AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.2022.32
Data decisione, Autorità: 11.09.2023, TRAM
Titolo: Ricorso per ritardata giustizia contro il Consiglio di Stato nell'ambito della procedura di approvazione di una variante di PR
Incarto n. 90.2022.32
Lugano 11 settembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2022 di
RI 1 RI 2 RI 3 patrocinati da: PR 1
contro
il Consiglio di Stato per ritardata giustizia in merito all'approvazione della variante del piano regolatore del Comune di Bellinzona relativa ai beni culturali del quartiere di Bellinzona;
ritenuto, in fatto
A. Durante la seduta del 4 dicembre 2017 il Consiglio comunale di Bellinzona ha adottato la variante del piano regolatore del quartiere di Bellinzona concernente la tutela dei beni culturali e il piano particolareggiato del centro storico (PPCS). In particolare la variante pone sotto tutela come beni culturali di interesse locale 151 nuovi oggetti (oltre ai 19 già sottoposti a protezione, cfr. art. 34 cpv. 1 b) delle norme di attuazione del piano regolatore [NAPR] nella nuova versione adottata), fra cui Villa G__________ (oggetto n. 3.67), situata nel quartiere di Via , al mapp (2'138 m2), e di proprietà di RI 1, RI 2 e RI 3.
B. a. L'11 aprile 2019 il Municipio ha sottoposto la variante (unitamente a quella relativa al PPCS) al Governo per approvazione. L'istanza è stata completata il 22 novembre 2019 con la trasmissione dei 35 ricorsi inoltrati contro la medesima, fra cui quello di RI 1, RI 2 e RI 3. Questi ultimi sono infatti insorti il 5 giugno 2019 davanti al Consiglio di Stato contro il vincolo che grava la loro proprietà, postulandone l'annullamento. Dal profilo formale essi hanno anzitutto lamentato una lesione del diritto di essere sentiti sotto il profilo della motivazione, e segnatamente la totale assenza negli atti adottati delle giustificazioni di carattere storico, edilizio, pianificatorio e soprattutto economico alla base dell'istituzione del vincolo su Villa G__________.
b. Dopo diversi solleciti al Dipartimento del territorio (19 luglio e 10 novembre 2021, 19 gennaio 2022), con scritto del 6 aprile 2022 i ricorrenti hanno rinnovato l'invito rivolto a quest'ultimo a voler evadere celermente la loro pratica, pena l'inoltro di un ricorso per denegata giustizia.
Con risposta del 12 aprile 2022 l'Ufficio della pianificazione locale (Ufficio) ha informato i proprietari circa lo stato della procedura, sottolineando fra l'altro, con riferimento all'art. 29 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100), l'impossibilità di disgiungere l'evasione dei ricorsi dall'approvazione della variante.
C. RI 1, RI 2 e RI 3 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro il Consiglio di Stato per ritardata giustizia, chiedendo che gli venga fatto ordine di evadere in tempi brevi il loro ricorso. Sottolineando come l'evasione del medesimo, incentrato sulla tematica della violazione del diritto di essere sentito, possa avvenire celermente, sostengono che l'art. 29 LST, alla luce del suo tenore e del suo scopo, non ne impedisca la trattazione anticipata.
D. In sede di risposta la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) postula la reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà in appresso.
Con la replica e la duplica le parti si riconfermano nelle loro tesi e domande, approfondendole. I ricorrenti sottolineano in particolare come la garanzia del diritto di essere sentiti implichi in concreto la messa a disposizione delle valutazioni (calcoli) relative alle ripercussioni del vincolo sul valore della loro proprietà, valutazioni che il Comune asserisce di aver fatto ma di cui l'incarto sottoposto ad approvazione sarebbe privo. Anche le osservazioni del Municipio al loro ricorso davanti al Governo sarebbero silenti in proposito.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 30 cpv. 1 LST); il problema della tempestività del ricorso non si pone, mentre che la legittimazione attiva degli insorgenti è certa (art. 30 cpv. 2 lett. b LST).
