AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.74
Data decisione, Autorità: 06.12.2023, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Indennità prevista in un rogito di costituzione di un diritto di compera. Pretesa rinuncia. Udienza in seconda sede. Audizione d’ufficio di testi in prima sede
Incarto n. 14.2023.74
Lugano 6 dicembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.088/2023 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promossa con istanza 24 aprile 2023 dall’
CO 1, __________
contro
RE 1, __________ (__________)
giudicando sul reclamo del 6 giugno 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30 maggio 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Mediante atto pubblico del 29 settembre 2020, l’CO 1 ha venduto a RE 1 un diritto di compera sull’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ RFD __________. Originariamente gravata, collettivamente insieme alle PPP n. __________, __________, __________ e __________, da sei cartelle ipotecarie al portatore numerate da 1 a 6, la n. 1 a garanzia di un credito di fr. 270'000.–, nell’atto le parti hanno convenuto che “al momento dell’esercizio del diritto di compera l’unità di PPP oggetto del presente atto sarà svincolata dalle cartelle ipotecarie di cui ai n. da 2 (due) a 6 (sei), mentre la cartella ipotecaria di cui al n. 1 (uno), dopo svincolo delle altre unità di PPP, sarà ceduta alla parte acquirente dietro versamento di un’indennità dell’1% (uno per cento) del suo valore nominale”.
B. Nel marzo 2022, l’Ufficio del Registro fondiario ha per un verso “svincolato” la PPP n. __________ dalle cartelle ipotecarie da n. 2 a 6, per l’altro “svincolato” le altre PPP dalla cartella ipotecaria n. 1. Il 31 marzo 2022, RE 1 ha esercitato il diritto di compera.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 marzo 2023 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'700.– oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2022, indicando quale causa del credito: “Rimborso cartella ipotecaria”.
D. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 aprile 2023 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’8 maggio 2023. Facendo uso della facoltà riservatagli nell’ordinanza del 9 maggio 2023, l’istante ha contestato le osservazioni con replica spontanea del 17 maggio 2023, cui la convenuta non ha duplicato (aveva solo trasmesso il 13 maggio l’aggiornamento della cartella ipotecaria).
E. Statuendo con decisione del 30 maggio 2023, cui ha accluso la replica spontanea, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.
F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta con una “richiesta d’annullamento” del 6 maggio (recte: giugno) 2023 indirizzata al Giudice di pace, trasmessa a questa Camera e trattata come un reclamo, per ottenerne l’annullamento, previa “convocazione delle parti”. Visto il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato all’CO 1 per osservazioni.
G. Il 17 agosto 2023, la reclamante ha prodotto l’estratto di una conversazione in un’applicazione di messaggeria telefonica.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 1° giugno 2023, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 11 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 12 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 6 giugno 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
L’estratto della conversazione in un’applicazione di messaggeria telefonica, prodotto peraltro solo il 17 agosto 2023 dopo la scadenza del termine di reclamo, è dunque inammissibile. La Camera non ne terrà conto ai fini del presente giudizio.
1.3 Nel reclamo RE 1 chiede alla Camera di convocare le parti. Ora, la procedura di reclamo è di regola scritta (art. 321 cpv. 1 e 322 cpv. 1 CPC) e l’autorità giudiziaria superiore statuisce in base agli atti (art. 327 cpv. 2 CPC). La citazione delle parti a un’udienza è del tutto eccezionale (sentenza della CEF 14.2015.43 del 3 aprile 2015 consid. 1.6). Nel caso di specie la reclamante non adduce il motivo straordinario per cui le parti dovrebbero essere sentite personalmente dalla Camera. Quest’ultima non intravvede da parte sua la necessità di dare seguito a questa richiesta. Visto del resto il divieto di allegare nuove conclusioni, fatti e mezzi di prova in sede di reclamo (sopra consid. 1.2), una citazione delle parti non potrebbe che servire alle stesse a ribadire le argomentazioni già sviluppate in prima sede, rivelandosi quindi inutile. Infondata, la richiesta della reclamante va pertanto respinta.
Nel reclamo, RE 1 si duole che il notaio rogante, avv. C_____, e tale __________ della __________ “non siano stati interpellati” a proposito di un accordo sulla rinuncia al pagamento dell’indennità per la cessione della cartella ipotecaria n. 1, oggetto della pretesa posta in esecuzione. Sennonché la procedura di rigetto dell’opposizione è retta dal principio dispositivo (art. 251 lett. a cum art. 255 CPC a contrario), secondo il quale le parti devono, tra l’altro, indicare i mezzi di prova di cui chiedono l’assunzione (art. 55 cpv. 1 CPC). La reclamante non può quindi validamente censurare il fatto che il Giudice di pace non abbia sentito d’ufficio i due testi indicati, poiché spettava a lei formularne la richiesta in prima sede e dimostrarne l’ammissibilità con riferimento all’art. 254 CPC.
