AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2023.51
Data decisione, Autorità: 30.08.2023, IIICC
Titolo: Decisioni in materia di prove e chiusura dell'istruttoria
Incarto n. 13.2023.51
Lugano 30 agosto 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente
vicecancelliere:
Annovazzi
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. DM.2022.55 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell'8 marzo 2022 da
RE 1 patrocinato dall' PA 1
contro
CO 1 patrocinata dall' PA 2 ,
e ora sul reclamo dell'8 maggio 2023 di RE 1, contro la decisione ordinatoria processuale del 26 aprile 2023 con cui il Pretore aggiunto ha – tra l'altro – respinto la domanda di assunzione di alcuni mezzi di prova e notificato la chiusura dell'istruttoria;
Ritenuto
in fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono uniti in matrimonio il 31 gennaio 2002 a Bellinzona. Dalla loro unione sono nate le figlie __________ e __________. Con sentenza del 16 febbraio 2017 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio, omologando una convenzione sulle conseguenze accessorie sottoscritta dai coniugi il 23 gennaio 2017, in virtù della quale il marito – tra l'altro – si impegnava a versare contributi alimentari per la moglie vita natural durante, o meglio di fr. 8500.– mensili, aumentati a fr. 10 000.– mensili indicizzati dal 18° compleanno della figlia __________, ridotti a fr. 8500.– mensili (da cui dedurre le prestazioni sociali percepite dalla moglie [rendita AVS e cassa pensione]) dal pensionamento di lei, quest'ultima impegnandosi a mantenere l'avere pensionistico nella cassa pensione. Per quanto riguarda un'immobile a __________, i coniugi si sono impegnati a mantenerlo in comproprietà in ragione di ½ ciascuno fino a quando le figlie non avranno concluso gli studi, rispettivamente la formazione professionale. Il Pretore ha altresì ordinato alla cassa pensione del marito di trasferire l'importo di fr. 620 714.30 sul conto della cassa pensione della moglie (inc. DM.2017.5).
B. L'8 marzo 2022 RE 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano per ottenere, in modifica della sentenza di divorzio, lo scioglimento della comproprietà e la riduzione del contributo alimentare per la ex moglie a fr. 4500.– mensili fino al momento in cui la convenuta entrerà in età pensionabile, quota bonus esclusa; un importo non superiore a fr. 3000.–, da cifrare dopo istruttoria, dopo determinazione della rendita AVS e dell'avere LPP, dal momento in cui la convenuta entrerà in età pensionabile fino al pensionamento dell'istante; e la soppressione del contributo “dal pensionamento dell'ex marito (…)”.
C. All'udienza di conciliazione del 9 maggio 2022 le parti non hanno raggiunto un'intesa, di modo che il Pretore aggiunto ha assegnato un termine di 30 giorni per “motivare l'azione di modifica di divorzio” e, il 10 giugno 2022, un ulteriore termine di 30 giorni per presentare il memoriale di risposta. In un memoriale del 18 agosto 2022 la convenuta ha proposto di respingere la petizione, formulando in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di scioglimento della comproprietà, un'ulteriore richiesta. Con replica del 21 settembre 2022 l'attore ha confermato le sue domande, opponendosi alla domanda subordinata della convenuta, che con duplica del 21 novembre 2022 ha sostanzialmente confermato le proprie.
D. Alle prime arringhe dell'11 gennaio 2023, le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista e notificato prove. Con ordinanza sulle prove del 23 gennaio 2023, il Pretore aggiunto ha assegnato un termine alla convenuta per produrre della documentazione e ha ammesso un'audizione testimoniale, citando le parti a comparire personalmente il 7 marzo 2023 per procedere all'escussione del teste, indicando a dispositivo che “sull'utilità della prova dell'interrogatorio/deposizione delle parti, se mantenuta si deciderà in seguito, una volta esperite le altre prove”.
