AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2022.122
Data decisione, Autorità: 02.12.2022, TRAM
Ricorso: TF 1C_23/2023 DEL 14.02.2023
Titolo: Diniego della licenza edilizia parzialmente a posteriori per la sostituzione di una tenda da sole
Incarto n. 52.2022.122
Lugano 2 dicembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Federico Lantin
statuendo sul ricorso del 29 aprile 2022 di
RI 1 patrocinati da: PA 1
contro
la risoluzione del 23 marzo 2022 (n. 1353) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dagli insorgenti avverso la decisione del 25/28 ottobre 2021 con la quale il Municipio di Pura ha negato loro la licenza edilizia parzialmente a posteriori per la sostituzione di una tenda da sole al mapp. __________ di quel Comune;
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 e RI 2 sono comproprietari, in ragione di un 1/2 ciascuno, del mapp. __________ di Pura, assegnato dal vigente piano regolatore (approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 4161 del 5 agosto 1987) alla zona residenziale semi-estensiva (Rse). Sul sedime sorge una casa d'abitazione.
b. Il 21 settembre 2021, RI 1 e RI 2 hanno inoltrato al Municipio una domanda di costruzione parzialmente a posteriori, nella forma della notifica, per la sostituzione di una tenda da sole con una nuova tenda con supporti. In base ai piani e alle fotografie annessi alla domanda, gli istanti hanno rimosso la tenda a bracci estendibili collocata sulla facciata sud dell'abitazione e posato sul medesimo lato dell'immobile una struttura metallica a “falda” unica inclinata, formata da pilastri e traverse su cui scorre una tenda in materiale sintetico. La struttura, che presenta una pianta rettangolare (ca. 8.15 x 4.40 m) ed è alta da 2.25 m a 2.90 m, può essere chiusa anche frontalmente con teli avvolgibili.
c. La domanda, pubblicata dal 24 settembre all'8 ottobre 2021, ha suscitato l'opposizione di CO 1 e CO 2, proprietari del confinante mapp. __________, i quali hanno eccepito che l'opera, assimilabile a una pergola, determinerebbe il superamento dell'indice di occupazione (i.o.) ammesso per la zona di situazione, già esaurito dal fondo degli istanti. Inoltre, hanno contestato il manufatto dal profilo estetico.
d. Il 25/28 ottobre 2021, il Municipio ha negato il permesso richiesto, evadendo al contempo ai sensi dei considerandi l'opposizione dei vicini. Preliminarmente, l'Esecutivo comunale ha rilevato che il piano regolatore stabilisce per la zona Rse un i.o. massimo del 30% e che attualmente il fondo degli istanti risulterebbe totalmente fabbricato per quanto attiene la superficie edificata. Di seguito, ha evidenziato che la giurisprudenza avrebbe stabilito che anche una tenda amovibile, fissata a tralicci sottostanti, sarebbe computabile nell'i.o. così come, richiamata la sentenza del 12 luglio 2019 (inc. 52.2018.249) di questa Corte, una semplice pergola, a prescindere se sia coperta o meno da vegetazione. Ferme queste premesse, considerato che il progetto prevedrebbe la formazione di una struttura metallica con tre pilastri verticali e una struttura orizzontale coperta con una tenda scorrevole con una dimensione complessiva di 35.86 m2 (8.15 x 4.40 m), ha concluso che l'opera rientrerebbe nel calcolo dell'i.o., con conseguente superamento dei parametri edificatori ammissibili.
B. Con giudizio del 23 marzo 2022, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto da RI 1 e RI 2, confermando (implicitamente) il diniego del permesso.
Anzitutto, il Governo ha ritenuto che la nuova tenda andasse conteggiata nell'i.o. A mente dell'Esecutivo cantonale, si tratterebbe infatti di un'opera fissa, sostenuta da tre pilastri in metallo verticali saldati a terra e non rimovibili, chiudibile sui lati. Inoltre, secondo il Consiglio di Stato, a differenza della tenda a bracci precedente, la struttura metallica della nuova opera permetterebbe il suo utilizzo per un periodo prolungato durante l'anno, resistendo al vento, alla pioggia e in generale alle leggere intemperie. Di seguito, il Governo ha ritenuto ininfluente il fatto che la nuova tenda fosse delle medesime dimensioni di quella precedente, posto che quest'ultima poteva essere rimossa quotidianamente senza difficoltà e, di conseguenza, era esclusa dal calcolo dell'i.o. La nuova struttura inamovibile determinerebbe invece per l'ambiente estetico circostante un ingombro fisso (paragonabile ad una pergola) tale da dover essere conteggiata nel calcolo dell'i.o. Il Consiglio di Stato ha quindi concluso che la posa del manufatto comporterebbe il superamento dell'i.o. massimo consentito (30%) dalla zona di situazione.
C. Contro il predetto giudizio governativo, RI 1 e RI 2 si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato.
Gli insorgenti sostengono che la nuova opera non andrebbe conteggiata nell'i.o. Argomentano anzitutto che non si tratterebbe di una tenda fissa, in quanto unicamente la struttura su cui poggia e scorre sarebbe ancorata al suolo. Inoltre, sostengono che l'ingombro al suolo dell'opera sarebbe praticamente identico a quello dalla tenda a bracci presente in precedenza. Oltre a ciò, evidenziano che la funzione della nuova tenda sarebbe la medesima di quella precedente, ovvero la protezione dai raggi solari, mentre non riparerebbe dalle intemperie. Di seguito, contestano che la struttura in metallo che funge da supporto possa essere considerata una costruzione accessoria quale una pergola o a una tettoia. Proseguendo, sostengono che l'opera non intralcerebbe in alcun modo la luce o l'insolazione, né ostacolerebbe la vista. Inoltre, da un punto di vista estetico, il manufatto non causerebbe a loro dire nessun impatto, posto che la tenda e il relativo supporto sarebbe di colore bianco come l'abitazione. Oltre a ciò, rilevano che le dimensioni della nuova tenda sarebbero minori rispetto a quella precedente. Infine, argomentano che sarebbe arbitrario e sproporzionato ritenere che tutti i tipi di tenda rientrino nel computo dell'i.o.
