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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2023.155
Data decisione, Autorità: 02.12.2023, ICCA
Titolo: Protezione della personalità da violenza, minacce o insidie: competenza per decidere una domanda di restituzione del termine
Incarti n. 11.2023.155 11.2023.156
Lugano 2 dicembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa CA.2023.57 (protezione della personalità da violenza, minacce o insidie: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 3 ottobre 2023 da
AO 1 (patrocinata dall' PA 2 )
contro
AP 1 (ora patrocinato dall' PA 1 ),
giudicando sull'appello presentato il 13 novembre 2023 da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 30 ottobre 2023 (inc. 11.2023.155) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2023.156);
Ritenuto
in fatto: A. Il 15 ottobre 2019 AO 1 (1987), cittadina irachena al beneficio di un permesso F, madre di Sa__________ (nata il 9 giugno 2013) e So__________ (nata il 20 luglio 2015), ha dato alla luce un figlio, Q__________. Nella notifica di nascita al Servizio circondariale dello stato civile di __________, del 16 ottobre 2019, essa ha indicato come padre del bambino AP 1 (1988), cittadino siriano anch'egli al beneficio di un permesso F, sposato con il solo rito religioso alla medesima AO
B. Il 3 ottobre 2023 AO 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché vietasse in via cautelare e sotto comminatoria dell'art. 292 CP a AP 1 di interpellarla telefonicamente “via messaggio, via social o in altro modo”, come di avvicinarsi a lei e ai tre figli a meno di 300 m, instando altresì per il gratuito patrocinio. Con decreto cautelare emanato il giorno stesso senza contraddittorio il Pretore ha impartito al convenuto il divieto di avvicinamento, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, e ha assegnato al medesimo un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni. L'atto è stato notificato al convenuto per il tramite della polizia intercomunale __________ il 5 ottobre 2023. Il 27 ottobre 2023 AP 1 si è rivolto al Pretore per ottenere una proroga del termine fissatogli per presentare osservazioni.
C. Statuendo con decreto cautelare del 30 ottobre 2023, il Pretore ha considerato tardiva la richiesta di proroga del termine, ha accolto l'istanza di AO 1 e ha impartito al convenuto – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – i divieti richiesti. All'istante è stato assegnato un termine fino al 30 giugno 2024 per introdurre l'azione di merito. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere al-l'istante fr. 1000.– per ripetibili. AO 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
D. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 13 novembre 2023 nel quale chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di annullare il giudizio impugnato e di accogliere la sua richiesta di restituzione del termine per presentare osservazioni o, in via subordinata, di respingere l'istanza di AO 1 e di ripristinare il suo diritto di visita a Q__________. Preliminarmente egli postula inoltre il beneficio del gratuito patrocinio. L'appello non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. I decreti cautelari sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili perciò entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se essi vertono su que-stioni patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale riserva non si pone, l'impugnabilità di una decisione a protezione della personalità per violenze, minacce o insidie fondata sull'art. 28b CC non dipendendo per principio da requisiti di valore (I CCA, sentenza inc. 11.2023.97 del 28 agosto 2023 consid. 1 con rinvio). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il giudizio impugnato è pervenuto al convenuto il 3 novembre 2023 (traccia dell'invio n. __________, agli atti). Introdotto il 13 novembre 2023, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Nel decreto cautelare impugnato il Pretore ha rilevato anzitutto che la richiesta di proroga del termine per presentare osservazioni inoltrata dal convenuto il 27 ottobre 2023 era tardiva, il termine essendo scaduto il 25 ottobre precedente. Premesso ciò, egli ha ritenuto che in mancanza di contestazione i fatti addotti dall'istante andavano considerati come accertati. In particolare, per il primo giudice, “sono da considerare effettivamente avvenute le minacce di morte proferite dal convenuto nei confronti dell'istante e delle di lei figlie, le continue e insistenti telefonate minatorie e l'invio di messaggi minatori scritti e vocali. Nelle circostanze descritte il Pretore ha confermato i divieti già impartiti i via supercautelare.
L'appellante espone una sua versione dei fatti, proponendo di annullare la decisione impugnata e di accogliere la restituzione del termine per presentare osservazioni scritte all'istanza. Fa valere che nei giorni precedenti la scadenza del termine egli era malato e che la persona da lui incaricata di chiedere la proroga non era patrocinata né padroneggiava la lingua italiana, ciò che ha impedito a quest'ultima di comprendere le conseguenze legate a una tardività della richiesta. A suo parere, un'istanza di proroga introdotta dopo la scadenza del termine va interpretata come istanza di restituzione, di modo che il diniego del Pretore configura un formalismo eccessivo.
