.
F. Con lettera del 15 agosto 2023, la PI 6 ha chiesto all’avv. RI 1 di versare sul conto presso di sé intestato a PI 2 la somma dei due crediti di complessivi fr. 3'975'000.– garantiti dalle cartelle ipotecarie gravanti il fondo venduto.
G. Mediante decisione del 16 agosto 2023, il Consiglio di Stato del Canton Berna ha emesso una decisione, in cui ha constatato l’infruttuosa decorrenza del termine per raccogliere le firme e indire un referendum contro la decisione del Gran Consiglio del Canton Berna di approvazione del contratto di compravendita.
H. Con scritto del 17 agosto 2023, l’avv. RI 1 ha formulato all’UE due “proposte” riguardo al sequestro. In via principale, egli ha considerato che il provvedimento sarebbe dovuto essere annullato, perché il credito di versamento del prezzo di compravendita era “[in]esigibile e inesistente” fino al 16 agosto 2023, giorno in cui il Consiglio di Stato del Canton Berna ha accertato l’assenza di referendum. In via subordinata, il notaio ha sostenuto che il provvedimento non sarebbe stato eseguibile, perché “non sono disponibili fondi a favore del sig. PI 2”, il predetto credito essendo già stato “compensato”
I. Nel verbale del sequestro, emesso il 21 agosto 2023, l’UE ha indicato di aver sequestrato il credito relativo al prezzo di compravendita, di fr. 7'200'000.–, fino a concorrenza di fr. 2'378'080.–, “somma che attualmente si trova depositata sul conto” intestato allo studio notarile, come pure entrambi i fondi di O__________, stimati in fr. 1'924'300.– e fr. 174'000.–.
Nella colonna del verbale dedicata al primo bene sequestrato, l’UE ha osservato ch’esso è “compensato” 1) con i due crediti vantati dalla PI 6, 2) con il credito del Comune di __________, 3) con la trattenuta a garanzia del credito d’imposta sull’utile im-mobiliare e 4) con la cessione di crediti a PI 7 e ha precisato che, “considerate le rivendicazioni in essere”, aveva assegnato al sequestrante un termine di dieci giorni per contestare “la pretesa dei rivendicanti”.
L. Con lettera del 24 agosto 2023, l’Ufficio ha scritto all’avv. RI 1 di aver menzionato nel verbale di sequestro le disposizioni indicate nel contratto di compravendita e di aver avviato la procedura di rivendicazione. Reputando che il sequestro del credito relativo al prezzo di vendita non fosse annullabile, l’UE gli ha chiesto se “il ricorso […] è mantenuto oppure viene ritirato da parte sua, infatti essendo una questione di merito non sarebbe la via corretta e probabilmente lo stesso verrebbe dichiarato irricevibile da parte della Lodevole Camera di esecuzione e fallimenti”.
M. Il 1° settembre 2023, l’UE ha trasmesso alla Camera come ricorso la lettera dell’avv. RI 1 del 17 agosto 2023.
N. Con risposta del 4 settembre 2023, l’avv. RI 1 ha scritto all’UE di comprendere che la trattazione della sua precedente lettera come ricorso non avrebbe offerto alcuna prospettiva di successo e ha quindi ritirato la sua “richiesta”. Ha inoltre comunicato di aver versato il 31 agosto 2023 fr. 3'975'000.– alla PI 6 e saldato il credito del Comune __________, e che di conseguenza sul suo conto rimanevano fr. 3'248'763.15. Ha chiesto all’Ufficio di ridurre il sequestro del suo conto da fr. 2'378'080.– a fr. 2'170'959.15, così da consentirgli di pagare integralmente l’imposta sull’utile immobiliare di fr. 1'077'804.–, e in difetto di avviare anche nei confronti del Canton Berna la procedura prevista dagli art. 106 segg. LEF.
O. Con email del 27 settembre 2023, l’Ufficio ha comunicato all’avv. RI 1 che i creditori sequestranti avevano acconsentito al dissequestro di fr. 1'077'804.–, in modo ch’egli potesse versare la somma al Canton Berna a saldo del credito d’imposta sull’utile immobiliare.
Considerando
in diritto: 1. Nella lettera del 17 agosto 2023, indirizzata all’organo di esecuzione che ha emesso il provvedimento contestato (art. 7 cpv. 1 LPR) entro dieci giorni dalla conoscenza dello stesso (art. 17 cpv. 1 LEF), l’avv. RI 1 ha chiesto all’UE di trasmettere la lettera all’autorità di vigilanza come ricorso, se non avesse potuto dar seguito alle “proposte” ivi contenute (lettera del 17 agosto 2023). Poiché non ha potuto darvi seguito, perlomeno a quella “principale” volta ad annullare il sequestro del prezzo di compravendita, l’Ufficio ha correttamente trasmesso la lettera all’autorità di vigilanza cantonale unica – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR). Ciò posto, la lettera/ricorso è in linea di principio ricevibile.
1.1 Sennonché, nella lettera del 4 settembre 2023 l’avv. RI 1 ha scritto di ritirare la sua “richiesta”. Ora, premesso che le “proposte” contenute nel ricorso non sono semplici proposte, bensì vere e proprie richieste (la parola italiana “proposta” è infatti, all’evidenza, un’errata traduzione della parola tedesca “Antrag”), non è chiaro se il ricorrente abbia ritirato le richieste principale e subordinata, oppure solo quella di trasmettere l’impugnativa alla Camera.
Sia come sia, l’effetto è lo stesso in un caso come nell’altro. Il ritiro delle richieste equivale a una desistenza, ossia a una rinuncia al trattamento del ricorso, e ciò è anche esattamente quanto voluto dal ricorrente laddove avesse voluto rinunciare alla trasmissione del suo scritto alla Camera quale ricorso. In ambedue le ipotesi il ricorso è da considerare senza oggetto. Esso va pertanto stralciato dai ruoli (art. 24b cpv. 1 e 24c LPR).
1.2 Per abbondanza, appare evidente che all’avv. RI 1 premeva di poter adempiere l’incarico affidatogli con il contratto di compravendita, ovvero eseguire i versamenti a favore della PI 6 di fr. 2'875'000.– e 26'370.95, al Comune di Biel/Bienne di fr. 5'237.40 e al Canton Berna di fr. 1'077'804.–, come pure soddisfare la richiesta della stessa banca, volta a versarle ulteriori fr. 1'100'000.– (fr. 3'975'000.– ./. fr. 2'875'000.–) (lettera 15 agosto 2023), per vero non prevista nel contratto.
Ora, visto, da un lato, che il sequestro ha portato sul prezzo di compravendita soltanto nella misura di fr. 2'378'080.– (scritto al notaio dell’8 agosto 2023 e verbale di sequestro), come del resto espressamente richiesto nel decreto dell’8 agosto 2023, e, dall’altro, che i creditori sequestranti hanno acconsentito al dissequestro di fr. 1'077'804.– (email del 27 settembre 2023), per finire, il ricorrente ha potuto adempiere tanto al contratto, quanto alla richiesta della banca. Egli non ha dunque più un interesse alla trattazione dell’impugnativa. Essa andrebbe pertanto stralciata anche per questo motivo, sempre in virtù dell’art. 24b cpv. 1 LPR.
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto e di conseguenza la procedura è stralciata dal ruolo.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Notificazione a:
– avv. RI 1, __________, __________, __________; – Steueramt des Kantons Solothurn, Rechtsdienst, Werkhofstrasse 29c, Soletta; – avv. PA 1, __________, __________, __________.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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