AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2023.126
Data decisione, Autorità: 29.11.2023, IICCA
Titolo: Appalto pubblico di durata, gestione di un ecocentro; rescissione di un contratto di durata; diritto alla mercede; inesecuzione o carente esecuzione
Incarto n. 12.2023.126
Lugano 29 novembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.5 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord - promossa con petizione 15 febbraio 2021 da
AO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
AP 1 patrocinata dall’ PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 108’893.25 oltre interessi;
domanda avversata dal convenuto, che con azione riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento in suo favore di fr. 74’431.10 oltre interessi;
vista la decisione 22 agosto 2023 con cui il Pretore ha parzialmente accolto l’azione principale nella misura di fr. 57’843.60 oltre interessi e ha respinto l’azione riconvenzionale;
appellante il convenuto con atto di appello del 18 settembre 2023, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 27’865.40 oltre interessi, accogliere parzialmente l’azione riconvenzionale nella misura di fr. 31’201.80 e adeguare conseguentemente la ripartizione delle relative spese giudiziarie, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;
mentre l’attrice con risposta 27 ottobre 2023 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 24 agosto 2018 il AP 1 (qui di seguito anche solo “il Comune”) ha indetto un concorso pubblico retto dalla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) per la gestione dell’Ecocentro e delle piazze di raccolta comunali (noleggio di benne come pure di un mezzo meccanico detto “polipo” e smaltimento dei rifiuti) per il periodo 1° marzo 2019 – 28 febbraio 2023.
B. L’appalto è stato aggiudicato alla AO 1 (avente quale amministratrice unica F__________ e che già in passato aveva ottenuto analoghe commesse dal Comune, cfr. doc. 2) con risoluzione municipale n. __________ del 15 ottobre 2018 per l’importo di fr. 239'476.35 (doc. 5). In particolare, il capitolato d’appalto e modulo d’offerta del 3 ottobre 2018 (doc. 3) stabiliva che il consorzio e il subappalto non erano ammessi (pto. 2.2), che l’aggiudicataria avrebbe tassativamente dovuto utilizzare i veicoli indicati nel bando di concorso, pena la revoca immediata del contratto (pto. 5.2, p. 10) e che il centro di raccolta presso il quale sarebbero stati depositati gli scarti vegetali per lo smaltimento, oltre a essere in regola con tutte le disposizioni cantonali e comunali in materia edilizia, non avrebbe potuto essere né direttamente né indirettamente coinvolto con membri appartenenti all’attuale compagine municipale in ossequio all’art. 101 LOC (pti. 8.4 e 8.5). Alla posizione n. R2.5 dell’allegato elenco prezziAO 1 indicava che avrebbe consegnato gli scarti vegetali presso C__________ Sagl (e) e/o T SA (__________).
La delibera è rimasta incontestata ed è passata in giudicato. Il relativo contratto di appalto è stato sottoscritto il 21 agosto 2019/3 settembre 2019 (doc. B/6).
C. Essendo il AP 1 venuto a conoscenza di una differenza fra i quantitativi di materiale verde a lui fatturati e quelli effettivamente smaltiti presso C__________ Sagl, nel maggio 2020 è stato predisposto un incontro con un rappresentante di AO 1 (S__________), durante il quale quest’ultimo ha ammesso, in sostanza, che una parte degli scarti vegetali era stata consegnata, per lo smaltimento, a una ditta di proprietà di L__________, marito dell’allora municipale di __________ __________ D__________ (doc. I/7).
D. Con “decisione di revoca” 20 maggio 2020, preceduta da uno scritto 14 maggio 2020 di analogo tenore proveniente dal suo patrocinatore (doc. E e F), il Comune ha comunicato a AO 1 la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto e l’impugnazione del relativo contratto (con effetto immediato per quanto riguardava l’attività di ritiro e smaltimento dei rifiuti, ed entro il 25 maggio 2020 alle ore 17:30, per quanto concerneva lo sgombero delle benne e del polipo meccanico), per gravi disfunzioni nella gestione dell’Ecocentro e violazione dell’art. 25 lett. a e b LCPubb, e segnatamente a causa della violazione dei suoi obblighi relativi allo smaltimento degli scarti vegetali di cui ai punti 8.4, 8.5 e R2.5 del contratto e dell’impropria fatturazione delle spese di trasporto e smaltimento, indicando quale via di impugnazione il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ex art. 36 seg. LCPubb.