Secondo l'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), in procedimenti davanti alle autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha il diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole. Questo principio, sgorgante anche dall'art. 6 n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) e ribadito all'art. 10 cpv. 3 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost./TI; RL 101.000), trova applicazione in materia di approvazione dei piani regolatori (cfr. ZBl 2005, pag. 540 segg., consid. 2). Di conseguenza, a norma dell'art. 67 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), l'autorità di ricorso può essere adita in ogni stadio della procedura per ritardata giustizia. La durata ragionevole di una procedura non può essere determinata in astratto, ma va giudicata nel singolo caso, tenendo conto di tutte le circostanze; la durata della procedura dev'essere altresì valutata nella sua interezza. A questo scopo, devono essere considerati in particolare la complessità della fattispecie, il comportamento dei privati e delle autorità, l'importanza della pratica per gli interessati, le peculiarità del processo decisionale (cfr. ZBl cit., ibidem; inoltre Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 45 n. 2 con rinvii).
3.2.
3.2.1. Il messaggio n. 6309 sul disegno di legge sullo sviluppo territoriale del 9 dicembre 2009, ad art. 29, pag. 56, motiva come segue le finalità alla base dell'art. 29 cpv. 1 LST:
(…) Per legge l'approvazione può riguardare anche solo una parte del piano ("Il Consiglio di Stato esamina gli atti, decide i ricorsi e approva in tutto o in parte il piano regolatore; oppure nega l'approvazione"), a condizione però che vi sia chiara indipendenza tra la parte approvata e quella non approvata. Non è invece ammissibile un'approvazione provvisoria del PR senza decidere i ricorsi, o il rinvio ad un esame ulteriore di questioni determinanti per l'approvazione o la modifica del piano; al momento dell'approvazione del piano vanno decisi anche i ricorsi. Il Governo potrà negare l'approvazione quando tutta la pianificazione presentata risultasse insostenibile; se in questo caso fosse necessaria una nuova pianificazione, esso dovrà impartire al Comune l'ordine di approntarla entro un congruo termine (…).
L'efficacia dell'azione del Consiglio di Stato quale autorità di ricorso in materia di piani regolatori è ampiamente riconosciuta, in particolare dalle istanze giudiziarie (…). Si può poi constatare una stretta connessione tra approvazione del piano ed evasione dei ricorsi, i quali, sollevando questioni d'opportunità, incrementano le conoscenze dell'autorità d'approvazione e contribuiscono ad aumentare la qualità della decisione complessiva (…). Da questo punto di vista, la rinuncia alla giurisdizione del Consiglio di Stato postulata dall'iniziativa __________ risulterebbe più una perdita che un guadagno; ragione per la quale si preferisce mantenere il modello attuale (…)
(ossia quello previsto dal vecchio art. 37 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 [LALPT; BU 1990, 365], n.d.R).
3.2.2. Le modifiche del 21 giugno 2021 della LST (BU 2021, 368) e del relativo regolamento del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110; BU 2021, 373), entrate in vigore il 1° gennaio 2022, non hanno interessato l'art. 29 LST.
3.2.3. Né la legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) né la LST fissano espressamente al Governo dei termini entro cui procedere a queste incombenze, di modo che in linea di principio per giudicare il suo operato in merito all'esperimento della procedura di approvazione del piano regolatore e dell'evasione dei relativi ricorsi ritornano applicabili i principi espressi al consid. 2.
Ferme queste premesse, nella fattispecie, si può tuttavia prescindere da una valutazione di carattere generale quo ai tempi richiesti per l'esame della variante e per l'evasione dei relativi ricorsi. Infatti nel loro gravame i ricorrenti non lamentano il fatto che sino ad oggi il Governo non abbia ancora evaso la richiesta di approvazione formulata l'11 aprile 2019 (e completata il 22 novembre 2019) dal Municipio di Bellinzona, bensì ritengono che, alla luce del fatto che il ricorso da loro presentato verte su un aspetto, a loro dire, prettamente formale e di facile rilievo (violazione del diritto di essere sentiti), il Consiglio di Stato avrebbe potuto/dovrebbe evaderlo celermente, disgiungendolo dalla procedura di approvazione e rinviando gli atti al Comune per completarli. Tale tesi non merita ascolto per i seguenti motivi.
