AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.2022.16
Data decisione, Autorità: 07.08.2023, TRAM
Titolo: Esame di due vincoli previsti da un piano regolatore cantonale di protezione adottato in base all'allora decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (DLBN)
Incarto n. 90.2022.16
Lugano 7 agosto 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sul ricorso del 13 maggio 2022 di
RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5 RI 6 RI 7 RI 8 RI 9 RI 10 RI 11 RI 12 RI 13 RI 14 RI 15
PR 1
contro
la risoluzione del 23 marzo 2022 (n. 1458) del Consiglio di Stato che respinge l'istanza del 12 febbraio 2020 inoltrata dagli insorgenti volta a ottenere la soppressione di alcuni vincoli previsti dal piano regolatore cantonale di protezione del laghetto di Muzzano (PRCP-LM);
ritenuto, in fatto
A. a. Nel Comune di Sorengo, RI 1, RI 2, RI 3 nonché RI 4 e RI 5 sono proprietari del mapp. 704, RI 6 e RI 7 del mapp. 692, RI 8, RI 9 e RI 10 del mapp. 158 e RI 11, RI 12, RI 13, RI 14 e RI 15 del mapp. 209. I fondi, situati fra via M__________ e via L__________, sono inclusi nel perimetro del piano regolatore cantonale di protezione del laghetto di Muzzano (PRCP-LM), che interessa il territorio dei Comuni di Muzzano, Sorengo e Gentilino, adottato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 17 agosto 1982 (n. 4746) in base al decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; BU 1940, 82) e al relativo regolamento di applicazione del 22 gennaio 1974 (RDLBN; BU 74, 83) allora in vigore. Il PRCP-LM prevedeva al mapp. 704, interamente attribuito alla zona edificabile e delimitato a ovest da via M__________ (posta in territorio di Muzzano), un vincolo di punto panoramico (con obbligo di arretramento).
b. L'aggiornamento del PRCP-LM, adottato dal Governo il 25 giugno 2002 sempre in base al DLBN e al RDLBN, conferma il punto panoramico al mapp. 704, gravando inoltre il medesimo fondo unitamente ai mapp. 692, 583, 449, 569, 209 e 281 con un vincolo di sentiero pedonale, in modo da collegare via M__________ a via L__________ attraverso il comprensorio protetto dal PRCP-LM.
c. Tali vincoli sono stati confermati dal Tribunale cantonale amministrativo, che con decisione del 1° giugno 2005 (inc. n. 90.2002.122/90.2002.128) ha respinto il ricorso delle allora proprietarie del mapp. 380 (nello stato antecedente il suo frazionamento, corrispondente agli attuali mapp. 703, 704, 380 e 692), fra cui RI 7 e RI 6, e del mapp. 583 (nello stato antecedente il suo frazionamento, corrispondente agli attuali mapp. 583, 695 e 696).
B. a. Con istanza del 12 febbraio 2020 i proprietari dei mapp. 704, 692, 158 e 209 si sono rivolti al Consiglio di Stato, chiedendo un riesame del PRCP-LM in base all'art. 21 cpv. 2 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), al fine di ottenere la soppressione dei vincoli testé descritti, a loro detta ingiustificati, sproporzionati e contrari agli obiettivi di tutela promossi dalla legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCPN; RL 480.100), che, vista l'abrogazione del DLBN e del relativo regolamento, regge ora la materia.
b. Interpellati i Comuni di Sorengo e di Muzzano, con risoluzione del 23 marzo 2022 (n. 1458) il Governo ha respinto l'istanza, ritenendo che i vincoli fossero ancora attuali, e quindi degni di essere mantenuti, e osservando come le richieste avanzate con l'istanza non avrebbero potuto essere accolte nemmeno alla luce del nuovo quadro legale di riferimento, in base al quale gli strumenti di protezione istituiti in base al DLBN continuano a sussistere quali decreti di protezione (art. 48 cpv. 2 LCPN).
