AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.78
Data decisione, Autorità: 06.12.2023, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza di divorzio. Spese straordinarie per i figli (spese odontoiatriche)
CO 1RE 1
Incarto n. 14.2023.78
Lugano 6 dicembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.209 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 7 giugno 2023 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 9 agosto 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 agosto 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Nella causa di divorzio opponente RE 1 e CO 1, con sentenza dell’11 febbraio 2015 il Tribunale distrettuale di San Gallo ha statuito che le spese straordinarie per i figli (ad esempio correzioni dentarie, occhiali, misure di sostegno scolastico), se concordate in anticipo, sarebbero state sostenute in egual misura dai genitori, a meno che terzi non se ne fossero fatti carico in tutto o in parte (punto 4.2: “Ausserordentliche Aufwendungen für die Kinder (z.B. Zahnkorrekturen, Brille, schulische Fördermassnahmen) werden, sofern vorgängig abgesprochen, von den Eltern je zur Hälfte übernommen, soweit nicht Dritte diese Aufwendungen ganz oder teilweise übernehmen”).
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 luglio 2022 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso l’ex marito CO 1 per l’incasso di fr. 1'126.25 oltre agli interessi del 5% dal 16 aprile 2022 (indicando quale causa del credito la fattura dell’ortodontista [“Abrechnung Kieferorthopäd”]) e fr. 155.– (per indennità [“Umtriebsentschädigung”]).
C. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 giugno 2023 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna, aggiungendo senza motivazione alla pretesa di fr. 1'126.25 due crediti di fr. 285.30 e fr. 207.30 oltre agl’interessi di mora. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 6 luglio 2023. Nel termine fissatole per replicare, l’istante è rimasta silente.
D. Statuendo con decisione del 3 agosto 2023, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 150.–.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 agosto 2023 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta a RE 1 al più presto il 4 agosto 2023, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 14 agosto. Presentato già il 9 agosto 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Al riguardo l’estratto di una chat Whatsapp prodotto per la prima volta con il reclamo si rivela pertanto inammissibile e non può essere preso in considerazione ai fini del giudizio odierno.
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha considerato che la sentenza di divorzio non può costituire un valido titolo di rigetto, poiché la pretesa di RE 1 per le spese odontoiatriche della figlia è in contrasto con il punto 4.2 della stessa, secondo cui le spese straordinarie dovevano essere preventivamente discusse con il padre, ciò che apparentemente non è avvenuto, e potevano essere rimborsate per metà solo nel caso in cui un terzo non le assumesse già in tutto o in parte, mentre CO 1 ha sostenuto a tal proposito che l’ex moglie beneficia di una copertura assicurativa. Onde la reiezione dell’istanza.
Nel reclamo RE 1 ribatte che, contrariamente a quanto affermato dall’ex marito, ella ha discusso oralmente con lui del trattamento odontoiatrico e produce come prova un estratto di una chat Whatsapp in cui costui le chiedeva l’esito della visita dall’ortodontista. Afferma inoltre di avergli inviato copia delle fatture del trattamento e dell’assicurazione sanitaria, come risulta dai documenti già inoltrati in prima sede (“cronologia della posta”). Evidenzia infine che quello in esame è l’unico costo che richiede e che si è già fatta carico da sola di altre spese straordinarie.
4.1 Orbene, l’estratto della chat Whatsapp è inammissibile e non può quindi essere considerato in questa sede (v. sopra consid. 1.2). A prescindere da quanto esposto dal Giudice di pace, ad ogni modo non è determinante ai fini del rigetto dell’opposizione la questione di sapere se le condizioni previste al punto 4.2 della sentenza di divorzio sono adempiute, poiché a monte manca comunque sia un valido titolo di rigetto.
4.2 In effetti, il rigetto definitivo dell’opposizione fondato sull’art. 80 cpv. 1 LEF può essere concesso unicamente se il debitore – nella decisione giudiziaria invocata quale titolo di rigetto – è stato obbligato al pagamento (o alla prestazione di una garanzia) di una somma di denaro determinata (DTF 135 III 315 consid. 2.3, pag. 319; sentenza della CEF 14.2017.9 del 31 marzo 2017, consid. 6.1/a; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 41 ad art. 80 LEF). L’importo da versare dev’essere quantificato nella sentenza o almeno risultare in modo chiaro dalla motivazione o dal rinvio ad altri documenti (già citata DTF 135 III 315 consid. 2.3, pag. 319; sentenza della CEF 14.2021.81 del 4 novembre 2021 consid. 4.5; Staehelin, op. cit., n. 41 ad art. 80).
4.3 Ora, nel caso in esame la sentenza di divorzio obbliga solo l’ex marito, a determinate condizioni, a contribuire per metà alle spese straordinarie, ma non ne specifica la somma né rinvia a documenti che ne permettano la quantificazione, per l’ovvia impossibilità di statuire su spese relative a prestazioni non ancora fornite. La sentenza di divorzio non può quindi costituire un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per le spese odontoiatriche poste in esecuzione. L’opposizione sarebbe potuta essere rigetta in via definitiva solo sulla base di un nuovo giudizio (già citata 14.2021.81, consid. 4.5.1; Staehelin, op. cit., n. 41 ad art. 80), che stabilisse se le spese in questione possono essere poste a carico dell’ex marito (con riferimento al punto 4.2 della sentenza di divorzio) e se sì per quale importo.
4.4 L’indennità di fr. 155.– richiesta con il precetto esecutivo non figura nella decisione di divorzio, che non costituisce pertanto un titolo di rigetto dell’opposizione neppure per quella posta. Il rigetto non può d’altronde per la sua stessa natura estendersi alle richieste di fr. 285.30 e fr. 207.30 menzionate nell’istanza senz’alcuna specificazione, poiché non sono indicate nel precetto esecutivo (sentenza della CEF 14.2016.168 del 16 dicembre 2016 consid. 6).
4.5 In definitiva la sentenza impugnata è corretta nel suo risultato, sicché il reclamo va respinto.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'281.25, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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