AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.157
Data decisione, Autorità: 27.05.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.00157
Lugano 27 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 aprile 2002 della
contro
la decisione 2 aprile 2002 con cui il consiglio di amministrazione della Casa Anziani __________ ha deliberato alla __________, la fornitura e la posa delle apparecchiature di sicurezza e controllo accessi occorrenti alla casa;
viste le risposte:
3 maggio 2002 della Casa Anziani __________;
13 maggio 2002 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 3 dicembre 2001 l'associazione Casa Anziani __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per la fornitura e la posa delle attrezzature di sicurezza (rilevazioni fumi e controllo accessi) del ricovero di cui è proprietaria ad __________ (FU n. __________ pag. __________ seg.).
Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta anche le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato.
B. Alla gara hanno preso parte sei ditte, fra cui la succursale di __________ della __________, che ha inoltrato un'offerta di fr. 108'522.15, corredata fra l'altro da:
· una dichiarazione 21 agosto 2001 del Kantonales Steueramt Zürich (Abteilung Quellensteuer), attestante il pagamento regolare delle imposte alla fonte ed
· una dichiarazione 29 maggio 2001 dello stesso ufficio (Abteilung Direkte Bundessteuer), certificante il puntuale pagamento dell'imposta federale.
C. Valutate le offerte pervenute al committente, il 28 marzo 2002 l'Ufficio appalti e lavori sussidiati (ULSA) ha proposto di deliberare la commessa al __________, che aveva presentato un'offerta di fr. 121'976.45, scartando l'offerta della __________ siccome priva delle dichiarazioni attestanti il pagamento delle imposte cantonali e comunali.
Con decisione 2 aprile 2002 il Consiglio di amministrazione della Casa Anziani __________ ha fatto proprio il preavviso dell'autorità cantonale, deliberando i lavori alla __________.
D. Contro la predetta aggiudicazione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone implicitamente l'annullamento.
L'insorgente rileva di aver allegato all'offerta le dichiarazioni di cui si è detto sopra, non potendo produrre quelle relative alla succursale di __________, iscritta a RC soltanto dall'aprile del 2001 e quindi non ancora tassata.
E. All'accoglimento del ricorso si è opposto l'ULSA, rilevando che la ricorrente non ha prodotto le dichiarazoni richieste dal capitolato. La Casa Anziani __________ ha dichiarato di rinunciare a presentare osservazioni. Il __________ non ne ha invece presentate.
Considerato, in diritto
Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, esclusa dall'aggiudicazione nel concorso al quale ha partecipato.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Al fine di assicurare il rispetto della succitata prescrizione, l'art. 30 RLCPubb chiede ai concorrenti di allegare fra l'altro all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato.
Per principio, l'omessa produzione di documenti richiesti dal capitolato si configura come una lacuna formale rilevante, che comporta l'esclusione dell'offerta dall'aggiudicazione.
La ricorrente ha disatteso questa prescrizione perché essendo iscritta a RC soltanto dall'aprile del 2001 non è ancora stata oggetto di tassazione.
La giustificazione addotta non sana il difetto.
Il fatto che la ricorrente non fosse gravata da simili debiti perché non era ancora stata tassata non la sollevava in effetti dall'obbligo di procurarsi e produrre con l'offerta le dichiarazioni richieste dal capitolato al fine di accertare che sono soddisfatte le condizioni poste dall'art. 5 lett. c LCPubb. La circostanza non impediva invero alla __________ di chiedere - al pari degli altri concorrenti - ai competenti uffici di esazione una dichiarazione attestante l'inesistenza di debiti d'imposta. Anziché certificare l'avvenuto pagamento tali uffici si sarebbero limitati ad attestare che la ricorrente non aveva debiti perché non era ancora stata tassata.
Una diversa conclusione che esimesse i concorrenti versanti nella situazione dell'insorgente dall'obbligo di produrre le dichiarazioni qui in esame, oltre a configurarsi come un ingiustificato privilegio, non può essere ammessa, poiché vanificherebbe lo scopo dell'art. 30 RLCPubb, imponendo al committente di sottoporre a dispendiose verifiche ogni offerta che ne risultasse priva.
Invano pretende il ricorrente che le due vecchie attestazioni del Kantonales Steueramt di Zurigo certificanti il puntuale pagamento delle imposte alla fonte e delle imposte federali dirette da parte della casa madre possano rimediare al difetto. Come giustamente rileva l'ULSA tali attestazioni non possono infatti essere considerate conformi, poiché hanno per oggetto l'imposta alla fonte e quella federale diretta di pertinenza della casa madre.
La tassa di giustizia, commisurata al dispendio amministrativo occasionato dall'impugnativa e dal valore della commessa, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 36, 37 LCPubb; 30 RLCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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