C. Avverso tale decisione RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5 e RI 6, RI 7, RI 11, RI 12, RI 13, RI 14 e RI 15 nonché RI 8, RI 9 e RI 10 si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. Soffermandosi preliminarmente sulla questione relativa all'esistenza (o non) di un diritto ad ottenere il riesame e l'adattamento di un decreto di protezione emanato in applicazione della LCPN, sulle modalità di esercizio di un tale diritto e sulle condizioni materiali per procedere all'adattamento di un decreto, essi ripropongono in sostanza le tesi avanzate senza successo davanti al Governo, approfondendole. Come mezzo di prova chiedono l'esperimento di un sopralluogo nonché l'edizione dall'Ufficio natura e paesaggio (UNP) della lista degli interventi previsti dal PRCP-LM effettuati dal 2015 in poi, e dalla Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) del preavviso alla loro istanza del 12 febbraio 2020.
D. a. Con la risposta il Comune di Sorengo postula l'accoglimento del ricorso, mentre il Comune di Muzzano si riconferma nella posizione espressa il 14 dicembre 2020 all'UPN, ossia che i vincoli vadano mantenuti. Pure la Sezione, agente per il Governo, chiede la reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto. In particolare, benché l'istanza del 12 febbraio 2020 sia stata esaminata ed evasa nel merito, essa ritiene non scontata l'applicazione dell'art. 21 cpv. 2 LPT, trattandosi di uno strumento di protezione (il PRCP-LM, n.d.R.) istituito sulla base di una legge precedente alla LPT stessa. Sostiene inoltre che, alla luce del principio del parallelismo delle forme, vista l'abrogazione del DLBN e del relativo regolamento non vi è più una procedura applicabile per consentire una modifica del PRCP-LM.
b. Con la replica e la duplica i ricorrenti e la Sezione si riconfermano nelle loro tesi e domande, prendendo partitamente posizione anche sui rispettivi (nuovi) argomenti. I Comuni di Sorengo e di Muzzano sono invece rimasti silenti.
Considerato, in diritto
1.2. Ricevibile in ordine, il gravame può essere evaso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il sopralluogo sollecitato dai ricorrenti non appare idoneo ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della vertenza. Anche il richiamo dei documenti dall'UNP e dalla Sezione (cfr. supra, consid. C) non risulta necessario per i motivi che verranno esposti in seguito (cfr. infra, consid. 5.1.4).
I ricorrenti, partendo dalla considerazione contenuta nella decisione impugnata, secondo cui le loro richieste non avrebbero potuto essere accolte nemmeno alla luce del nuovo quadro legale di riferimento, ritengono che la medesima potrebbe lasciare intendere una potenziale inammissibilità della domanda presentata, sviluppando in seguito tutta una serie di argomenti volti a confutarla. Ora, la questione è priva di portata pratica, posto che il Governo è entrato nel merito della loro istanza, respingendola. E ciò a giusta ragione, già solo in base al principio secondo cui, se una misura o un vincolo non è o non è più giustificato, a seguito di una modifica delle circostanze, da un interesse pubblico preponderante, esso non è compatibile con la garanzia della proprietà (art. 26 combinato con l'art. 36 cpv. 1-3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost.; RS 101]; cfr. anche infra, consid. 4.1). Gli argomenti avanzati dal Governo in questa sede, volti a mettere in dubbio la ricevibilità dell'istanza del 12 febbraio 2020, oltre che contraddittori, si rivelano del tutto infondati, incluso quello secondo cui, vista l'abrogazione del DLBN, il PRCP-LM non potrebbe più essere rivisto, risultando così immutabile (cfr. art. 48 cpv. 2 combinato all'art. 15 LCPN).
