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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2023.152
Data decisione, Autorità: 05.12.2023, ICCA
Titolo: Protezione dell'unione coniugale: decisione incidentale sulla competenza del giudice svizzero
Incarto n. 11.2023.152
Lugano, 5 dicembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2023.3273 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 12 luglio 2023 da
AO 1 PA 2 )
contro
AP 1 (EAU) ( . PA 1 ),
giudicando sull'appello del 6 novembre 2023 presentato da AP 1 contro la decisione del 25 ottobre 2023 con cui il Pretore ha accertato la propria competenza;
Ritenuto
in fatto: A. Il 12 luglio 2023 AO 1 (1969) ha promosso contro il marito AP 1 (1960) una procedura a tutela dell'unione coniugale davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo di essere autorizzata a vivere separata, di assegnarle l'uso di un appartamento a __________ (proprietà per piani n. 24 679 della particella n. 2058 RFD), a lei intestato, e di condannare il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 17 000.– mensili retroattivamente dal 1° ottobre 2022. In via cautelare essa ha formulato sostanzialmente le medesime domande. Il 16 agosto successivo, ancor prima di vedersi fissare un termine per espri-mersi sull'istanza, AP 1 ha scritto spontaneamente al Pretore, facendo valere di risiedere da tempo negli Emirati Arabi Uniti e di avere intentato il 4 luglio 2023 azione di divorzio ad , ciò che rendeva improponibile la procedura a tutela dell'unione coniugale.
B. Chiamata a pronunciarsi sull'obiezione del convenuto, in un memoriale del 23 agosto 2023 AO 1 ha confermato la propria istanza, sostenendo che non sarebbe stato possibile riconoscere in Svizzera la sentenza emiratina di divorzio. Il Pretore ha convocato i coniugi il 24 agosto 2023 a un'udienza del 5 settembre 2023, poi rinviata al 17 ottobre successivo, “per procedere al dibattimento limitato alla questione del presupposto processuale della competenza”. In tale occasione le parti hanno prodotto documenti e ribadito le loro posizioni. In coda all'udienza il Pretore ha assunto agli atti i documenti esibiti dai coniugi e ha comunicato che avrebbe deciso in seguito “se ammettere la deposizione/interrogatorio delle parti nonché il richiamo dell'incarto SO.2023.3451 della sezione 5”, chiesti dal convenuto. Nel caso in cui tali prove non fossero state ammesse – ha continuato il Pretore – “si passerà a decisione sulla competenza della Pretura senza ulteriori formalità, ritenuto come le parti si sono potute esprimere a garanzia del diritto di essere sentiti”.
C. In un'“ordinanza sulle prove limitata all'eccezione di incompetenza e litispendenza” del 20 ottobre 2023 il Pretore ha poi respinto sia il richiamo dell'inc. SO.2023.3451 della sezione 5 sia l'“interrogatorio/deposizione” delle parti. Egli ha precisato inoltre che “l'istruttoria in merito alla questione pregiudiziale della competenza territoriale e materiale di questo giudice è dichiarata chiusa e si passerà a sentenza senza ulteriori formalità”. Quattro giorni dopo, il 24 ottobre 2023, il convenuto ha scritto al Pretore, notificando 13 altri documenti e soggiungendo che nel frattempo la sentenza di divorzio emessa il 15 agosto 2023 dalla Civil Family Court di era passata in giudicato. La lettera è giunta al Pretore il 25 ottobre successivo.
D. Statuendo quello stesso 25 ottobre 2023, il Pretore ha respinto le eccezioni di incompetenza e di litispendenza, ha accertato la propria competenza e ha posto le spese processuali di fr. 1500.– a carico di AP 1, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 2500.– per ripetibili. Contestualmente egli ha versato agli atti i 13 documenti nuovi prodotti dal convenuto il giorno prima e ha convocato le parti a un'udienza del 22 novembre 2023 “per procedere al dibattimento e contraddittorio cautelare”.
E. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto con un appello del 6 novembre 2023 a questa Camera per ottenere che, conferito all'appello effetto sospensivo, la decisione impugnata sia annullata, gli atti siano rinviati al Pretore per nuovo giudizio, “previa possibilità per le parti di produrre eventuale altra documentazione fino alla deliberazione della sentenza”, e il termine per presentare reclamo contro l'ordinanza del 20 ottobre 2023 sia fatto “nuovamente decorrere dall'emanazione della decisione da parte di questo Tribunale d'appello”. In subordine egli chiede di versare agli atti ulteriori documenti prodotti con l'appello, di accogliere la prova “dell'interrogatorio (in via principale nella forma della deposizione, in via subordinata dell'interrogatorio)” e di respingere l'istanza della moglie a tutela dell'unione coniugale. Nelle sue osservazioni del 24 novembre 2023 AO 1 propone di rigettare l'appello, compresa la richiesta di effetto sospensivo.
Considerando
in diritto: 1. L'atto impugnato è una decisione incidentale di prima istanza nel senso dell'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC, giacché un diverso giudizio dell’autorità giudiziaria superiore potrebbe portare immediatamente all’emanazione di una decisione finale e con ciò si potrebbe conseguire un importante risparmio di tempo o di spese (art. 237 CPC). Tale decisione era impugnabile con appello entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 in relazione con l'art. 271 lett. a CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione fosse di almeno fr. 10 000.–, ciò che nella fattispecie non fa dubbio, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare chiesto da AO 1 al marito. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore di il 26 ottobre 2023 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso sarebbe scaduto così il 5 novembre 2023, salvo protrarsi al giorno successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Nell'appello il convenuto lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito, rimproverando al Pretore di avere emanato la decisione del 25 ottobre 2023 in modo prematuro, quando il termine di 10 giorni per ricorrere contro l'“ordinanza sulle prove limitata all'eccezione di incompetenza e litispendenza” del 20 ottobre 2023 non era ancora scaduto. Ciò ha pregiudicato i suoi diritti di difesa, poiché fino alla scadenza di quel termine egli avrebbe ancora potuto produrre nuovi documenti e, soprattutto, presentare reclamo (art. 319 lett. b n. 2 CPC), censurando il rifiuto di richiamare l'inc. SO.2023.3451 della sezione 5 e di esperire l'“interrogatorio/deposizione” delle parti. Egli chiede perciò che la decisione del 25 ottobre 2023 sia annullata, che gli atti siano rinviati al Pretore per nuovo giudizio “previa possibilità per le parti di produrre eventuale altra documentazione fino alla deliberazione della sentenza” e che il termine di reclamo contro l'ordinanza sulle prove sia fatto nuovamente decorrere “dalla decisione da parte di questo Tribunale d'appello”.
A ragione l'appellante si duole che il Pretore ha preso la decisione del 25 ottobre 2023 quando il termine di ricorso (10 giorni) contro l'“ordinanza sulle prove limitata all'eccezione di incompetenza e litispendenza” del 20 ottobre 2023 non era ancora scaduto. L'appellante ha ricevuto la menzionata ordinanza sulle prove il 23 ottobre 2023. Aveva tempo quindi fino al 2 novembre 2023 per introdurre reclamo contro tale ordinanza (art. 314 cpv. 1 CPC), chiedendo alla terza Camera civile (art. 48 lett. c n. 1 LOG) di richiamare l'inc. SO.2023.3451 della sezione 5 e di assumere l'“interrogatorio/deposizione” delle parti. Se non che, il 25 ottobre 2023 il Pretore ha statuito, respingendo l'obiezione sulla competenza del giudice svizzero per trattare la procedura a tutela dell'unione coniugale. Ma a quel momento il convenuto aveva ancora una settimana di tempo per impugnare l'ordinanza sulle prove, ciò che non ha più potuto fare perché l'emanazione della sentenza è avvenuta nel frattempo sulla base delle prove agli atti. Il convenuto si è visto limitare in tal modo nei suoi diritti di difesa.