E. In esito all'audizione testimoniale del 26 aprile 2023, il Pretore aggiunto ha consegnato a verbale quanto segue:
“richiamata l'ordinanza sulle prove del 23 gennaio 2023, ritenuto che i testi __________, __________ e , chiesti dalla parte convenuta, sono chiamati a esprimersi sullo stesso argomento riportato dalla teste escussa oggi e che i testi __________ (padre della convenuta) e __________ (fratello della convenuta) potrebbero avvalersi anche del diritto assoluto di cooperare (art. 165 CPC). Le parti, così interpellate, la convenuta vi rinuncia, mentre l'attore mantiene la prova dell'interrogatorio / deposizione delle parti in quanto è necessario, nell'ambito di una procedura di modifica di sentenza di divorzio, raffrontare la situazione economica delle parti prima e dopo il divorzio stesso. Finora non è stata ancora acclarata la situazione della moglie in merito a una serie di redditi derivanti da attività lavorativa, sostanza e da locazione (“”) che il marito ritiene presente e di cui, tramite documentazione cartacea e testimoniale, non si è avuto riscontro”.
il Pretore aggiunto, quindi, ritenuto che “la parte convenuta vi ha rinunciato e in concreto resta litigioso il contributo di mantenimento per la convenuta e che i redditi della stessa risultano dalla copiosa documentazione già agli atti così come il reddito dell'attore”, ha respinto sia le audizioni testimoniali degli ulteriori testi chieste dalla parte convenuta, sia la prova dell'interrogatorio / deposizione delle parti. Rammentati poi i rimedi giuridici contro questi dispositivi, “ritenuto che non vi son altre prove da assumere” il Pretore aggiunto ha chiuso l'istruttoria e ha convocato le parti per le arringhe finali. In calce al verbale risulta altresì che “RE 1 nonostante sia stato inviato a firmare il presente verbale a conferma della sua presenza all'udienza odierna si rifiuta di firmare pagina 3”.
F. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 maggio 2023 in cui chiede che, accordato l'effetto sospensivo, l'ordinanza sulle prove del 26 aprile 2023 sia annullata e l'incarto sia retrocesso al Pretore aggiunto affinché completi l'istruttoria statuendo sulle prove offerte su cui non è stata presa una decisione, di ammissione o reiezione, e ammetta la prova dell'interrogatorio/deposizione delle parti.
L'effetto sospensivo al reclamo è stato concesso con decisione presidenziale del 10 maggio 2023. Con decisione ordinatoria processuale del 16 maggio 2023 il Pretore aggiunto ha sospeso la procedura sino a evasione del reclamo, annullando l'udienza convocata per le arringhe finali.
G. Con osservazioni del 31 maggio 2023 CO 1 ha chiesto che il reclamo sia dichiarato irricevibile e sia respinto in ordine “nella misura in cui è volto a far sì che il Pretore aggiunto statuisca sulle prove offerte su cui non è stata presa una decisione di ammissione reiezione. Nella misura in cui questa terza Camera civile ritenesse ammissibile il reclamo, su tale punto ci si rimette al prudente giudizio della medesima. Mentre nella misura in cui il reclamo è proposto contro la reiezione dell'interrogatorio / deposizione delle parti lo stesso è respinto anche nel merito”.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore aggiunto ha statuito sulle prove e chiuso l'istruttoria è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell'art. 319 lett. b n. 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d'appello nel termine di dieci giorni. La decisione impugnata è stata notificata al reclamante il 26 aprile 2023, in esito all'udienza. Il termine è cominciato a decorrere il giorno successivo ed è scaduto sabato 6 maggio 2023, salvo quindi protrarsi all'8 maggio 2023 in ossequio all'art. 142 cpv. 3 CPC. Rimesso alla posta quel medesimo giorno, il reclamo è pertanto tempestivo.
Poiché il reclamo non pone questioni di principio, lo stesso è evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
2.1 L'impugnabilità delle decisioni in materia di prove e di chiusura dell'istruttoria, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e da produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l'enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 2, 2ª ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev'essere concreto, di essenziale rilievo per l'andamento del processo e non deve poter – interamente o parzialmente – essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC.
2.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e che l'errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l'impugnazione principale contro la decisione finale (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 in fine; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 del 1° settembre 2014 consid. 1.3.2), non quindi con reclamo ai sensi dell'art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell'emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l'ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (Ill CCA sentenza inc. 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD Il-2013 n. 47c pag. 901 segg.).