3.1. La protezione della natura e del paesaggio è sancita a livello costituzionale dall'art. 78 Cost., che ne affida la competenza ai Cantoni, mentre fa carico alla Confederazione di rispettare nell'esecuzione dei propri compiti le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, come anche le rarità naturali e i monumenti culturali, con l'obbligo di conservarli intatti quando vi sia un interesse generale e preponderante. Il disposto costituzionale conferisce alla Confederazione la facoltà di legiferare sulla protezione della fauna e della flora. Direttamente protette dalla Costituzione sono le paludi e le zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale. La protezione della natura e del paesaggio è specificamente disciplinata dalla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451): giusta l'art. 18 cpv. 1 LPN l'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Devono essere segnatamente protette le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi (art. 18 cpv. 1bis LPN). Secondo l'art. 18a cpv. 1 LPN, il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, determina i biotopi d'importanza nazionale, ne stabilisce la situazione e indica gli scopi della protezione. Spetta poi ai Cantoni di disciplinare la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale, di prendere tempestivamente gli opportuni provvedimenti e di badare alla loro esecuzione (art. 18a cpv. 2 LPN). I Cantoni provvedono alla protezione e manutenzione dei biotopi d'importanza regionale e locale a norma dell'art. 18b cpv. 1 LPN. Si tratta, secondo la giurisprudenza, di un mandato imperativo (DTF 118 Ib 485 consid. 3a). La Confederazione - e, trattandosi di biotopi d'importanza regionale e locale, i Cantoni - devono anzitutto stabilire quali sono gli spazi vitali da proteggere. Ciò presuppone la ponderazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco. Direttamente protetta, ope legis, senza che vi sia spazio per la ponderazione degli interessi è per contro, a norma dell'art. 21 LPN, la vegetazione ripuale. Ne fan parte essenzialmente i canneti, i giuncheti, le vegetazioni golenali e biocenosi forestali che crescono lungo le rive di laghi, fiumi, stagni.
3.2. La natura e il paesaggio sono protetti anche dalla LPT. L'art. 3 cpv. 2 LPT stabilisce che il paesaggio dev'essere rispettato e che in particolare (lett. d) occorre conservare i siti naturali. I piani regolatori (art. 18 segg. della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100) disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone protette comprendono (art. 17 cpv. 1 LPT): i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro rive (lett. a); i paesaggi particolarmente belli e quelli con valore naturalistico o storico-culturale (lett. b); i siti caratteristici, i luoghi storici, i monumenti naturali e culturali (lett. c); i biotopi per gli animali e vegetali degni di protezione (lett. d).
3.3. È tuttavia possibile affidare la protezione della natura ad altri strumenti pianificatori: nella scelta delle misure i Cantoni godono in effetti di un'ampia libertà (DTF 118 Ib 490) e possono far capo alle procedure di cui già dispongono (DTF 116 Ib 215). Nel Canton Ticino sino al 31 dicembre 2011 (cfr. BU 2011, pag. 542 e 647) erano in vigore il DLBN e il RDLBN. Le relative normative conferivano al Consiglio di Stato la competenza di assicurare la tutela della natura e del paesaggio e, particolarmente, secondo l'art. 1 DLBN, i punti di vista (lett. b), i siti pittoreschi (lett. c) e i paesaggi e i panorami pittoreschi (lett. d). Ciò poteva avvenire direttamente con gli strumenti del piano regolatore comunale, oppure per iniziativa del Consiglio di Stato (art. 5 RDLBN), tramite l'adozione di piani regolatori cantonali di protezione ai sensi degli art. 8-12 RDLBN. È precisamente su questa base che con risoluzione del 17 agosto 1982 (n. 4746) il Governo ha adottato il PRCP-LM, delimitando un comprensorio, suddiviso in zone edificabili, di protezione della natura Pr Na I e II, di protezione del paesaggio Pr Pa, nonché adottando misure di protezione, quali i limiti di sfalcio, le linee di arretramento e i punti panoramici, e prevedendo interventi di promozione delle attività di svago e della pubblica fruizione, fra cui, ad esempio, la creazione di nuove tratte pedonali.
3.4.