L'argomentazione cade nel vuoto. Un'istanza di restituzione del termine per presentare osservazioni all'istanza andava presentata infatti al giudice che ha fissato il termine di cui è chiesta la restituzione, cioè nella fattispecie al Pretore. La dottrina è unanime su questo punto (Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 3 ad art. 149; Gozzi in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 2 ad art. 149; Sutter-Somm/Seiler in: Handkommentar zur Schweizerische ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 4 ad art. 149; Hoffmann-Nowotny in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische ZPO, 3ª edizione, n. 3 ad art. 149; Abbet in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 14 ad art. 148; Merz in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 37 ad art. 148; Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 6 ad art. 149). Identico principio valeva già sotto il vecchio diritto di procedura (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 137 CPC-TI). Nella fattispecie la competenza funzionale univoca del Pretore non poteva essere ignorata da un mandatario professionale, il quale usando un minimo di diligenza avrebbe potuto individuarla senza difficoltà. Depositata davanti a questa Camera anziché davanti al primo giudice senza che potessero sussistere dubbi sulla competenza di quest'ultimo, l'istanza di restituzione si rivela d'acchito irricevibile.
Q__________. Sostiene che le prove offerte dall'istante sono insufficienti, che i messaggi intercorsi con AO 1 in lingua araba non dimostrano una sua pericolosità, che non vi è nemmeno certezza sul mittente di tali messaggi e che quindi “la parola della signora AO 1 sola non basta”. L'appellante rimprovera al Pretore di avere ritenuto accertati i fatti addotti dall'istante quantunque non vi sia prova né sussista alcuna verosimiglianza preponderante di quanto costei asserisce, al punto che gli “sfuggono le basi verosimili di una decisione cautelare e del motivo per il quale si limitano i diritti di visita padre figlio così tanto”. Riassunte le condizioni dell'art. 28b CC, egli ribadisce di non essere violento e di non avere intimorito le figlie dell'istante, ma di voler intrattenere contatti unicamente con il proprio figlio. In definitiva, egli accusa l'istante di inventare una serie di fatti per allontanarlo e impedirgli di vedere Q__________, tant'è che durante un incontro casuale con lui essa nulla ha eccepito.
Con la richiesta subordinata l'appellante perde manifestamente di vista che questa Camera è una giurisdizione di secondo grado, ovvero di ricorso, mentre le allegazioni che precedono andavano sottoposte in prima battuta al Pretore. Certo, il Pretore non ha avuto modo di esaminarle perché ha dichiarato tardiva la proroga del termine entro cui formulare osservazioni. Ciò non significa tuttavia che la Camera possa essere adita come una giurisdizione di prima sede. Spettava all'interessato, in condizioni del genere, ottenere dal primo giudice la restituzione del termine per esprimersi. L'appellante opina che, comunque sia, le accuse a lui rivolte da AO 1 non erano verosimili, sicché il Pretore avrebbe dovuto disattenderle indipendentemente dalla circostanza ch'egli non ha avuto modo di formulare osservazioni. Così argomentando, nondimeno, egli dimentica che oggetto di prova in un processo possono essere soltanto fatti controversi (art. 150 cpv. 1 CPC), mentre non occorre – in linea di principio – dimostrare fatti non litigiosi. E siccome in concreto egli non ha presentato osservazioni all'istanza, i fatti esposti da AO 1 potevano ritenersi non contestati. Né al Pretore può essere rimproverato di non avere raccolto prove d'ufficio in virtù del principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione (art. 296 cpv. 1 CPC). Quali ulteriori prove egli avrebbe dovuto assumere, per altro, AP 1 non dice. Ne segue che, in ultima analisi, l'appello è destinato all'insuccesso anche nella sua domanda subordinata.
L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto l'istanza di effetto sospensivo contenuta nell'appello.
Data la particolarità del caso, per il giudizio odierno non si riscuotono spese. Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Il gratuito patrocinio postulato dall'appellante non può entrare in considerazione, nonostante le ristrettezze lamentate dall'appellante. Inammissibile, il ricorso mancava infatti sin dall'inizio di ogni probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Non si riscuotono spese.
La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
Notificazione a:
– ;
.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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