AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 15.2023.66
Data decisione, Autorità: 15.12.2023, CEF
Titolo: Determinazione del modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso nelle successioni del padre e della madre
Incarto n. 15.2023.66
Lugano 15 dicembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sull’istanza presentata il 4 luglio 2023 dall’Ufficio d’esecuzione, sede di Faido, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione delle interessenze spettanti a
PI 1, per indirizzo: __________
nelle comunioni ereditarie del padre fu PI 5 († 2006) e della madre fu PI 6 († 2017), composte, oltreché dall’escusso, anche di
PI 2, __________ (__________)
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti di PI 1, in solido da
PI 3, __________ PI 4, __________
ritenuto
in fatto: A. Dall’unione tra PI 5 e PI 6 sono nati PI 1 e PI 2, coniugata __________. Al padre, deceduto il 19 luglio 2006, e alla madre, deceduta il 6 luglio 2017, sono succeduti in comunione ereditaria i due figli.
1 per l’incasso di oltre fr. 38'000.– (al 22 novembre 2023), il 27 aprile
2022 la sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato i diritti
spettanti all’escusso nelle comunioni ereditarie (CE) della madre e del padre,
come pure metà delle pigioni mensili (fr. 900.–) derivanti dalla locazione
della casa unifamiliare sita sul fondo n. __________
RFD __________ e metà di quella annuale (fr. 260.–) derivante dalla
locazione della stalla sita sul fondo n. __________ RFD __________.
Nel verbale di pignoramento, l’UE ha elencato quali beni appartenenti alla comunione materna “in particolare” i fondi n. __________, __________, __________ e __________ RFD __________ e quali beni appartenenti alla comunione paterna in “particolare” i fondi n. __________ RFD __________ e n. __________ e __________ RFD __________. Alla quota dell’escusso nella CE materna ha attribuito il valore di stima di fr. 13'253.–, pari a quello ufficiale, e alla sua quota nella CE paterna il valore di stima ufficiale di fr. 155'807.–.
C. Con scritto del 4 aprile 2023, che riporta soltanto l’indirizzo email __________, PI 1 ha informato l’Ufficio di non conoscere altri beni appartenenti alle due CE.
D. Avendo i creditori chiesto la realizzazione delle interessenze pignorate, l’Ufficio li ha convocati a un’udienza tenutasi il 14 maggio 2023 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41). In occasione dell’udienza nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta, perché erano sì presenti i creditori e la coerede, ma l’escusso, debitamente citato in via edittale e per e-mail, era assente. Il verbale riporta lo stesso valore di stima ufficiale dei fondi, già menzionato nel verbale di pignoramento, oltre ai “Portafogli __________ e __________ Conti Risparmio e investimenti, intestat[i] a PI 5 e PI 6 – Ora Eredi”, scoperti in seguito alle dichiarazioni di PI 2, stimati in fr. 700'000.–, come pure le note pigioni, già pignorate per fr. 10'160.–. Il valore complessivo delle interessenze di PI 1 nei due assi ereditari è determinato in fr. 439'610.–, pari alla metà del valore complessivo dei beni in comunione di fr. 879'220.–.
E. Nel termine assegnato dall’UE agl’interessati per presentare eventuali proposte concrete di realizzazione delle quote ereditarie, con scritto del 22 giugno 2023 i creditori hanno proposto di realizzare le interessenze dell’escusso mediante vendita all’incanto, ma non si sono opposti allo scioglimento delle due CE, se ci fosse stato il rischio di una loro vendita a vil prezzo. Nel suo scritto dello stesso giorno, l’escusso ha affermato di non poter formulare proposte, da una parte poiché contesta i crediti fatti valere dagli escutenti e dall’altra perché si duole che l’elenco dei beni facenti parte delle CE dei genitori non gli sia mai stato fornito e che i valori degli stessi non gli siano stati comunicati.
F. Con istanza del 4 luglio 2023, l’Ufficio ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione delle interessenze di PI 1.
G. Il 21 agosto 2023, nell’esecuzione n. __________, promossa sempre in via di pignoramento dagli stessi creditori nei confronti dello stesso debitore per oltre fr. 66'000.– (al 22 novembre 2023), la sede di Mendrisio dell’UE, dopo averli sequestrati, ha pignorato i diritti spettanti a PI 1 nelle due comunioni, compresi i redditi derivanti dai fondi a esse appartenenti. Nel verbale di pignoramento, l’Ufficio ha elencato, “in particolare”, gli stessi beni già menzionati nel verbale della sede di Faido, così come i due conti citati nel verbale di conciliazione, cui ha assegnato lo stesso valore complessivo (fr. 700'000.–), ma tra i beni appartenenti alla comunione materna ha aggiunto i fondi n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ RFD __________. Ha quindi attribuito alla quota dell’escusso nelle comunioni dei genitori valori di stima superiori a quello stabiliti dalla sede di Faido, ossia di fr. 450'000.– per quella materna (anziché fr. 13'253.–), e di fr. 364'000.– per quella paterna (in luogo di fr. 155'807.–).
Il 3 ottobre 2023, i creditori hanno chiesto la realizzazione delle interessenze (nuovamente) pignorate.
Considerando
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).
Nei casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 10, consid. 2; Bettschart in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 10, consid. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio d’esecuzione, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2023.60 del 4 agosto 2023 e i rinvii).
L’UE ha svolto correttamente la procedura stabilita dall’ODiC. Non era necessario ripeterla in seguito alla presentazione della domanda di realizzazione dei diritti in comunione dell’escusso presso la sede di Mendrisio (sopra ad G; DTF 97 III 68 consid. 2/b; sentenza della CEF 15.2022.113-114 del 16 dicembre 2022, consid. 2.3), specie perché gli escutenti sono gli stessi in ambedue i procedimenti. Nel suo scritto del 22 giugno 2023 l’escusso si duole di non aver ricevuto l’elenco dei beni facenti parte delle CE dei genitori né l’indicazione dei valori degli stessi, ma ha scelto deliberatamente di non partecipare alla procedura, pur avendone avuto conoscenza per il tramite delle pubblicazioni edittali effettuate dall’UE, come dimostra i suoi due scritti del 4 aprile e appunto del 22 giugno 2023 (sopra ad C ed E), e di rendersi irreperibile, omettendo anche di menzionare il proprio indirizzo nella sua corrispondenza con l’UE, sicché la sua doglianza si avvera lesiva del principio della buona fede e pertanto non meritevole di protezione (art. 2 cpv. 2 CC per analogia). Quante alle censure relative al credito posto in esecuzione, egli avrebbe dovuto farle valere con un’opposizione (art. 74 LEF). A questo stadio della procedura esse sono tardive.
Sia dai verbali di pignoramento, sia dai certificati ereditari agli atti, si evince che l’escusso è l’unico erede dei genitori insieme alla sorella PI 2. In assenza di disposizioni mortis causa, come pure di contestazioni degl’interessati al riguardo, PI 1 ha diritto alla metà delle successioni (art. 457 cpv. 2 CC), che a ben vedere si confondono, poiché dopo il decesso della madre eredi e assi ereditari si sono fusi in una sola comunione ereditaria.
Gli accertamenti delle sedi di Faido e Mendrisio sugli assi ereditari divergono (sopra ad G). I fondi elencati in più dalla sede di Mendrisio risultano intestati alla madre, esclusivamente o con altre persone, sicché nulla osta a considerarli parte integrante dell’asse successorio dei genitori. Non ci sono quindi particolari motivi per scostarsi dalla stima complessiva di fr. 814'000.– stabilita dalla sede di Mendrisio, che corrisponde sostanzialmente al valore di stima di fr. 879'220.– indicato nel verbale dell’udienza di conciliazione stilato dalla sede di Faido. Ciò ovviamente non pregiudica accertamenti o valutazioni diverse che dovessero essere fatti in sede di liquidazione delle successioni dei genitori.
Poiché il valore delle interessenze pignorate è sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, quale modo di realizzazione entrano in considerazione sia lo scioglimento della comunione ereditaria dei genitori, sia la vendita all’asta della relativa quota ereditaria dell’escusso.
5.1 Nella fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita all’asta delle quote ereditarie – va però escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui è stato ottenuto il pignoramento delle interessenze, di poco più di fr. 104'000.– (fr. 38'000.– [sopra ad B] + fr. 66'000.– [sopra ad G]), è nettamente inferiore al valore complessivo delle quote ereditarie spettanti all’escusso nelle due comunioni ereditarie, di almeno fr. 407'000.– secondo la stima della sede di Mendrisio (sopra consid. 4), sicché, con la licitazione delle quote, si rischierebbe una vendita a vil prezzo (sopra consid. 1).
5.2 Va dunque preferito il primo modo di realizzazione – lo scioglimento della comunione ereditaria dei genitori. La soluzione alternativa dell’assegnazione delle quote ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore delle interessenze, le spese connesse alla divisione della successione – da saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’UE di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; citata 15.2023.60 consid. 4.2 e sentenza della CEF 15.2008.80 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per PI 2 o il fratello (e per eventuali altri interessati) di evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali le quote di PI 1 sono state pignorate oppure formulando un’offerta di vendita delle quote a trattative private che possa essere accettata dai creditori pignoranti e dall’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart, op. cit., n. 15 ad art. 132).
6.1 Incomberà quindi a lui chiedere la divisione della successione alla competente autorità qualora la coerede dovesse opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), ciò che dalle informazioni fornite dall’UE non pare dover essere il caso, e gli spetta anche di rappresentare l’escusso nella procedura (citata 15.2023.60 e i rinvii). Le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF). Contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela prevista dall’art. 10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore.
6.2 Nei limiti del ricavo della divisione ereditaria, l’Ufficio procederà poi, nell’ordine dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all’interno di essi nell’ordine stabilito dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei creditori che fanno parte di gruppi in cui almeno uno di loro ha depositato la domanda di realizzazione prima del riparto (v. sopra consid. 3).
Nel reclamo presentato il 21 luglio 2023 contro la decisione di rigetto dell’opposizione pronunciata l’11 luglio 2023 dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord (SO.2023.397, 14.2023.76), come pure nel successivo ricorso interposto al Tribunale federale contro il decreto di stralcio emesso da questa Camera in quella procedura (5A_905/2023), PI 1 ha indicato quale suo indirizzo quello precedente di __________ e la Camera ha verificato che le sue comunicazioni sono giunte al reclamante, che le ha ritirate allo sportello della posta di __________ (VS) l’11 ottobre e il 6 novembre 2023. Anche la presente decisione gli va pertanto notificata a tale indirizzo (finché non ne comunica un altro).
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficiale delle esecuzioni di sostituirsi a PI 1 nelle comunioni ereditarie fu PI 5 e fu PI 6, di chiederne lo scioglimento e di procedere alla realizzazione di quanto attribuito all’escusso nella divisione, secondo le indicazioni dei considerandi 6.1 e 6.3, fatte salve le soluzioni alternative menzionate al considerando 3 e in fondo al considerando 5.2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Comunicazione alle sedi di Faido e di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, e, per il loro tramite, all’escusso, all’indirizzo di __________, all’altro membro delle comunioni ereditarie e ai creditori.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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