3.4.1. Il 1º marzo 2002 è entrata in vigore la LCPN. A differenza del DLBN, che poneva l'accento in particolare sugli aspetti estetici e formali del paesaggio, senza considerarlo degno di protezione nel suo insieme e relegando soprattutto in secondo piano gli aspetti funzionali ed ecologici (cfr. Messaggio concernente la legge cantonale sulla protezione della natura del 30 marzo 1999 [n. 4872], Anno parlamentare 2001-2002, discusso nelle sedute n. 31/32/33 dell'11 e del 12 dicembre 2001, pag. 13; Messaggio), essa fornisce una normativa cantonale di applicazione della legge federale, in chiave moderna e aggiornata (Messaggio, pag. 18). Suo scopo precipuo è quello di promuovere la conoscenza, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione delle componenti naturali del paesaggio (art. 1). In particolare il Cantone è tenuto, per i biotopi d'importanza nazionale e cantonale, a emanare un decreto di protezione, onde definire la precisa delimitazione cartografica, i motivi della protezione, i provvedimenti di protezione e di gestione (art. 13 cpv. 2 e 14 LCPN). Il decreto di protezione è adottato dal Consiglio di Stato, sentiti i comuni, i proprietari ed i gestori interessati (art. 14 cpv. 1 LCPN). Gli oggetti protetti dovranno poi essere segnalati nel piano regolatore dei comuni interessati (art. 16 cpv. 2 LCPN). Secondo l'art. 48 cpv. 2 LCPN, gli strumenti di protezione istituiti in base al DLBN valgono quali decreti di protezione ai sensi dell'articolo 14 di questa legge.
3.4.2. Per quanto attiene all'istituzione della protezione, l'art. 12 cpv. 1 LCPN stabilisce le seguenti categorie di protezione: a) riserva naturale; b) zona di protezione della natura; c) zona di protezione del paesaggio; d) parco naturale; e) monumento naturale. L'art. 13 del regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura del 23 gennaio 2013 (RLCN; RL 480.110), che concretizza l'art. 12 della LCPN, definisce le varie categorie di protezione. In particolare, la riserva naturale (I) è costituita da un'area, nella quale l'ambiente naturale è conservato e protetto nella sua integrità (cpv. 1) ed è di regola accessibile solo per interventi di salvaguardia, di gestione (riserva naturale orientata) o per motivi di studio (cpv. 3). La zona di protezione della natura (II) è un'area con contenuti naturalistici protetti nelle loro specificità e particolarità (cpv. 1). Sono ammesse solo utilizzazioni compatibili con le finalità di protezione; l'accesso è permesso, ma regolato con riguardo alle finalità di protezione (cpv. 2). La zona di protezione del paesaggio (III) delimita un comparto di territorio con contenuti naturalistici protetti nel loro complesso (cpv. 1). Sono ammesse solo utilizzazioni compatibili con le finalità di protezione; l'accesso è, di principio, garantito (cpv. 2).
4.1. In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RtiD II-2020 n. 6 consid. 6.2 con rinvii; in merito alla definizione di pubblico interesse cfr. anche Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, Berna 2016, pag. 39 segg.).
4.2. Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RtiD II-2020 n. 6 consid. 6.3 con rinvii; Hänni, op. cit., pag. 50 segg., 52).
5.1.1. Il lago di Muzzano racchiude una riserva naturale d'importanza cantonale (cfr. scheda P4 del piano direttore cantonale, allegato I, oggetto 6), un sito di riproduzione d'anfibi d'importanza cantonale (oggetto 210) e le paludi d'importanza cantonale Lago di Muzzano Nord e Lago di Muzzano Sud (oggetti 2322 e 2323). Come esposto al consid. 3.3, il PRCP-LM delimita un comprensorio protetto, suddiviso in zone edificabili, di protezione della natura Pr Na I e II, di protezione del paesaggio Pr Pa, prevedendo al suo interno misure di protezione, quali i limiti di sfalcio e linee di arretramento. Esso contempla inoltre interventi di promozione delle attività di svago e della pubblica fruizione, fra cui la creazione del contestato sentiero, che, prendendo avvio dalla zona edificabile a valle di via M__________, si snoda attraverso le zone Pr Pa, Pr Na II, Pr Na l e di nuovo Pr Na I per poi congiungersi al percorso pedonale esistente, che costeggia il laghetto su tutto il suo lato sud ed est e che permette di raggiungere via L__________.
5.1.2. Il PRCP-LM adottato nel 1982 si poneva come scopo la protezione e la promozione dei valori naturalistici e paesaggistici propri del laghetto stesso, delle zone umide ripuali e del comprensorio attorniante (cfr. art. 2 delle vecchie norme di attuazione del PRCP-LM; vNAPRCP-LM). Tale scopo è stato poi meglio esplicitato nell'ambito dell'aggiornamento del 2002. In particolare, secondo l'art. 1 cpv. 3 delle norme di attuazione del PRCP-LM (NAPRCP-LM), compatibilmente con gli obiettivi di protezione e valorizzazione delle componenti naturali e paesaggistiche del territorio, la pubblica fruizione del comparto e la promozione dell'informazione a scopo didattico dei valori ivi presenti rappresenta uno degli scopi perseguiti dal piano di protezione. Nell'ambito di questa procedura, il nuovo sentiero e la scelta del suo tracciato è stata oggetto di attente verifiche e indagini anche nell'ottica di conciliare le funzioni ambientali con quelle di svago, e scaturisce dallo studio di diverse varianti. In proposito, il rapporto di pianificazione del febbraio 2002 (Rapporto 2002) al capitolo B.1 Percorsi pedonali, pag. 14-16, spiega quanto segue:
Nelle richieste comunali volte ad una maggiore pubblica fruizione del comprensorio, ha da sempre avuto un ruolo preminente quella relativa alla realizzazione di un completamento del sentiero pedonale attorno al Lago. In particolare mediante la creazione di un tracciato a riva che congiungesse le località __________ e __________.
Le indagini e le verifiche compiute nell'ambito dell'aggiornamento del piano (cfr. allegati) hanno in particolare evidenziato come la fascia ripuale in zona __________ rappresenti un polo di alto interesse per l'avifauna del Lago di Muzzano. Infatti, in questo contesto, l'attuale inaccessibilità ha permesso di salvaguardare in stretta correlazione diversi ambienti ben strutturati e diversificati (bosco maturo, canneti, cespuglieti, vegetazione ruderale e pozze permanenti). (…)
La realizzazione di un sentiero pedonale e l'affluenza degli utenti che ne conseguirebbe, comprometterebbero le peculiarità naturalistiche del sito, causando in particolare un disturbo per la sosta, il rifugio e soprattutto la riproduzione dell'avifauna del Laghetto. A questo aspetto andrebbe inoltre ad aggiungersi l'incidenza negativa che tale intervento e funzione arrecherebbero allo sviluppo della vegetazione ed alla riproduzione degli anfibi. (…).
Nel complesso emerge pertanto in modo chiaro che l'intervento auspicato dai Comuni causerebbe un pregiudizio notevole alle componenti ed alle funzioni di questo settore e di riflesso anche all'insieme delle funzioni naturalistiche dell'intero comparto del Laghetto. (…)
Appurata l'impraticabilità di un tracciato pedonale a lago, sono state verificate ed infine proposte delle soluzioni alternative ed attrattive per rendere comunque maggiormente fruibile ed accessibile il comparto.
Inizialmente è stata valutata la possibilità di realizzare un percorso a mezza costa del versante, allontanandolo quindi dagli ambienti maggiormente sensibili. (…)
Alla luce delle predette indicazioni e condizioni, è stato consolidato nel progetto il principio di attuare il miglioramento dell'offerta dei percorsi pedonali mediante la realizzazione di un nuovo tratto che congiunge Via L__________ con Via M__________ e mediante la sistemazione/miglioria complessiva dei tracciati esistenti (posa di panchine, pavimentazione adeguata alle caratteristiche dei territori attraversati per migliorare anche la percorribilità in funzione degli eventi climatici). (…)
La realizzazione del nuovo tratto pedonale permetterà di estendere così l'accesso pubblico al comparto del Laghetto nel suo fronte orientale e nel contempo di congiungere e diversificare i percorsi pedonali collegandoli direttamente con Via M__________.
Il tracciato individuato per l'allacciamento con Via M__________ tiene conto delle attuali morfologie e dei vincoli già esistenti a carico dei fondi edificabili. In questo modo, oltre a perseguire l'obiettivo di interesse pubblico di ampliare l'offerta dei sentieri pedonali, si riducono entro i limiti possibili le restrizioni a carico dei fondi privati.