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha dapprima appurato che l’atto pubblico prevede la cessione della cartella ipotecaria n. 1 a RE 1 dietro pagamento di un’indennità pari all’1% del suo valore nominale, di fr. 270'000.–, che l’CO 1 aveva svincolato la cartella dalle PPP diverse dalla n. __________ e che la compratrice aveva esercitato il diritto di compera e di conseguenza acquistato la cartella. Ha poi rilevato che l’esistenza del noto accordo di rinuncia, menzionata nelle osservazioni, era stata smentita nella replica spontanea. Ciò posto, il magistrato ha giudicato che la venditrice aveva adempiuto tutti i propri obblighi, ciò che le dà diritto al pagamento dell’indennità, sicché l’atto pubblico costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per l’indennità pattuita. Ha d’altronde statuito che l’escussa non aveva sollevato eccezioni tali da infirmare il titolo esecutivo, segnatamente, non aveva provato mediante documenti l’esistenza dell’accordo di rinuncia. Il primo giudice ha pertanto integralmente rigettato l’opposizione in via provvisoria.
Nel reclamo, RE 1 premette di non aver duplicato in prima sede, perché riteneva che la “falsità” dell’affermazione della controparte circa l’esistenza di un accordo di risoluzione di ogni dare e avere sarebbe stata riscontrata dal primo giudice in base ai documenti da lei trasmessi. Secondo la reclamante, invece, l’istante aveva proposto verbalmente in presenza di testimoni di prendersi a carico il costo dell’“ipoteca” esistente (fr. 2'700.–), per evitare la proroga del diritto di compera e il versamento di fr. 400.– mensili quale “indennità di disagio”. Afferma che il costo della cartella ipotecaria non le è mai stato richiesto né verbalmente né per iscritto prima della ricezione del “sorprendente” precetto esecutivo, emesso dopo oltre un anno dalla conclusione dell’accordo. La reclamante chiede pertanto l’annullamento della decisione impugnata o in subordine la sua sospensione.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2, pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione (sentenze del Tribunale federale 5A_845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1 e 5A_139/2018 del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’eccezione è verosimile se sussistono oggettivamente più motivi a favore della realizzazione del fatto ostativo invocato che a sfavore (sentenza del Tribunale federale 5A_142/2017 del 18 agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 87 segg. ad art. 82 LEF).
6.1 Nella fattispecie, la reclamante ribadisce che l’istante avrebbe rinunciato all’indennità pattuita per evitare di dover prorogare il diritto di compera, ciò che troverebbe conferma nel fatto che l’CO 1 ha autorizzato il trapasso di proprietà e l’aumento dell’importo della cartella ipotecaria senza richiedere il pagamento dell’indennità, comunicando al notaio, in merito alle relative parcelle da emettere a suo nome, di volersi accollare tutte le spese. Il problema è che la reclamante non ha sostanziato le sue allegazioni, contestate dall’istante in sede di replica spontanea, con riscontri oggettivi, di principio documentali, come glielo imponeva l’art. 82 cpv. 2 LEF. Le sarebbe bastato al riguardo produrre una dichiarazione scritta del notaio o dell’altro testimone. I documenti da lei prodotti in prima sede non accennano invece né all’indennità né a una sua rinuncia. Anche a fronte dell’allegazione formulata dall’istante nella replica spontanea, secondo cui, benché ipotizzato, l’accordo di risoluzione di ogni rapporto di dare/avere tra le parti con contestuale rinuncia all’indennità non è mai stato formalizza-to, il Giudice di pace poteva legittimamente ritenere tale rinuncia come inverosimile. Sotto questo profilo, la sentenza impugnata resiste alla critica.
6.2 Che l’istante abbia atteso oltre un anno per porre in esecuzione l’indennità convenuta non indizia in sé che vi avesse rinunciato, anzi l’avvio dell’esecuzione palesa semmai proprio il contrario. Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione agli atti si evince che dopo il trapasso di proprietà vi sono state discussioni in merito all’esecuzione del contratto di compravendita, ciò che può spiegare che l’istante non abbia subito avviato un’esecuzione. Ad ogni modo, essa ha negato il raggiungimento di un accordo, ciò che risulta anche dall’allegazione della reclamante espressa nelle osservazioni all’istanza, secondo cui ella ha promosso contro l’CO 1 un’azione creditoria per fr. 27'697.35.
6.3 In definitiva, il reclamo si avvera infondato e va pertanto respinto. La decisione odierna non accerta però nel merito l’esistenza del credito posto in esecuzione (cfr. sopra consid. 2), sicché non impedisce alla reclamante di far valere la tesi della rinuncia in altre sedi.
Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– RE 1, , __________ (); – CO 1, c/o __________, __________, __________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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