A detta della reclamante, il Pretore aggiunto avrebbe applicato erroneamente il diritto (art. 320 lett. a CPC), chiudendo la fase dell'istruttoria senza aver deciso sull'ammissibilità di alcune prove offerte dalle parti (edizioni di documenti dalla parte convenuta); chiudendo la fase dell'istruttoria senza aver deciso formalmente in merito a determinati mezzi di prova richiesti dalle parti, ancorché apparentemente non ammessi per averli menzionati nell'ordinanza sulle prove 23 gennaio 2023, ma non ripresi al momento della chiusura della fase istruttoria; infine, respingendo la richiesta del reclamante di sottoporre le parti a interrogatorio / deposizione, dichiarando chiusa l'istruttoria e citando l'udienza per le arringhe finali.
La resistente osserva che sarebbe questione di interpretazione il fatto che si possa “tranquillamente” dedurre dagli atti l'apprezzamento anticipato della reiezione dell'edizione da __________ da parte del Pretore aggiunto, che con ogni evidenza si sarebbe dimenticata di scrivere “che tutte le altre prove sono respinte”, questione che avrebbe se del caso dovuto essere sciolta presentando una richiesta al Pretore aggiunto. La via corretta non sarebbe quella del reclamo, quindi, bensì quella dell'interpretazione ex art. 334 CPC, che non potrebbe più essere percorsa mediante conversione del rimedio, stante che la reclamante, debitamente patrocinata, “ha scientemente optato per una via di diritto che non poteva ignorare essere errata”. Pertanto, l'utilizzo del termine reclamo, il fatto di presentarlo a questa Camera entro il termine di 10 giorni e soprattutto il fatto che reiteratamente il reclamante parla di confusione pur sapendo che il Pretore aggiunto, implicitamente, convocando le parti per le arringhe finali abbia già deciso di respingere tutte le altre prove offerte, dovrebbe portare “a concludere per l'inammissibilità del gravame rilevabile d'ufficio”. Non prendendo posizione sulle affermazioni riguardo allo svolgimento dell'udienza, aggiunge che quanto esposto dal reclamante non ha nulla a che vedere con il reclamo e, riguardando l'atteggiamento del magistrato, tali questioni andrebbero presentate al Consiglio della magistratura o immediatamente sollevate, ricusando il giudice.
Sulla reiezione della prova dell'interrogatorio / deposizione delle parti, le dichiarazioni reddituali della moglie sono consegnate agli atti, mentre il Pretore aggiunto avrebbe respinto le audizioni dei dipendenti, del padre e del fratello della convenuta, peraltro proposti dalla convenuta, decisione sintomaticamente non impugnata dall'attore. Inoltre, l'attore non pretende che la documentazione prodotta dalla convenuta sia incompleta e non sostiene l'esistenza di redditi eventualmente non dichiarati da parte della ex moglie, né spiega in che modo la deposizione della ex moglie o dell'ex marito possano in qualche modo far luce su elementi di reddito delle parti. In ogni caso, farebbe già difetto il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
Inoltre, il reclamante asserisce che “senza sapere il destino delle altre prove offerte e sospese, a seguito della decisione del Pretore aggiunto” neppure potrebbe avvalersi dell'unica prova rimastagli, “ovvero dell'interrogatorio / deposizione (suo e della ex moglie). Ex moglie che con lo scorrere del tempo si può organizzare con facilità per modificare le situazioni che la riguardano a scapito dell'ex marito. La prova richiesta, il cui rifiuto risulta incomprensibile posto come neppure la parte convenuta vi si sia opposta, impedisce all'ex marito di provare un elemento essenziale alla base della sua azione, ovvero la modifica reddituale della ex moglie dopo il divorzio”.
