AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2023.83
Data decisione, Autorità: 12.12.2023, CEF
Titolo: Ricorso contro l’esecuzione di un sequestro di salario considerato infruttuoso a causa della fine dell’attività lavorativa della debitrice sequestrata
Incarto n. 15.2023.83
Lugano 12 dicembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 24 luglio 2023 della
RI 1 (patrocinata dagli PR 1 e PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, in merito all’esecuzione del sequestro n. __________ decretato il 7 luglio 2023 dal Pretore viciniore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord su istanza della ricorrente nei confronti di
PI 1 (CO)
ritenuto
in fatto: A. Su istanza della RI 1 con decreto del 7 luglio 2023 il Pretore viciniore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha ordinato il sequestro del salario che PI 1 percepisce da PI 2, titolare dell’Osteria __________ a __________ sino a concorrenza di fr. 10'797.62 oltre a interessi dell’8% dal 15 febbraio 2021.
B. In fase di esecuzione del sequestro, il 12 luglio 2023 la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha interrogato PI 2, la quale ha dichiarato che PI 1 aveva rassegnato le proprie dimissioni il 1° maggio 2023, come emerge dalla sua disdetta manoscritta di stessa data prodotta all’Ufficio, e che “non vanta alcun credito o altro dall’Osteria __________ essendole già stati versati gli stipendi regolarmente” (verbale delle operazioni interne di pignoramento 12 luglio 2023, pag. 2). Il 13 luglio 2023 l’organo esecutivo ha quindi emesso il verbale di sequestro, ove ha trascritto le dichiarazioni rilasciate da PI 2 e considerato il sequestro infruttuoso.
C. Preso atto del verbale di sequestro, con scritto del 19 luglio 2023 la RI 1 ha comunicato all’Ufficio che, secondo informazioni in suo possesso, PI 1 lavorava ancora per PI 2, sicché ha invitato l’UE a pretendere dalla sua datrice di lavoro “tutta la documentazione attestante quanto da ella asserito rispettivamente la comunicazione all’Ufficio della migrazione della conferma secondo cui la debitrice non svolgerebbe più un’attività lavorative alle sue dipendenze”.
D. Il 21 luglio 2023 l’Ufficio ha nuovamente sentito PI 2, la quale ha ribadito le risposte fornite la volta scorsa e prodotto la dichiarazione scritta 20 luglio 2023 della PI 3, con sede a , responsabile del personale dell’Osteria __________, che ha confermato la fine del rapporto lavorativo e precisato che il permesso G di PI 1, scaduto il 13 luglio 2023, non è più stato rinnovato.
E. Con ricorso del 24 luglio 2023 la RI 1 si aggrava contro il verbale di sequestro, chiedendo a questa Camera d’invitare l’Ufficio a richiedere a PI 2 tutta la documentazione attestante la fine del rapporto di lavoro con effetto immediato al 1° maggio 2023 e a volerla diffidare dal versare salari a PI 1. Nella misura in cui fosse ancora in essere un contratto di lavoro, la ricorrente domanda pure di ordinare all’UE di procedere a un nuovo sequestro.
F. Mediante e-mail del 25 luglio 2023 la PI 3 ha inoltrato all’UE copia della notifica di fine attività di PI 1 trasmessa lo stesso giorno all’Ufficio della migrazione.
G. Tramite osservazioni 25 luglio 2023 l’Ufficio chiede di valutare la possibilità di dichiarare irricevibile il ricorso senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), reputando di aver agito correttamente.
H. Il 26 luglio 2023 l’insorgente ha chiesto via e-mail alla Camera di poter ricevere copia dei documenti citati nelle osservazioni del-l’UE, ovvero lo scritto della PI 3 e la notifica di fine attività inviata all’Ufficio della migrazione, onde valutare un eventuale ritiro del ricorso. Per inavvertenza, tali documenti sono stati inviati via e-mail alla RI 1 solo il 30 novembre 2023.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 13 luglio 2023 dall’UE, il ricorso inoltrato per invio raccomandato il 24 luglio 2023 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
La ricorrente si duole di non aver ricevuto alcuna risposta al suo scritto 19 luglio 2023, motivo per cui – a suo dire – si è vista costretta a presentare il ricorso al vaglio per ottenere dall’UE la documentazione richiesta sulla fine del rapporto lavorativo tra PI 2 e PI 1. Ribadisce invero che in base a informazioni in suo possesso, la debitrice sequestrata è ancora attiva presso l’Osteria __________.
Laddove rimprovera all’Ufficio di non aver svolto gli accertamenti chiesti nel suo scritto, a ben vedere la RI 1 fa valere una denegata giustizia. Ora, pur dovendo darle atto che effettivamente l’UE non ha dato risposta alle sue richieste attraverso una comunicazione scritta, dagli atti emerge che PI 2 è stata interrogata il 12 e il 21 luglio 2023 e che in entrambe le occasioni ha affermato e provato attraverso documenti che il rapporto di lavoro con PI 1 è terminato con effetto immediato il 1° maggio 2023 (consid. B e D), ciò che l’Ufficio ha riassunto nelle sue osservazioni, rimaste incontestate. La ricorrente ha inoltre ricevuto da questa Camera copia della dichiarazione 20 luglio 2023 della PI 3, con cui ha confermato la fine del rapporto lavorativo in questione, e copia della notifica della fine dell’attività della debitrice sequestrata inviata il 25 luglio 2023 all’Ufficio della migrazione (consid. H) e non ha sollevato obiezioni neppure contro tali documenti. Ciò posto, la ricorrente avrebbe finanche potuto pretendere dall’UE di visionare l’incarto e rendersi direttamente conto delle dichiarazioni rilasciate da PI 2 e dei documenti da lei prodotti. Ad ogni modo, dagli atti in questione risulta pacifico che a partire dal 1° maggio 2023 PI 1 non percepisce più alcun salario da PI 2, ragione per cui l’UE ha agito conformemente alla legge, ove ha dichiarato infruttuoso il seque-stro eseguito il 12 luglio 2023. Il ricorso s’avvera dunque infondato.
Stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alla controparte né il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR).
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione all’avv. , , .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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