D. a. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Il Municipio si riconferma nelle motivazioni esposte nella risoluzione del 25/28 ottobre 2021, rimettendosi per il resto al giudizio del Tribunale.
CO 1 e CO 2, qui resistenti, sono rimasti silenti.
b. Il ricorrente ha rinunciato a presentare una replica. Non vi è quindi stato un ulteriore scambio di allegati.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della controversia emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali (fotografie, piani ecc.). Neppure le parti sollecitano l'assunzione di particolari prove. La vertenza è del resto di natura essenzialmente giuridica.
2.2. Le pergole sono costituite da un'impalcatura formata da una doppia serie di elementi verticali (pali, lastre di granito, ecc.), infissi nel terreno ad intervalli regolari, le cui estremità superiori sono collegate fra loro da elementi orizzontali (sbarre, fili, ecc.), disposti a reticolo al fine di permettere alle piante che vi si arrampicano (vite, gelsomino, ecc.) di svilupparsi orizzontalmente (STA n. 145/85 del 9 settembre 1985 consid. C, parzialmente pubblicata in RDAT 1986 n. 64).
Le pergole sono considerate costruzioni soggette a licenza edilizia (art. 6 cpv. 1 cifra 3 RLE). Devono quindi rispettare i parametri edificatori concretamente applicabili nella zona di situazione. Non avrebbe infatti senso assoggettare questo genere di opere all'obbligo del permesso se non soggiacessero alle regole solitamente applicabili alle costruzioni.
Dal profilo delle distanze e delle altezze, le pergole determinano ingombri chiaramente percepibili, analoghi a quelli delle tettoie aperte sui lati. Al pari di qualsiasi altra costruzione, devono quindi rispettare sia le distanze, sia le altezze, a prescindere dal fatto che siano coperte o meno da vegetazione. Possono essere considerate costruzioni accessorie e beneficiare delle relative facilitazioni soltanto se rientrano nelle dimensioni massime prescritte dalle norme applicabili a questo genere di opere edilizie. Non servendo né all'abitazione, né al lavoro, sono escluse dal computo della superficie utile lorda (SUL) e, quindi, dell'indice di sfruttamento (i.s.). Dal profilo dell'i.o., computabile è invece la superficie effettivamente occupata dalla proiezione sulla superficie del fondo della loro struttura orizzontale, a prescindere dalla vegetazione che le ricopre (cfr. art. 38 cpv. 3 LE; cfr. STA 52.2016.55 del 6 ottobre 2017, 52.2011.201 del 16 luglio 2012 consid. 2.1).
2.3. Nel caso concreto, i ricorrenti hanno chiesto il permesso parzialmente a posteriori per sostituire la tenda a bracci estendibili con una nuova tenda formata da pilastri e traverse su cui scorre una tenda in materiale sintetico (cfr. fotografie agli atti; cfr. in particolare Doc. D e E allegati al ricorso davanti al Governo). Tale opera non è tanto riconducibile a una semplice impalcatura formata da alcuni elementi destinati a supportare la vegetazione (cfr. consid. 2.2), ma piuttosto a una tettoia o a un portico, avente dimensioni non trascurabili e oggettivamente atta a riparare con ogni tempo la terrazza sottostante. Costituita da un'intelaiatura metallica e dotata di teli sintetici avvolgibili su più lati, appare senz'altro idonea a resistere al vento e alla pioggia e a garantirne un utilizzo prolungato (cfr. fotografie agli atti; cfr. in particolare Doc. A e B annessi alla risposta dei resistenti davanti al Governo). Trattandosi di una struttura fissa, di dimensioni non trascurabili e fermamente ancorata al suolo, che determina un ingombro chiaramente percepibile, la tenda/tettoia configura senz'altro una costruzione da computare come superficie edificata nel calcolo dell'i.o. (cfr. RDAT I-1991 n. 34; STA 52.2020.258 del 16 maggio 2020 consid. 4.4; cfr. pure: STF 1P.624/2001 del 7 gennaio 2002 consid. 3.3; Scolari, op. cit., n. 1140 all'art. 38 LE e i riferimenti giurisprudenziali ivi citati). L'opera in discussione si discosta d'altronde in maniera evidente dalla tenda da sole preesistente, sprovvista di una struttura di sostegno, che poteva essere completamente ritratta quotidianamente e sfuggire all'i.o.
Accertato che la costruzione in oggetto determina un aumento della superficie edificata pari a ca. 35.86 m2 (ca. 8.15 x 4.40 m), l'i.o. ammesso al mapp. __________ risulta superato. Il fondo sfrutta infatti già interamente la superficie edificata massima consentita in zona Rse pari a ca. 152.40 m2 (30% di 508 m2; cfr. mappa catastale SIFTI). Neppure gli insorgenti lo contestano.
Il diniego di licenza e il giudizio governativo che lo conferma meritano pertanto di essere tutelati.
3.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
3.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, in solido, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 2 LPAmm). Non si assegnano ripetibili ai resistenti e al Comune di Pura, non patrocinati (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, è posta a carico dei ricorrenti, in solido. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster