AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2023.115
Data decisione, Autorità: 05.12.2023, IICCA
Titolo: Reclamo indipendente in materia di spese, ripartizione delle spese; grado della soccombenza
Incarto n. 12.2023.115
Lugano 5 dicembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.115 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 26 maggio 2017 da
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 1 CO 2
chiedente la condanna dei convenuti al pagamento in solido di fr. 83'372.05 oltre
interessi a titolo di risarcimento danni e il rigetto in via definitiva delle opposizioni da loro
interposte ai PE n. __________ e __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano;
domanda contestata dai convenuti e parzialmente accolta dal Pretore nella misura di
fr. 11'115.- con decisione 31 agosto 2023, con cui ha posto le spese processuali di
complessivi fr. 16'900.80 a carico dell’attore per 17/20 e dei convenuti in solido per
3/20, con condanna del primo a versare ai secondi fr. 4'000.- a titolo di ripetibili ridotte;
reclamante l’attore con reclamo 11 settembre 2023, con cui chiede la riforma della
decisione nel senso di modificare la ripartizione delle spese giudiziarie, con protesta di
spese e ripetibili di secondo grado;
mentre CO 2 con risposta 10 ottobre 2023 postula la reiezione del
gravame e una “rettifica” della decisione di primo grado;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
Con petizione 26 maggio 2017 RE 1 ha postulato la condanna dei coniugi CO 1 e CO 2 al pagamento in suo favore di fr. 83'372.05 oltre interessi del 5% dal 25 gennaio 2016, e meglio fr. 67'217.05 a titolo di risarcimento dei preventivati costi di risanamento di due fondi di sua proprietà (n. __________ e __________ RFD di __________), danneggiati dai lavori di scavo e sistemazione promossi dai convenuti ai fini della realizzazione di un vigneto su alcuni terreni agricoli contigui di proprietà di CO 1 (n. __________ e __________ RFD di __________), fr. 5'500.- quale costo di riposizionamento dei termini e fr. 11'155.- quale rimborso di spese peritali, nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni da loro interposte ai rispettivi precetti esecutivi (PE) n. __________ e __________ dell’UE di Lugano.
Con risposta 28 agosto 2017 i convenuti si sono opposti alla petizione, postulandone l’integrale reiezione e sollevando in particolare l’eccezione di carente legittimazione passiva di CO 2, non essendo egli proprietario dei fondi da cui erano provenute le immissioni nocive né coinvolto nel progetto che li riguardava.
Con osservazioni 5 settembre 2017 l’attore ha rimarcato la legittimazione passiva di CO 2 quale corresponsabile del danno. Con scritto del 18 settembre 2017 i convenuti si sono invece riconfermati nella loro eccezione.
Esperita l’istruttoria (ivi comprese svariate testimonianze e l’allestimento di una perizia giudiziaria), le parti hanno prodotto le rispettive conclusioni scritte, entrambe datate 26 aprile 2023. In tale sede, i convenuti hanno avanzato una serie di contro-pretese a titolo di rimborso spese e risarcimento danni.
Con decisione 31 agosto 2023 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione nella misura di fr. 11'115.- oltre interessi al 5% dal 3 febbraio 2017, con conseguente rigetto definitivo dell’opposizione ai due summenzionati PE limitatamente a tale importo (dispositivo n. 1). Il giudice ha posto la tassa di giustizia di fr. 5'000.-, le spese peritali di fr. 11'200.80 e le spese relative alla procedura di conciliazione di fr. 700.- a carico dell’attore per 17/20 e a carico dei convenuti (in solido fra loro), per 3/20, con l’obbligo per il primo di rifondere ai secondi fr. 4'000.- a titolo di ripetibili parziali (dispositivo n. 2).
In sintesi il Pretore, dopo aver accertato la legittimazione passiva di CO 2 respingendo la relativa eccezione dei convenuti, ha stabilito una loro responsabilità oggettiva per le conseguenze dei lavori da loro effettuati sulla proprietà dell’attore; ovvero, ha concluso che tali lavori hanno messo in pericolo la stabilità dei fondi dell’attore e che quest’ultimo poteva pertanto pretendere che essi, in virtù dei combinati art. 679 e 685 cpv. 1 CC, adottassero i provvedimenti specificati dal perito giudiziario (cessazione della molestia) oppure chiedere l’autorizzazione a eseguire egli stesso i lavori a spese dei convenuti, ma non invece il risarcimento del danno (pari ai costi preventivati degli interventi, ovvero fr. 67'215.05), di carattere sussidiario. Il Pretore ha anche respinto la pretesa attorea di fr. 5’500.- quale costo di riposizionamento dei termini (siccome infondata/non dimostrata) e ha invece accolto (ex art. art. 685 CC e 41 CO) la sua pretesa di rimborso dei costi della perizia privata da lui fatta allestire (fr. 11'155.- complessivi). Il Pretore ha inoltre ritenuto inammissibili le pretese avanzate in sede conclusiva dai convenuti, siccome tardive, non quantificate né dimostrate.
Con reclamo 11 settembre 2023 l’attore è insorto contro tale giudizio postulando la riforma del dispositivo n. 2 nel senso di ridurre la sua quota di soccombenza da 17/20 a 13/20 e conseguentemente di modificare la ripartizione delle spese giudiziarie, ponendo le spese processuali a suo carico per 13/20 e a carico dei convenuti per 7/20, nonché riducendo le ripetibili parziali da lui dovute da fr. 4'000.- a fr. 3'200.-, con protesta delle spese giudiziarie di secondo grado.