In sintonia con gli obiettivi di protezione del piano, l'art. 11 cpv. 2 NAPRPC-LM ammette sui sentieri previsti unicamente il transito pedonale. La sistemazione degli stessi deve avvenire nel rispetto dei valori naturalistici e paesaggistici del comparto, predisponendo anche tutte le misure necessarie per evitare lo sconfinamento dei pedoni e le ripercussioni generate dal loro passaggio sulla quiete delle zone attraversate.
5.1.3. Ferme queste premesse, occorre concludere che l'entrata in vigore della LCPN non è atta a porre in dubbio la validità del vincolo e, più in generale, le finalità relative alla pubblica fruizione del comparto promosse dal PRPC-LM, adottato in vigenza del DLBN. Infatti, a prescindere dal fatto che, fra i suoi scopi, la LCPN prevede esplicitamente la promozione della conoscenza delle componenti naturali del paesaggio, e quindi anche la loro fruizione, come visto, nella definizione delle varie categorie di protezione, fra cui rientrano quelle attraversate dal contestato sentiero, essa contempla e disciplina anche la loro accessibilità (cfr. art. 13 RLCN; supra, consid. 3.4.2). Per quanto attiene poi ai possibili rischi di danneggiamento e alterazione del contesto naturalistico, paventati dai ricorrenti in relazione alla percorrenza del sentiero, occorre considerare che, come appena esposto, la scelta del suo tracciato è stata attentamente vagliata e definita proprio in quest'ottica, scartando quei percorsi che avrebbero potuto comprometterne le componenti. L'art. 11 cpv. 2 NAPRPC-LM offre inoltre ulteriori garanzie in tal senso. Le critiche dei ricorrenti cadono pertanto nel vuoto.
5.1.4. Anche all'argomento, secondo il quale la mancata realizzazione del sentiero dimostrerebbe l'assenza di un interesse pubblico alla base del vincolo, non perviene sorte migliore. Anzitutto in merito a quest'ultimo presupposto mantengono piena validità gli argomenti riportati al consid. 4.2 della citata decisione del 1° giugno 2005 di questa Corte, secondo cui
l'interesse pubblico risiede indubbiamente nell'importanza di creare sufficienti percorrenze nel comprensorio protetto, subordinate tuttavia alle esigenze preponderanti di protezione naturalistica, scopo precipuo, occorre ricordare, che informa la pianificazione cantonale all'esame. A tale riguardo, il tracciato del sentiero in parola concretizza più che adeguatamente l'obiettivo di promozione della fruizione pubblica del comparto giacché, malgrado non realizzi l'auspicata passeggiata completa attorno allo specchio lacustre, vista l'inacessibilità della fascia ripuale in zona __________ per preminenti motivi di ordine ambientale (cfr. rapporto di pianificazione, febbraio 2002, pag. 14 e allegati), contribuisce comunque ad attuarne una lunga tratta, che lo circoscrive su almeno tre quarti.
Occorre poi considerare che se da un lato la LCPN non pone vincoli temporali alla realizzazione delle misure di protezione e/o degli ulteriori provvedimenti, anche in materia di piani regolatori, a cui gli insorgenti fanno a più riprese riferimento, e più precisamente per la fissazione delle zone atte a soddisfare i bisogni futuri della collettività, l'autorità pianificatoria può prendere in considerazione le necessità che eccedono il periodo di 15 anni (RDAT II-2003 n. 25 consid. 3.2 con rinvii, II-2000 n. 75 consid. 4 con rinvii). In ogni caso, a fronte dell'innegabile interesse pubblico alla base del vincolo, l'ingiustificato ritardo nella realizzazione del sentiero, affidata ai Comuni dalla scheda d'intervento B1 del PRPC-LM, con priorità I, non è di certo atto a motivarne lo stralcio. Inoltre, proprio perché l'esecuzione del percorso compete ai Comuni, l'UPN, nei suoi Rapporti d'intervento 2008-2011 e 2011-2015, non ne fa menzione. Da qui il motivo per cui non appare necessario accedere alla richiesta di acquisire agli atti la lista degli interventi previsti dal PRCP-LM effettuati dall'UPN dal 2015. Occorre poi rilevare che, anche qualora, nell'ambito dell'istruttoria esperita in merito all'istanza dei ricorrenti (cfr. supra, consid. B.b), la Sezione avesse davvero ritenuto ammissibile lo stralcio del sentiero (cfr. anche risposta del Comune di Sorengo, pag. 1), il Consiglio di Stato nella decisione impugnata se n'è discostato con motivazioni che, alla luce di quanto precede, risultano del tutto sostenibili. Non occorre pertanto chiedere dalla Sezione l'edizione del suo preavviso. Infine, in tutta evidenza, le migliorie già realizzate dai Comuni sul loro territorio, e più precisamente il marciapiede lungo via M__________, non sono atte a sostituire il vincolo in parola, vista la loro collocazione al di fuori del comparto protetto; esse perseguono altre finalità.