E. Il 25 maggio 2020 AO 1 ha impugnato la decisione di revoca 20 maggio 2020 innanzi al TRAM (doc. 13), che tuttavia con sentenza del 29 maggio 2020 (inc. n. 52.2020.231) ha dichiarato il ricorso irricevibile per difetto di competenza, riguardando la contestata rescissione contrattuale il diritto privato (doc. G/11).
F. Il 19 giugno 2020 AO 1 è nuovamente insorta contro la decisione comunale, questa volta con ricorso al Consiglio di Stato (doc. 18), il quale con decisione 6 agosto 2020 (inc. n. 4035 fr 3) l’ha ancora una volta dichiarato irricevibile per incompetenza, avendo la controversia natura civile (doc. H/12).
G. Previo inoltro dell’istanza di conciliazione in data 14 ottobre 2020 e ottenimento dell’autorizzazione ad agire in data 22 dicembre 2020, con petizione 15 febbraio 2021 AO 1 ha convenuto il AP 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord, postulando la sua condanna al pagamento di fr. 108’893.25 oltre interessi del 5% da maggio 2020, e meglio fr. 48’100.- per mancato guadagno dovuto alla rescissione anticipata e ingiustificata del contratto di appalto (art. 377 CO) e fr. 60’793.25 a titolo di fatture per lavori già eseguiti emesse fra il 31 marzo 2020 e il 19 giugno 2020 e rimaste scoperte (doc. N).
In sintesi, essa ha osservato di non esser stata resa attenta sugli obblighi di cui ai pti. 8.4 e 8.5 del modulo d’offerta (v. sopra consid. B), mai previsti nei precedenti capitolati e nei relativi contratti da lei stipulati con il Comune, inusuali nonché poco chiari, e che il loro mancato rispetto come pure il mancato smaltimento di una parte degli scarti vegetali presso C__________ Sagl (pto. R2.5, che neppure fondava un obbligo contrattuale) non costituivano motivi gravi atti a legittimare la rescissione del contratto, tenuto conto oltretutto che essa aveva in ogni caso smaltito tutto il materiale prelevato senza trarne alcun sensibile maggior profitto e senza provocare alcun danno al Comune e doveva pertanto essere remunerata per le sue prestazioni.
H. Con risposta 13 aprile 2021 il AP 1 si è opposto alla petizione postulandone l’integrale reiezione. Esso ha in particolare rilevato di non avere disdetto il contratto bensì di averlo impugnato ex art. 23 e seg. CO (per errore essenziale/dolo) e subordinatamente di aver revocato l’aggiudicazione, a causa delle inesecuzioni e violazioni dell’attrice, che pur dovendo essere consapevole dei propri obblighi aveva trasportato e smaltito una parte degli scarti vegetali presso un centro di raccolta non autorizzato e avente legami con una municipale del Comune, anziché presso il centro contrattualmente concordato, sottacendolo e fatturandogli poi costi maggiori rispetto ai quantitativi effettivamente trasportati e smaltiti presso quest’ultimo centro (ritenuto che se lo avesse saputo, non le avrebbe aggiudicato la commessa). Il Comune ha anche aggiunto di avere nel frattempo appreso che la controparte aveva pure violato il divieto di subappalto facendo trasportare una parte del materiale da S__________ Sagl, __________. Il convenuto ha pertanto contestato l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 377 CO, rilevando di avere in ogni caso avuto un diritto di disdetta del rapporto contrattuale per gravi motivi. Il medesimo ha pure censurato il calcolo del mancato guadagno, il suo obbligo di pagare le fatture doc. N, rispettivamente le fatture riferite a prestazioni successive alla data di impugnazione del contratto (14 maggio 2020), come pure il loro ammontare e la loro congruità, rilevando che un eventuale scoperto andrebbe casomai compensato con il suo pregiudizio finanziario e/o con gli indebiti pagamenti effettuati sulla base della scorretta fatturazione della controparte.
