AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2022.143
Data decisione, Autorità: 04.12.2023, ICCA
Titolo: Protezione dell'unione coniugale appello divenuto senza oggetto per accordo nel divorzio: stralcio dal ruolo
Incarti n. 11.2022.143 11.2023.92
Lugano 4 dicembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta della giudice:
Giamboni, giudice presidente
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SO.2018.162 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna, promossa con istanza del 23 luglio 2018 da
. AO 1, nata (patrocinata dall'avv. PA 2, )
contro
. AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
e nella causa CA.2023.11 (protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della medesima Pretura promossa con istanza del 6 marzo 2023 da AP 1 contro AO 1,
giudicando sull'appello del 29 settembre 2022 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto il 14 settembre 2022 (inc. 11.2022.143),
come pure sull'appello del 28 luglio 2023 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 18 luglio 2023 (inc. 11.2023.92);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 14 settembre 2022 emanata a tutela dell'unione coniugale il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha condannato AP 1 (1967) a versare alla moglie AO 1 (1974) per i figli V__________ (2004), F__________ (2006) e T__________ (2008) dei contributi di mantenimento rispettivamente di fr. 1027.–, fr. 2501.50 e fr. 2181.– mensili, oltre metà dell'assegno famigliare, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018 e di fr. 1027.–, fr. 2413.– e fr. 2092.50 mensili, oltre metà dell'assegno famigliare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. A favore della moglie, AP 1 è stato condannato a corrispondere un contributo alimentare mensile di fr. 7925.– mensili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018, di fr. 9165.– dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 e di fr. 7745.– dal 1° gennaio 2020. Le spese processuali di fr. 5000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno.
B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 29 settembre 2022 per ottenere, fra l'altro, una riduzione dei contributi alimentari per i figli F__________ e T__________ rispettivamente a fr. 2117.15 e a fr. 1795.– mensili (assegni famigliari inclusi), in via subordinata fr. 2421.60 e fr. 2075.30 mensili (assegni famigliari inclusi), per il periodo dal 10 ottobre 2018 al 21 marzo 2019 e a fr. 1814.40 e fr. 1538.30 mensili (assegni famigliari inclusi), in via subordinata fr. 2075.30 e fr. 1800.65 mensili (assegni famigliari inclusi), per il periodo dal 22 marzo al 31 dicembre 2019. Esso ha pure postulato la diminuzione del contributo alimentare per la moglie a fr. 2422.67 mensili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018, a fr. 3662.67 mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 e la soppressione dello stesso dal 1° gennaio 2020. Con allegato di “produzione di fatti nuovi” del 10 ottobre 2022 l'appellante ha chiesto a questa Camera di considerare “nella delibera d'appello” la modifica del costo dell'alloggio (a partire dal mese di ottobre 2022) a carico della moglie, dalla quale ha postulato la produzione del contratto di locazione del nuovo appartamento di __________ e la “disdetta o l'accordo di fine locazione per la villa” precedentemente locata ad __________. Nelle sue osservazioni del 20 ottobre 2022 AO 1 propone di respingere l'appello, senza formulare considerazione alcuna in relazione al fatto nuovo nel frattempo comunicato dal marito (inc. 11.2022.143).
C. Con decreto del 9 marzo 2023 la scrivente giudice presidente della Camera ha dichiarato irricevibile un'istanza di modifica della sentenza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata il 6 marzo 2023 da AP 1 con cui chiede di giudicare in via supercautelare, cautelare e nel merito che dal 1° gennaio 2022 non è dovuto alcun contributo alimentare a favore della moglie, con contestuale annullamento della trattenuta del suo stipendio ordinata dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna. L'istanza è stata conseguentemente trasmessa al Pretore aggiunto per competenza che il 18 luglio 2023 l'ha respinta. Le spese processuali di fr. 600.– sono state poste a carico di AP 1 tenuto a rifondere a AO 1 fr. 800.– per ripetibili.
D. AP 1 è insorto a questa Camera anche contro il decreto cautelare appena citato con un appello del 28 luglio 2023 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza di modifica della sentenza a protezione dell'unione conigale e non dover versare alcun contributo alimentare alla moglie dal 1° gennaio 2022. Nelle sue osservazioni del 4 settembre 2023 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello (inc. 11.2023.92).
E. Il 29 novembre 2023 AO 1 ha trasmesso alla Camera la sentenza di divorzio emanata il giorno stesso dal Pretore aggiunto che ha omologato un'accordo concluso tra le parti che prevede lo stralcio delle citate procedure di appello.
Considerando
in diritto: 1. L'accordo sulle conseguenze accessorie del divorzio concluso tra parti il 29 novembre 2023 e omologato con sentenza di medesima data dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno Campagna ha disciplinato in via definitiva i rapporti tra le parti, tra cui anche gli aspetti che erano ancora litigiosi in appello. Ne segue che la sentenza di divorzio, passata in giudicato, rende ormai senza interesse le decisioni impugnate, superate dagli eventi. In tali circostanze gli appelli vanno dichiarati senza oggetto e le cause stralciate dai ruoli (art. 242 CPC).
Per questi motivi,
decreta: 1. L’appello del 29 settembre 2022 di AP 1 è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.
Le spese di tale appello di fr. 300.– sono poste a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.
L’appello del 28 luglio 2023 di AP 1 è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.
Le spese di tale appello di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.
Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster