AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.175
Data decisione, Autorità: 29.05.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.00175
Lugano 29 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 aprile 2002 della ditta
contro
la decisione 10 aprile 2002 del municipio di __________, che delibera alla ditta __________ il rifacimento delle pareti in vetrocemento della __________;
viste le risposte:
18 maggio 2002 della ditta __________;
22 maggio 2002 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nel corso del mese di febbraio di quest'anno, il municipio di __________ __________ ha chiesto alla ditta __________, costruzioni in vetrocemento, di allestire un preventivo per il rifacimento delle pareti in vetrocemento della __________. Previo sopralluogo con l'architetto incaricato dal municipio, il 24 febbraio 2002 la ditta in questione si è offerta di eseguire il lavoro per la somma di fr. 23'887.00, impiegando elementi marca Vetroarredo 3240 DO di cm 24 x 24 x 8.
Per un confronto, il municipio ha poi interpellato la ditta __________, che il 18 marzo 2002 ha presentato un'offerta di fr. 27'125.96, basata sull'impiego di mattonelle marca Vetroarredo 33190 O di cui 24 x 24 x 8.
Il 2 aprile 2002 la ditta __________, interpellata a sua volta dall'autorità comunale, ha inoltrato un'offerta di fr. 42'900.00 (IVA esclusa), che prevedeva l'impiego di mattonelle del tipo __________ 19 x 19 x 8 rinforzate.
Valutate le offerte pervenutegli, il 10 aprile 2002 il municipio ha deliberato i lavori alla ditta __________.
B. Contro questa decisione la ditta __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Secondo l'insorgente, l'offerta prescelta sarebbe inadeguata dal profilo tecnico. Soltanto la sua offerta risponderebbe alle esigenze di sicurezza poste da questo genere di manufatti nell'ambito di una palestra.
C. All'accoglimento del ricorso si oppongono il municipio e la deliberataria, contestando in dettaglio le tesi della ricorrente.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Nella procedura ad invito il committente decide quali offerenti invitare direttamente, senza pubblicazione del bando di gara, a presentare un'offerta entro un termine adeguato (art. 10 cpv. 1 LCPubb). Il novero dei partecipanti alla gara è fissato dal committente, che sollecita i concorrenti prescelti ad inoltrare - entro un termine comune - un'offerta allestita secondo regole uniformi, atte a permettere di individuare quella più vantaggiosa sulla base di criteri d'aggiudicazione predeterminati. Tale procedura è ammessa quando la spesa prevista non supera certi limiti di valore e in altre due ipotesi, che non occorre qui illustrare (art. 11 cpv. 1 LCPubb).
L'incarico diretto prescinde invece da qualsiasi bando di gara (art. 12 cpv. 1 LCPubb). Il committente sceglie liberamente a chi affidare la commessa. Questa modalità di aggiudicazione è ammessa quando la spesa non supera determinati limiti di valore oppure quando sono date altre, particolari condizioni (art. 13 cpv. 1 LCPubb).
3.2. La procedura d'incarico diretto è conforme alla legge, poiché il valore della commessa non supera il limite di fr. 30'000.-- fissato dall'art. 13 cpv. 1 lett. a LCPubb per commesse edili che non siano di impresario costruttore o di pavimentazione stradale.
Procedendo in via d'incarico diretto, il municipio non era tenuto né ad allestire un bando di gara od un capitolato d'offerta, né ad operare raffronti fra le offerte inoltrategli dalle ditte menzionate in narrativa. Non avendo stabilito particolari criteri di aggiudicazione, esso era legittimato a deliberare i lavori prescindendo da qualsiasi vincolo.
Infondate sono quindi le censure che la ricorrente solleva in relazione alla pretesa superiorità della sua offerta. Nulla obbligava in effetti il municipio a mettere a confronto le offerte raccolte. Né può la resistente pretendere che questo tribunale proceda ad un simile confronto. Trattandosi di un'aggiudicazione scaturita da un incarico diretto, le contestazioni della ricorrente sfuggono al sindacato di questo tribunale.
Sotto questo profilo, il ricorso va quindi respinto.
Le verifiche esperite al riguardo dal municipio attestano che la resistente risponde alle condizioni summenzionate.
Nemmeno da questo profilo il ricorso può pertanto essere accolto.
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 7, 12, 13 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 1'000.-- alla resistente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster