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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2023.46
Data decisione, Autorità: 15.12.2023, ICCA
Titolo: Divorzio: cautelari stralcio per transazione stragiudiziale
Incarto n. 11.2023.46
Lugano 15 dicembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta della giudice:
Giamboni, giudice presidente
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 6 maggio 2022 da
AP 1 (patrocinato dall'. PA 1 )
contro
AO 1 (patrocinata dall' PA 2 ),
giudicando sull'appello del 7 aprile 2023 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 27 marzo 2023;
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto del 17 settembre 2020 la Sezione __________ Civile del Tribunale di Milano ha omologato l'accordo di separazione intervenuto tra AP 1 (1979) e AO 1 (1983), con cui – tra l'altro – i figli G__________ (2005) e S__________ (2007) sono stati affidati “a entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre” e il padre si è impegnato a versare alla madre un contributo alimentare di € 900.00 mensili per ciascun figlio e a rimborsarle il 70% delle loro spese straordinarie, purché preventivamente concordate e documentate, e ciò fino al “raggiungimento dell'indipendenza economica” dei figli.
B. Nell'ambito di una procedura di divorzio promossa il 28 febbraio 2022 da AP 1, con decreto del 27 marzo 2023 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha dichiarato irricevibile l'istanza cautelare inoltrata il 2 maggio 2022 dal marito per ottenere la riduzione dei contributi alimentari a suo carico a fr. 604.20 mensili per ciascun figlio. Le spese processuali di complessivi fr. 900.– sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1000.– per ripetibili.
C. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 7 aprile 2023 per ottenere la riforma di tale giudizio, nel senso di dichiarare ricevibile l'istanza e di ritornare gli atti al primo giudice affinché entri nel merito della stessa. Nelle sue osservazioni del 19 maggio 2023 AO 1 propone di respingere l'appello. Con replica e duplica spontenee del 2 giugno 2023 e del 13 giugno 2023 le parti hanno reiterato le loro posizioni.
D. L'11 dicembre 2023 l'appellante ha comunicato alla Camera che le parti hanno raggiunto un accordo nel merito della procedura che sarà omologato a breve dal Pretore chiedendo lo stralcio dai ruoli dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. Una transazione ha l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC), di modo che il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC). “Transazione” nel senso dell'art. 241 cpv. 2 CPC significa tuttavia transazione giudiziale, sottoposta al giudice per essere registrata a verbale. Ed essa vincola il giudice in materia di spese (art. 109 cpv. 1 CPC), intendendosi con ciò le spese processuali e le ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC).
Una transazione stragiudiziale invece rimane un contratto di diritto privato. Dandosi una transazione stragiudiziale, pertanto, il giudice stralcia la causa dal ruolo per desistenza, acquiescenza o sopravvenuta carenza d'oggetto, non per transazione (RtiD I-2015, n. 64c, pag. 969; più recente I CCA sentenza inc. 11.2020.150 dell'11 maggio 2022 consid. 2). Sulle spese egli applica così l'art. 106 cpv. 1 seconda frase (eventualmente in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC), a meno che le parti dichiarino quanto la transazione stragiudiziale prevede in materia di spese, nel qual caso l'accordo equivale su tal punto a una transazione giudiziale.
Nella fattispecie le parti postulano lo stralcio della causa dal ruolo in seguito a un accordo nel merito della procedura ma non chiedono di omologare la loro intesa per quanto attiene al procedimento cautelare. L'azione va quindi stralciata dal ruolo per sopravvenuta carenza d'oggetto (art. 242 CPC). Quanto agli oneri processuali le parti concordano che le spese siano assunte dall'istante e le ripetibili compensate. A tale accordo occorre attenersi. L'ammontare delle spese processuali, infine, va adeguatamente ridotto per tenere conto non solo del fatto che la procedura di appello termina senza sentenza, ma anche della buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la lite in via amichevole (art. 21 LTG).
Per questi motivi,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.
Le spese processuali, ridotte a fr. 100.–, sono poste a carico di AP 1. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione:
– – , .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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