Contestualmente, il Comune ha presentato una domanda riconvenzionale con cui ha chiesto di condannare la controparte al pagamento in suo favore di fr. 74’431.10 oltre interessi del 5% a partire dalla data di inoltro dell’azione a titolo di rimborso dei summenzionati importi da lei indebitamente versati negli anni 2017-2019 (cfr. doc. 23, 24 e 25), e meglio fr. 59’107.05 e fr. 15’324.05 quali costi per lo smaltimento e il trasporto di scarti vegetali in realtà mai smaltiti né trasportati presso C__________ Sagl.
I. Con replica e risposta riconvenzionale 11 giugno 2021 AO 1 ha in particolare contestato di avere avuto un obbligo di trasportare gli scarti vegetali esclusivamente presso C__________ Sagl, come pure ha sottolineato di non aver mai fatturato materiale in eccesso, di avere sempre correttamente smaltito tutto il materiale ritirato (in parte presso C__________ Sagl e in parte presso altri luoghi) e di non avere violato il divieto di subappalto.
J. Con duplica 14 settembre 2021 il AP 1 (che ha in quell’occasione rinunciato a replicare in via riconvenzionale, v. anche scritto 20 settembre 2021) ha ulteriormente approfondito le proprie posizioni, contestando quelle avverse.
K. Durante la fase istruttoria, con decisione 1° giugno 2022 (inc. n. 2794 fr 1) di cui al doc. 31 (assunto agli atti con ordinanza 7 luglio 2022), il Consiglio di Stato ha sanzionato (ex art. 45 vLCPubb) AO 1 per essersi appoggiata a S__________ Sagl in dodici occasioni (subappalto senza consenso del committente) e per avere, contrariamente a quanto dichiarato nell’ambito del bando, cambiato raccoglitore autorizzato e consegnato parte del materiale all’azienda di L__________.
L. Esperita l’istruttoria e raccolte le conclusioni scritte 3 aprile 2023 del AP 1 e 17 maggio 2023 di AO 1, con decisione 22 agosto 2023 il Pretore ha parzialmente accolto l’azione principale nella misura di fr. 57’843.60 oltre interessi al 5% dal 14 ottobre 2020, ponendo la tassa di giustizia di fr. 7'000.- e le spese di fr. 8’800.- (comprese la tassa di giustizia e le spese della procedura di conciliazione) per il 47% a carico di AO 1 e per il 53% a carico del AP 1, con obbligo per la prima di rifondere al secondo fr. 500.- a titolo di ripetibili ridotte.
Parallelamente, il Pretore ha respinto l’azione riconvenzionale, con seguito di tassa di giustizia (fr. 4'000.-), spese (fr. 200.-) e ripetibili (fr. 6'000.-) a carico del AP 1.
M. Con appello 18 settembre 2023 il AP 1 si è aggravato contro il suddetto giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 27’865.40 oltre interessi del 5% dal 14 ottobre 2020 e di porre le relative spese processuali per il 73% a carico di AO 1 e per il 27% a suo carico, con contestuale obbligo per la controparte di rifondergli fr. 5’000.- di ripetibili. Contemporaneamente, ha chiesto di accogliere parzialmente la sua azione riconvenzionale nella misura di fr. 31’201.80 oltre interessi del 5% dal 13 aprile 2021, di porre le relative spese processuali a suo carico per il 60% e a carico della controparte per il 40% e di condannare quest’ultima a rifondergli fr. 2'500.- a titolo di ripetibili. Il tutto con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
N. Con risposta 27 ottobre 2023 AO 1 si è opposta al gravame postulandone la reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili di seconda sede.
E considerato
in diritto:
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata.
I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). L’appello 18 settembre 2023 contro la decisione 22 agosto 2023 è tempestivo, così com’è tempestiva la risposta all’appello 27 ottobre 2023.
L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime.