Ciò premesso, la decisione impugnata risulta inficiata da un vizio di forma riconducibile a una disattenzione del diritto di essere sentito. E il diritto d'essere sentito è una garanzia formale, la cui violazione comporta per principio la nullità dell'atto viziato, indipendentemente dal fatto che nel merito il ricorso non sembri avere possibilità di successo (DTF 147 III 596 consid. 5.2.1; 143 IV 386 consid. 1.4.1). Né si tratta in concreto di un'inosservanza minore, eccezionalmente sanabile in appello. La nullità della decisione impugnata fa sì in effetti che il convenuto possa ancora ancora ricorrere contro l'ordinanza sulle prove, con tutte le conseguenze che possono derivare da un eventuale accoglimento del reclamo. Ne segue che nel caso in esame la decisione impugnata dev'essere semplicemente annullata e gli atti rinviati al Pretore. Ravvisandosi una violazione d'ordine, inoltre, il giudizio di appello è meramente cassatorio: l'appellante non può pretendere che la Camera dia indicazioni al primo giudice o ristabilisca il termine di reclamo contro l'ordinanza sulle prove. Tanto meno ove si pensi che quest'ultima richiesta non sarebbe nemmeno giustificata. Venendo meno la decisione impugnata, riprende infatti a decorrere il termine di 10 giorni cominciato a decorrere con la notifica di quell'ordinanza. Al convenuto rimane così una settimana di tempo.
Nelle osservazioni all'appello AO 1 eccepisce che in realtà il marito non aveva intenzione di presentare reclamo contro la nota ordinanza sulle prove, ma tale asserto si fonda su speculazioni della stessa istante, senza dimenticare che la rinuncia a un rimedio giuridico dev'essere chiara e univoca, ciò che in concreto non sarebbe nemmeno il caso. L'interessata opina inoltre che il marito avrebbe potuto presentare reclamo contro l'ordinanza sulle prove anche dopo essersi visto notificare la decisione impugnata, tuttavia l'argomentazione non è seria, mal comprendendosi che senso avesse ancora ricorrere contro l'ordinanza sulle prove quando la decisione impugnata era ormai stata emessa sulla base delle prove agli atti. Quanto al fatto che il patrocinatore di AP 1 abbia sottoscritto il verbale di udienza del 17 ottobre 2023 in cui il Pretore comunicava che nel caso in cui le due prove litigiose non fossero state ammesse si sarebbe passati “a decisione sulla competenza della Pretura senza ulteriori formalità, ritenuto come le parti si sono potute esprimere a garanzia del diritto di essere sentiti”, l'appellante dimentica che il 24 ottobre 2023 il Pretore medesimo ha riaperto l'istruttoria e versato agli atti 13 documenti nuovi prodotti dal convenuto il giorno prima. Non si vede quindi che cosa intenda dedurre l'istante dalla circostanza che il 17 ottobre 2023 AP 1 ritenesse rispettato, a quel momento, il suo diritto di essere sentito.
Se ne conclude che, fondato, l'appello merita accoglimento, tranne per quanto riguarda le due richieste accessorie volte a ottenere che questa Camera dia indicazioni al primo giudice o ristabilisca il termine di reclamo contro l'ordinanza sulle prove. L'esito dell'appello rende superfluo invece esaminare le altre doglianze sollevate dal convenuto nel suo memoriale.
Le spese del pronunciato odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Volendo nondimeno tenere conto del fatto che in appello il convenuto vede respingere le due richieste accessorie, conviene moderare lievemente le spese processuali e l'indennità per ripetibili in suo favore. Sulle spese e le ripetibili di primo grado il Pretore statuirà nuovamente quando emanerà la futura decisione.
Quanto a rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, AO 1 chiedendo un contributo alimentare di fr. 17 000.– mensili senza limiti di tempo, per di più retroattivamente dal 1° ottobre 2022.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata. Per il resto l'appello è respinto.
Le spese di appello, di fr. 1250.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 2250.– per ripetibili.
Notificazione:
– . ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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