5.2.
5.2.1. I ricorrenti sostengono che anche il vincolo di punto panoramico non sarebbe sorretto da una sufficiente base legale, poiché la "vista" in quanto tale non costituirebbe un bene protetto dalla LCPN. Inoltre, il panorama sul laghetto si dispiegherebbe già ora dalle strade e dai sentieri che lo costeggiano. Il vincolo risulterebbe inoltre sproporzionato, perché con il mantenimento della linea di arretramento esistente si arriverebbe allo stesso risultato. In proposito si considera che il contestato vincolo, già previsto dal PRCP-LM originario e confermato in sede di adeguamento (cfr. supra, consid. A.a e A.b), è abbinato a delle linee di arretramento, che rendono inedificabile la fascia di terreno posta a valle, larga circa 28 m, che coincide, salvo per una piccola area triangolare, con tutta la porzione occidentale del mapp. 704 e una piccolissima porzione del mapp. 695. Secondo l'art. 10 NAPRCP-LM, a valle del punto panoramico indicato nel Piano i nuovi edifici dovranno rispettare le linee di arretramento. Qualsiasi altro intervento non dovrà compromettere la vista panoramica. Il Rapporto 2002 spiega, a pag. 11, che
il mantenimento del vincolo esistente verso Muzzano è … giustificato dal fatto che, oltre ad essere attualmente già in parte attrezzato (panchina), esso è posto in corrispondenza di quella che, con la realizzazione delle nuove percorrenze previste dal presente progetto, assumerà una connotazione di porta di entrata nel comprensorio del laghetto da Via M__________. Per questi motivi il presente Piano preserva il vincolo di punto panoramico verso Muzzano e le rispettive linee di arretramento (…).
Come visto, con l'aggiornamento del PRCP-LM è stato poi introdotto l'avversato vincolo di sentiero che, prendendo avvio in corrispondenza del punto di vista, sfrutta la fascia inedificabile sul mapp. 704 per scendere verso il laghetto con un tracciato che, vista la pendenza del terreno, si snoda da un lato all'altro dell'area compresa fra le suddette linee di arretramento, formando due curve, in modo da renderne più agevole la percorrenza.
5.2.2. Ferme queste premesse, occorre anche in questo caso ritenere che, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la LCPN costituisce una base legale sufficiente per la previsione del contestato vincolo, di modo che occorre negare la presenza di una modifica notevole delle circostanze, che ne giustifichi l'abbandono. È vero che la misura è stata adottata in base al DLBN, che, come visto, poneva l'accento in particolare sugli aspetti estetici e formali del paesaggio (cfr. supra, consid. 3.4.1), tutelando (esplicitamente) i punti di vista (cfr. supra, consid. 3.3), mentre che né la LCPN né il RLCN menzionano questo tipo di vincolo. È pure vero che tutti i decreti di protezione adottati dal Consiglio di Stato in base alla LCPN (pubblicati sul sito: https://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/unp/biodiversita-natura-e-paesaggio/basi-legali/basi-legali) non prevedono vincoli di vista panoramica. Tuttavia, sebbene tali provvedimenti siano volti a proteggere il panorama in quanto tale, di modo che essi sono previsti di regola nell'ambito dei piani regolatori (cfr. art. 28 cpv. 2 lett. h dell'abrogata legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 [LALPT; BU 1990, 365]; Linea guida cantonale, Regolamento edilizio: supporto per l'allestimento del dicembre 2014, pag. 51), nel caso concreto appare sostenibile considerare che la possibilità concessa al pubblico che transita lungo via M__________ di contemplare il laghetto, ponendolo in rilievo da uno scorcio privilegiato e permettendone una vista d'insieme, rientri nelle finalità di valorizzazione delle componenti (in questo caso) naturali del paesaggio che la LCPN persegue. E ciò proprio in considerazione della particolarità del comparto protetto che costituisce un biotopo urbano (cfr. titolo del PRCP-LM 1982), rappresentando uno degli ultimi ambienti, all'interno di una città contemporanea, nel quale la natura poteva ancora avere un suo corso relativamente autonomo (cfr. PRPC-LM 1982, p.to 7 della Presentazione, pag. 23).
5.2.3. In merito all'interesse pubblico alla base del vincolo non possono dunque che essere ribaditi gli argomenti riportati al citato consid. 4.2 della decisione del 1° giugno 2005, la cui validità non viene scalfita dall'entrata in vigore della LCPN, che vengono qui riprodotti:
A tale proposito va innanzitutto rilevato che non vi è dubbio che lo scenario che si spiega alla vista guardando a valle dal ciglio della strada sia degno di protezione: come appurato durante il sopralluogo, il colpo d'occhio su buona parte del comprensorio del laghetto, incorniciato dal fondale costituito dall'area boschiva di Breganzona, cui si aggiunge la vista, sullo sfondo, del monte Bré, è veramente notevole (cfr. documentazione fotografica, in atti). Sull'interesse pubblico in genere di un vincolo di punto panoramico è poi inutile dilungarsi: appare evidente che non si può cercare un risultato (nella fattispecie la tutela della vista) senza poi dotarsi dei mezzi necessari per raggiungerlo. Chiaramente, l'interesse pubblico vuole che la vista panoramica sia garantita, per quanto possibile, dal suo punto migliore, vale a dire dal ciglio della strada cantonale, che rappresenta il luogo più elevato rispetto al comprensorio di riferimento, facilmente accessibile ai turisti e ai residenti, e non da altre parti, dove risulta compromessa dalla morfologia del terreno, da sbarramenti forestali o da costruzioni già esistenti. In questo senso, con la realizzazione nelle adiacenze dell'imbocco del nuovo percorso pedonale, che fungerà anche da porta d'entrata nel comprensorio del laghetto per l'utenza in arrivo dal nucleo di Muzzano o da quello di Cremignone, l'ubicazione del punto panoramico assume con ogni evidenza una marcata valenza strategica, oltre che essere più attrattivo (a tale proposito: cfr. art. 3 cpv. 3 LPS, art. 7 cpv. 2 LCPS). Ciò in linea con gli obiettivi alla base dell'aggiornamento del piano (…).
5.2.4. Per quanto attiene infine alla proporzionalità della misura, il PRPC-LM prevede pure una linea di arretramento lungo via M__________, da cui si dipartono, perpendicolarmente, le due linee di arretramento funzionali al vincolo di punto panoramico, di cui si è detto sopra. I ricorrenti contestano la proporzionalità del vincolo, sostenendo che con il mantenimento della linea di arretramento esistente si arriverebbe allo stesso risultato, senza tuttavia specificare a quale linea di arretramento si riferiscano. Ora, nella misura in cui essi alludono verosimilmente a quella che costeggia via M__________, propugnando quindi l'annullamento del vincolo composto dal punto di vista e dalle due linee di arretramento perpendicolari che lo proteggono (supra, consid 5.2.1.), la censura, non meglio motivata, va disattesa, in quanto la sola linea di arretramento parallela a via M__________ non è suscettibile di garantire la visuale sul panorama, che potrebbe essere ostacolata da eventuali nuove costruzioni erette sul pendio sottostante, laddove vi è il canale di vista in parola.
6.2. La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, ritenuto che il Comune di Sorengo ne va esente (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, rimane a carico dei ricorrenti.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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