4.1. Anzitutto essa si scontra con il chiaro tenore dell'art. 29 cpv. 1 LST, secondo cui l'approvazione del piano e l'evasione dei ricorsi avvengono in un'unica decisione, e ciò, come visto, per aumentare le conoscenze dall'autorità di approvazione circa i contenuti dei piani sottoposti a esame e incrementare, così, complessivamente la qualità della decisione. Procedura d'approvazione che, in casu, come sottolinea la Sezione in sede di risposta, possiede una spiccata funzione di coordinamento e di ponderazione degli interessi, vista la concomitante applicazione della legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC; RL 445.100). Da notare che in questo contesto l'unico margine di manovra riservato al Governo, nel senso propugnato dai ricorrenti, è costituito dall'art. 72 LPAmm (cfr. rinvio alle disposizioni della LPAmm relative al ricorso al Consiglio di Stato di cui all'art. 28 cpv. 3 LST), secondo cui l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di dichiarare l'istanza o il ricorso irricevibili o di respingerli se si rivelano manifestamente infondati, ciò che, in relazione al loro ricorso, il Consiglio di Stato sembrerebbe aver escluso, rispettivamente (e in tutta evidenza) non corrisponde a quanto gli insorgenti auspicano.
Secondariamente davanti al Governo i ricorrenti, invocando una lesione del loro diritto di difesa a causa della motivazione carente del vincolo soprattutto dal profilo del criterio enunciato al capitolo 1.2 del rapporto di pianificazione dell'aprile 2019 relativo all'aspetto economico, lamentano (implicitamente) anche la lacunosità degli atti sottoposti ad approvazione, di modo che l'evasione della censura non può prescindere da un approfondito esame della variante nel suo complesso, dei criteri di valutazione proposti per la tutela e da un raffronto fra i vari vincoli istituiti. Infine gli insorgenti danno per certa la fondatezza della loro critica e l'esito del gravame, ciò che non appare per nulla scontato alla luce del fatto che, datene le premesse, la lesione del diritto di essere sentiti potrebbe essere sanata in corso di procedura (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e rinvii). Già per questi motivi il ricorso va respinto.
4.2. Non muta questa conclusione il fatto che l'Ufficio, nel suo scritto del 12 aprile 2022 (cfr. supra B.b.), dopo aver sottolineato come la variante risultasse particolarmente complessa e ricordati i contenuti dell'art. 29 LST, abbia indicato che l'esame degli atti è stato avviato e che la procedura di approvazione è tuttora in corso ed in via di conclusione. Tale affermazione non poteva infatti far sorgere nei ricorrenti l'aspettativa che l'approvazione della variante (e quindi l'evasione del loro ricorso) fosse imminente (cfr. STA 90.2006.41 del 18 gennaio 2007), posto che nella frase successiva l'Ufficio specificava che in ogni caso finora non è stato evaso nessuno dei 35 ricorsi presentati e che prossimamente verranno convocate le udienze conclusive.
A titolo abbondanziale va considerato che la variante adottata propone la messa sotto tutela di un numero considerevole di beni culturali d'interesse locale e consolida una quindicina di nuovi beni culturali d'interesse cantonale, tra cui l'intero quartiere di __________, ai quali vanno aggiunti nuovi perimetri di rispetto e la verifica di quelli attuali. Inoltre, come osserva la Sezione in sede di risposta, il 12 ottobre 2022 il Governo ha decretato l'estensione del perimetro di rispetto del nucleo storico di Bellinzona al fine di istituire una "zona tampone" per il sito UNESCO Tre castelli, murata e cinta muraria del borgo di Bellinzona. La pianificazione sui beni culturali sottoposta ad approvazione presenta dunque un'evidente complessità di modo che, allo stato attuale, il periodo trascorso dalla data della sua trasmissione completa al Governo (22 novembre 2019; cfr. supra B.a.) non appare tutto sommato ancora sprovvisto di motivi oggettivamente giustificati.
6.1. Per tutti questi motivi il ricorso è respinto.
6.2. Le spese, la tassa di giustizia nonché le ripetibili seguono la soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-, già anticipata dai ricorrenti, rimane a loro carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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