Con l’impugnata decisione, il Pretore ha premesso che il periodo 1° marzo 2017 – 28 febbraio 2019 non era retto dal contratto doc. 3 bensì da quello precedente di cui al doc. 2, ma che anche questo prevedeva sostanzialmente analoghe condizioni (in particolare con riferimento ai pti. 8.4, 8.5 e R2.5). Ha poi stabilito che la “decisione di revoca” dell’appalto pronunciata dal Comune costituiva una disdetta per violazioni/inesecuzioni contrattuali, dunque né una revoca dell’aggiudicazione ai sensi della LCPubb (non più possibile), né un’impugnazione per vizio di volontà (art. 31 cpv. 1 CO). Poste la qualifica del contratto quale appalto di durata (contratto innominato sui generis) e la mancata applicabilità dell’art. 377 CO, il primo giudice ha nel seguito indicato che esso doveva essere rescindibile, anche con effetto immediato, per motivi gravi, ciò che il Comune ha legittimamente e tempestivamente fatto alla luce delle gravi violazioni contrattuali della controparte (modifica unilaterale e sottaciuta del centro di raccolta concordato, consegna di materiale ad altre aziende, fra cui una avente legami con una municipale). Ne ha concluso che AO 1 non poteva pretendere alcuna indennità al riguardo.
Con riferimento alle fatture doc. N, il Pretore ha poi affrontato le contestazioni del AP 1: quella relativa alle prestazioni asseritamente svolte dopo l’interruzione del rapporto contrattuale è stata scartata poiché solo una di quelle fatturate era stata svolta in un periodo successivo (giugno 2020), ma era comunque stata richiesta ed eseguita al prezzo pattuito; quella relativa al loro ammontare è stata ritenuta eccessivamente generica e insufficiente, ritenuto che le fatture n. 16, n. 21 e n. 23 riprendono quanto pattuito dalle parti e indicano chiaramente quantitativi, tariffe e prezzi. Nel seguito, il primo giudice ha confermato tutti gli importi pretesi dall’appaltatrice a eccezione della posizione di fr. 835.- nella fattura n. 16 e di quelli contenuti nelle fatture n. 36 e n. 37, poiché riferiti allo smaltimento di carta che secondo gli accordi fra le parti non avrebbe dovuto comportare alcun costo, fissando conseguentemente in fr. 57'843.60 la mercede dovuta a AO 1 (fr. 60'793.25 – fr. 743.65 – fr. 1'371.- – fr. 835.-).
Infine, il primo giudice ha escluso che il AP 1 possa opporvi in compensazione o pretendere, in via riconvenzionale, importi a titolo di restituzione di indebiti pagamenti effettuati fra il 2017 e il 2019. E meglio, ha accertato che AO 1 non si è resa colpevole di inesecuzione contrattuale (che avrebbe esonerato il Comune dall’obbligo di pagare la mercede) ma solo di un’esecuzione non conforme al contratto (che nel caso di un appalto conferisce piuttosto al committente il diritto al risarcimento dei danni o alla riduzione della mercede). Ciò poiché essa ha comunque smaltito tutti gli scarti vegetali dell’Ecocentro, o presso centri di raccolta (C__________ Sagl, azienda agricola di L__________, Azienda agricola __________ S__________) o in minor parte (183.54 tonnellate complessive, fatturate per fr. 31’201.80) per il tramite di S__________ (che li ha smaltiti direttamente e in maniera appropriata, in quantità inferiori alle 100 tonnellate annue, su terreni agricoli da lui affittati, ovvero senza violare la Direttiva per il compostaggio a bordo campo della Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo - SPAAS), rispettivamente poiché il Comune non ha subito alcun pregiudizio dal punto di vista patrimoniale.