Se non che, tali ipotesi non configurano un rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell'art. 319 lett. b n. 2 CPC. Il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. La mera possibilità che il Pretore possa ammettere o respingere una pretesa perché non è stato dimostrato un fatto che con l'assunzione della prova rifiutata avrebbe potuto essere provato, oppure perché vengono assunte prove che non sarebbero da assumere, non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge. Infatti una sentenza finale favorevole potrebbe riparare tale pregiudizio, e fino al momento dell'emanazione della decisione di merito non è dato a sapere se la (non) assunzione di una prova pregiudica la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo. Di conseguenza il pregiudizio non può essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l'andamento del processo nel momento in cui il Pretore decide di assumere, o non assumere, una prova, oppure di assumerla in modo differente da quanto postulato da una parte. La dilatazione dei tempi di avanzamento del procedimento, considerato “l'importante carico di lavoro di questo lodevole Tribunale”, non fonda l'esistenza di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile. Quanto agli “importanti contributi di cui ha chiesto la riduzione” non si vede, né il reclamante spiega, quale “danno non indifferente, molto difficilmente recuperabile” potrebbe sorgere, ammesso e non concesso che la causa porti a una soppressione completa dei medesimi, ma non a un'eventuale riduzione (con conseguente possibilità, in tal caso, di compensazione con quanto già versato). In mancanza di una premessa fondamentale, il reclamo si rivela quindi inammissibile.
Comunque sia, nell'ordinanza del 23 gennaio 2023, rammentata la prerogativa di poter apprezzare anticipatamente le prove, il Pretore aggiunto ha respinto le offerte di prove (dell'attore) riguardanti la comproprietà immobiliare; gli estratti di ogni e qualsiasi conto di cui è titolare o avente diritto economico precedenti al mese di marzo 2022; i giustificativi aggiornati relativi ai redditi e alle spese della convenuta in quanto già agli atti a seguito dell'ordinanza 11 marzo 2022 (l'attore non pretendendo che la documentazione prodotta dalla convenuta sia incompleta); i contratti di lavoro sottoscritti dalla convenuta dal mese di febbraio 2017; gli averi LPP e le proiezioni AVS; e il contratto di locazione e i redditi percepiti da “__________” precedenti al mese di marzo 2022. Inoltre, ha ritenuto che al fine di tutelare gli interessi di __________ da inutili ingerenze, prima di procedere all'eventuale assunzione della documentazione chiesta dall'attore, risulta “opportuno approfondire le effettive interessenze della convenuta nella suddetta società, assumendo la testimonianza di __________, fiduciaria della società”, mentre che “sulla necessità di assumere gli altri testi, chiamati ad esprimersi sullo stesso argomento, si deciderà una volta esperita la suddetta testimonianza”.
Nel dispositivo della decisione il primo giudice ha poi indicato le prove ammesse e si è riservato la decisone in punto alla prova dell’interrogatorio/deposizione delle parti. Non ha per contro indicato il destino delle altre prove. All'udienza del 26 aprile 2023, dopo aver proceduto all’udizione della teste __________, ha poi respinto le ulteriori audizioni testimoniali e la prova dell'interrogatorio / deposizione delle parti, citando le medesime per le arringhe finali. È invece rimasto silente in punto alla documentazione relativa a __________. Se è vero che resta da decidere il destino di alcune prove – per alcune delle quali è invero stata preannunciata la reiezione con ordinanza 23 gennaio 2023, senza però che ciò si stato formalizzare nel dispositivo – ciò ancora non è sufficiente per ammettere l'esistenza un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile.
Nella misura in cui il reclamante si duole del comportamento del Pretore aggiunto, a suo modo di vedere “poco compatibile con la funzione e l'immagine del magistrato, oltre che non rispettoso della dignità della giustizia”, la questione sfugge al sindacato di questa Camera.
In estrema sintesi, il reclamo si rivela inammissibile. Le spese processuali, fissate in fr. 500.– giusta l'art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10 000.–), seguono la soccombenza del reclamante. Alla controparte, che ha resistito al reclamo, sono assegnate congrue ripetibili giusta il Regolamento sulle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo dell'8 maggio 2023 di RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali, fissate in fr. 500.–, sono a carico del reclamante, il quale rifonderà a CO 1 fr. 400.– a titolo di ripetibili.
Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15 000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30 000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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