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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.169
Data decisione, Autorità: 28.05.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.00169
Lugano 28 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 aprile 2002 della
contro
la decisione 4 aprile 2002 del municipio di ______, che delibera alla ditta , le opere da impresario costruttore dell' a __________;
vista la risposta 17 maggio 2002 del municipio di ______;
preso atto che la __________ non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nel concorso ad invito indetto dal municipio di ______ per le opere da impresario costruttore sono state tempestivamente inoltrate le seguenti offerte:
· __________ fr. 83'997.95
· __________ fr. 86'551.30
· __________ fr. 88'209.40
· __________ fr. 90'346.35
· __________ fr. 91'560.05
che il 22 marzo 2002 la __________ ha comunicato al municipio di aver riveduto i prezzi esposti alla posizione CCC 158 (strutture in acciaio a cavo sospeso e relativi accessori) del capitolato, modificando l'offerta come segue:
CCC 150 Lavori di ripristino fr. 32'110.--
CCC 157 Ancoraggi fr. 14'018.--
CCC 158 Costruzioni in acciaio fr. 23'060.--
CCC 159 Lavori a regia fr. 6'550.--
totale parziale fr. 75'738.--
IVA 7.6% fr. 5'756.10
Totale fr. 81'494.10
che con decisione 4 aprile 2002 il municipio ha deliberato le opere messe a concorso alla __________ per l'importo di fr. 81'494.10;
che contro la predetta decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente censura la modifica apportata dall'aggiudicataria all'offerta che aveva inoltrato;
che il municipio osserva di aver riscontrato un evidente errore nella formulazione dell'offerta della __________; che alla posizione "strutture in acciaio a cavo sospeso" del capitolato era risultata sensibilmente superiore a quella degli altri concorrenti;
considerato, in diritto
che il ricorso è ricevibile in ordine giusta l'art. 36 LCPubb;
che, per principio, dopo la scadenza del termine fissata dal bando, le offerte inoltrate in un pubblico concorso, qualunque sia la procedura adottata, non possono essere modificate; si tratta di una regola elementare, universalmente nota, dettata dai principi di trasparenza e di parità di trattamento tra gli offerenti sanciti dall'art. 1 lett. a e c LCPubb, che non deve essere illustrata;
che resta unicamente riservata la correzione di errori aritmetici presenti nell'elenco prezzi (art. 33 cpv. 2 RLCPubb);
che nell'evenienza concreta, l'offerta della __________ è stata modificata dopo l'apertura delle offerte pervenute al committente; in particolare, sono state ridotti i prezzi esposti alle posizioni menzionate in narrativa;
che le modifiche apportate non sono riconducibili alla correzione di errori aritmetici;
che, di conseguenza, tali modifiche sono del tutto inammissibili;
che già per questo motivo il ricorso va accolto, annullando la decisione municipale impugnata, siccome inficiata da una crassa violazione del diritto;
che gli atti vanno retrocessi al municipio affinché, valutate le offerte pervenutegli, proceda ad una nuova aggiudicazione;
che la tassa di giustizia è a carico del comune secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 36 LCPubb; 33 cpv. 2 RLCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, la delibera 4 aprile 2002 del municipio di ______ è annullata.
Gli atti sono rinviati al municipio per nuova decisione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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