Con il gravame, l’appellante non ripropone più la tesi del vizio di volontà. Piuttosto, sostiene che il Pretore avrebbe dovuto operare una differenziazione fra gli scarti vegetali smaltiti in contrasto con il contratto, ma perlomeno in centri di raccolta abilitati, e le 183.54 tonnellate smaltite direttamente da S__________ e meglio sparse per uso privato su dei terreni agricoli neppure chiaramente identificati. A suo modo di vedere, quest’ultimo utilizzo dovrebbe essere reputato palesemente abusivo ed equiparabile a un’inesecuzione contrattuale, in quanto contrario all’art. 14 cpv. 1 dell’Ordinanza federale sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR, che impone determinate norme per il riciclaggio dei rifiuti di origine vegetale), al Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino, Capitolo G - rifiuti organici (che vieta l’interramento di scarti vegetali che non hanno subito un processo di compostaggio), all’art. 8 del Regolamento di applicazione dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ROPSR, che stabilisce l’obbligo dell'organizzazione comunale della raccolta separata e del compostaggio) e all’art. 3.2.2 dell’allegato 2.6 dell’Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, che “prescrive l'osservanza di precise condizioni all’impiego di concimi compost e digestato”). L’appellante sostiene che tutte queste norme siano di rango superiore rispetto alla Direttiva SPAAS, aggiungendo inoltre che non è da escludere che S__________ abbia disposto a titolo personale anche di altri scarti, provenienti da altri Comuni con cui AO 1 aveva degli incarichi. Pertanto, chiede che la controparte sia costretta a restituirgli perlomeno i relativi importi indebitamente fatturati, pari a fr. 31’201.80.
L’appellante sottolinea inoltre che le gravi colpe della controparte (inesecuzione/violazione del contratto) concernono anche le prestazioni di cui alle fatture doc. N rimaste insolute, come pure che la sua contestazione riferita alle fatture n. 16, n. 21 e n. 23 (a fronte del loro contenuto sintetico) doveva ritenersi sufficiente e avrebbe quantomeno dovuto indurre la controparte a spiegare quali quantitativi di scarti sarebbero stati smaltiti da S__________ personalmente, in modo da escludere i relativi costi. In mancanza di tale indicazione, il primo giudice avrebbe dovuto concludere che tutte le fatturazioni riferite alle posizioni “legno e vegetali” (per un totale di fr. 29’978.22) erano da ricondurre a S__________, e pertanto escluderle dai crediti di AO 1. Conseguentemente, la pretesa di quest’ultima sarebbe stata da accogliere limitatamente a fr. 27’865.40 (fr. 57’843.60 - fr. 29’978.22).
Qualora la parte attrice alleghi ritualmente, nei suoi memoriali, un ammontare a lei dovuto producendo una fattura dettagliata, che contenga le informazioni necessarie e in particolare una specifica delle sue prestazioni chiara e completa, si può esigere dalla parte convenuta che abbia a concretizzare la sua contestazione, indicando con precisione le posizioni della stessa che contesta. In caso contrario, la fattura si considera ammessa e non deve essere provata. Una contestazione generica o globale è quindi insufficiente (DTF 144 III 519 consid. 5.2.2.1 e 5.2.2.3; IICCA del 25 giugno 2023, inc. 12.2023.8/33, consid. 7.1.2; IICCA del 25 luglio 2022, inc. 12.2021.17, consid. 8.1).
Nel caso concreto, l’appellante sostiene in termini generici di avere sufficientemente contestato le fatture n. 16, 21 e 23 e che queste avevano un contenuto sintetico, senza tuttavia fornire spiegazioni né approfondire il tema, ciò che non assurge a sufficiente motivazione (art. 311 CPC). In particolare, l’appellante non spiega quali sue contestazioni raggiungessero un sufficiente grado di precisione e non tiene conto che le fatture citate erano dettagliate per il tramite di tabelle indicanti il tipo di materiali smaltiti (non solo scarti vegetali, ma anche altri rifiuti previsti dalla commessa e mai oggetto di lamentele), i quantitativi, i trasporti e i relativi costi (dati mai puntualmente contestati, se non globalmente lamentando il mancato trasporto di materiale verde presso C__________ Sagl). L’appellante non indica neppure quali sue censure imponessero alla controparte una specificazione sui quantitativi e sui costi relativi allo smaltimento diretto degli scarti vegetali effettuato da S__________. In tal contesto, l’affermazione secondo cui tutte le posizioni “legno e vegetali” dovrebbero essere a lui ricondotte è una semplice ipotesi che non può essere confermata. L’appellante tantomeno indica se e dove, nella procedura di prima sede, avesse operato o preteso una distinzione fra gli scarti smaltiti in centri di raccolta alternativi rispetto a C__________ Sagl e quelli prelevati e utilizzati direttamente da S__________, rispettivamente se e dove avesse lamentato la violazione delle norme di diritto pubblico summenzionate. In effetti, né nella sua risposta 13 aprile 2021, né nella sua duplica 14 settembre 2021, né nelle conclusioni 3 aprile 2023 ve ne è traccia, per cui tali argomentazioni risultano tardive (art. 317 CPC). In ogni caso, relativamente alla censura di inesecuzione, si può osservare quanto segue.