Egli ritiene che la ripartizione delle spese sulla base della semplice proporzione matematica tra la domanda di causa e la misura del suo accoglimento sarebbe iniqua. E meglio, rimprovera al Pretore di non aver tenuto sufficientemente conto, nella valutazione della reciproca soccombenza e in applicazione degli art. 107 cpv. 1 lett. f e 108 CPC, dell’infondata eccezione di legittimazione passiva sollevata dai convenuti quale loro principale argomentazione difensiva, che ha comportato uno scambio di scritti specifico, ha dovuto essere oggetto di istruttoria, e ha dunque causato spese procedurali inutili. Per il reclamante, essa meriterebbe di essere considerata perlomeno per 5/20 (1/4) di importanza di causa, sicché la proporzione di soccombenza matematica dovrebbe applicarsi sui soli 15/20 (3/4) restanti, con una sua quota di vittoria di 7/20 [5/20 + (3/4 x 3/20)].
Con risposta 10 ottobre 2023 CO 2 ha chiesto la reiezione del gravame come pure che “l'attore sia condannato a pagare tutte le spese processuali e giudiziarie, nonché i propri onorari di avvocato e perito, in rettifica della sentenza del 31 agosto 2023”, contestando altresì “l’assunzione delle spese della prima perizia dell'attore” e avanzando “una domanda di responsabilità e di rimborso da parte dell'attore delle spese e dei costi da noi sostenuti”.
La decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali e assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla medesima mediante appello o reclamo a dipendenza del valore litigioso. Giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente, è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo.
In concreto, essendo stato impugnato a titolo indipendente il solo dispositivo pretorile in materia di spese entro il termine di 30 giorni, il reclamo è ricevibile nonché tempestivo, e verrà trattato da questa Camera nella composizione di un giudice unico.
La risposta al reclamo è anch’essa tempestiva, ma nondimeno irricevibile nella misura in cui si dilunga su questioni non attinenti alla ripartizione delle spese e formula irritualmente delle richieste di risarcimento/rimborso (che esulano dal tema della presente controversia) o richieste di modifica del giudizio di primo grado (non consentendo l’art. 323 CPC il reclamo incidentale). Essa viene considerata presentata dal solo CO 2 (ciò che in caso di litisconsorzio facoltativo passivo è senz’altro ammissibile, v. anche STF 4A_335/2018 del 9 maggio 2019 consid. 1.2) giacché egli, malgrado l’uso del plurale, non invoca un rapporto di rappresentanza in favore della moglie né una relativa procura per la procedura di seconda sede.
Giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei fatti. L’atto deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC); il reclamante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.
Per giurisprudenza invalsa, nella ripartizione delle spese secondo gli art. 106 seg. CPC e nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso (IICCA del 3 febbraio 2020, inc. 12.2019.190; IICCA dell’11 ottobre 2016, inc. 12.2016.57, consid. 5.2.1; STF 5D_43/2019 del 24.5.2019 consid. 8.2). Di principio, nel valutare la misura in cui una parte ha prevalso oppure perso ai sensi dell’art. 106 CPC (grado della soccombenza), ci si baserà su un confronto fra l’esito della procedura e le pretese avanzate dalle parti, che può essere di natura matematica qualora la controversia riguardi crediti pecuniari (STF 5A_80/2020 del 19 agosto 2020 consid. 4.3).
Ora, il reclamante non può essere seguito quando chiede che l’eccezione di carente legittimazione passiva respinta dal Pretore sia considerata una spesa “inutile” da estrapolare dalla valutazione complessiva della soccombenza nel merito e da caricare separatamente sui convenuti; la legittimazione passiva è difatti un presupposto materiale della pretesa azionata che l’attore doveva dimostrare e che i convenuti avevano il diritto di contestare. Non si può neppure sostenere che la sorte dell’eccezione non abbia avuto alcuna rilevanza sulla determinazione delle spese, dal momento che un suo accoglimento avrebbe comportato la reiezione integrale della petizione nei confronti di CO 2 e dunque un maggiore aggravio per l’attore. Tenuto conto inoltre che il Pretore ha fissato le spese in base alla proporzione fra quanto richiesto e quanto attribuito, che tale concetto di soccombenza è ossequioso dell’art. 106 CPC, che l’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC consente eccezioni solo in casi particolari e che tale valutazione soggiace a un ampio potere di apprezzamento da parte del giudice di prima istanza, nella fattispecie non si può concludere che la ripartizione da lui effettuata sconfini dalla sua latitudine di giudizio e sia manifestamente errata o arbitraria.
Per questi motivi il reclamo dev’essere respinto, con conseguente conferma del giudizio impugnato.
Le spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate seguendo i dettami dell’art. 14 LTG tenendo conto del valore qui litigioso di fr. 4'180.16 (fr. 3'380.16 + fr. 800.-), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 CPC). Non si assegnano ripetibili alla parte appellata, che non è patrocinata e non le ha rivendicate.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG,
decide:
Il reclamo 11 settembre 2023 di RE 1 è respinto.
Le spese processuali della procedura di reclamo, pari a fr. 300.-, sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili. Il maggiore anticipo versato sarà restituito.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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