Di principio, in caso di inadempimento (o inesecuzione), il debitore viola la sua obbligazione primaria di adempiere al contratto. Invece, in caso di cattiva esecuzione, la prestazione non viene meno, bensì il debitore ne fornisce una che non corrisponde a quanto concordato contrattualmente in termini di qualità o quantità oppure viola obbligazioni secondarie (Wiegand in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed., n. 6 ad art. 97; Weber in: Berner Kommentar, Obligationerecht, 2a ed., n. 49 ad art. 102).
Nella fattispecie, alla luce del contenuto del contratto, si deve ritenere che l’obbligazione principale, per quanto riguarda gli scarti vegetali, consistesse nel loro prelievo presso l’Ecocentro di __________, nonché nel loro trasporto e smaltimento. Ciò è effettivamente avvenuto, ritenuto che il Comune non risulta neppure avere subito un danno (ciò che l’appellante non contesta). Il fatto che AO 1 non abbia portato tutto il materiale prelevato allo specifico luogo di destinazione pattuito (nemmeno stabilito a priori nel capitolato, bensì indicato dalla stessa AO 1 in occasione della formulazione della sua offerta) o non abbia eventualmente seguito tutte le norme attinenti al corretto smaltimento riguarda piuttosto la violazione di obblighi secondari, rispettivamente una cattiva esecuzione del contratto e non un’inesecuzione.
Aggiungasi che secondo quanto dichiarato da S__________ nella sua audizione testimoniale e da M__________ (azionista di AO 1 e marito dell’amministratrice unica) nella sua deposizione, il primo tratteneva per sé una parte degli scarti vegetali onde separare e tritare la parte legnosa a scopo di pacciamatura (ovvero copertura del terreno e non concimazione), e poi consegnava la parte verde all’Azienda agricola __________ S__________ o a C__________ Sagl (verbale del 31 maggio 2022, p. 3-5 e verbale del 4 aprile 2022, p. 11), e che in assenza di maggiori informazioni non si può concludere con certezza per l’esistenza di rilevanti violazioni in materia di riciclaggio/compostaggio così come suggerito dall’appellante. Nulla mutano al riguardo le sue ipotesi sulla destinazione o l’utilizzo del materiale prelevato da AO 1 presso altri Comuni sulla base di altre commesse, che non riguardano la presente procedura e il contratto in esame e non sono state oggetto di alcun approfondimento.
In altre parole, la conclusione pretorile secondo cui le mancanze di AO 1 non legittimavano il Comune a rifiutare il pagamento della mercede, ma casomai a esercitare i diritti derivanti da una non corretta esecuzione/violazione del contratto (come possono esserlo i diritti di garanzia o di risarcimento dei danni, che tuttavia l’appellante non pretende di avere avanzato) resiste alla critica e dev’essere confermata.
In conclusione, l’appello dev’essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 61'180.- (fr. 29'978.20 + fr. 31’201.80) seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, fissate in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 4’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 3’000.-.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
L’appello 18 settembre 2023 del AP 1 è respinto.
Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 4’000.-, sono a carico del AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 3’000.- per ripetibili di seconda sede.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Secondo l’art. 53 LTF, l’importo della domanda riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale. Qualora le pretese della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a vicenda e una della due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se il ricorso verte su entrambe le domande.
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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