AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2023.81
Data decisione, Autorità: 29.11.2023, CEF
Titolo: Pignoramento di salario. Ricorso con cui l’escusso chiede la sospensione del pignoramento senza criticare il calcolo del minimo esistenziale. Domanda di autofallimento accolta durante la procedura di ricorso
Incarto n. 15.2023.81
Lugano 29 novembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 20 luglio 2023 di
RI 1, __________
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il pignoramento di salario eseguito l’11 luglio 2023 a favore delle 9 esecuzioni del costituendo gruppo n. 8 promosse nei confronti del ricorrente da
PI 2, __________ () Comune di , __________ () PI 3, __________ () PI 1, __________ Comune di , __________ PI 4, __________ (SG) PI 7, __________ ()
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’ambito delle nove esecuzioni in via di pignoramento appena menzionate, con provvedimento del 16 giugno 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato l’automobile dell’escusso, mentre ha dichiarato impignorabile la rendita dell’assicurazione sociale da lui percepita;
che, scoperto come in realtà RI 1 non ricevesse più una rendita dell’assistenza sociale, bensì percepisse un salario dalla PI 8, con provvedimento del 19 giugno 2023 l’UE ha pignorato, presso la datrice di lavoro dell’escusso, dal giorno stesso, l’importo eccedente mensilmente fr. 2'490.– (a fronte di un salario di fr. 3'500.– mensili);
che, accertato come in realtà il salario di RI 1 si elevi a fr. 4'100.–/mese, con provvedimento dell’11 luglio 2023 l’Ufficio ha pignorato, retroattivamente dal 19 giugno 2023 la quota del salario eccedente mensilmente fr. 2'932.30, ovvero indicativamente fr. 1'167.70 mensili;
che, mediante ricorso del 20 luglio 2023, RI 1 si è aggravato contro l’ultimo provvedimento citato, chiedendo di concedere “l’effetto sospensivo, facendo valere un pregiudizio difficilmente riparabile, che [lo] mette in seria difficoltà”, e per il resto informando di aver presentato un’istanza di autofallimento il 10 luglio precedente;
che nelle sue osservazioni del 21 luglio 2023, preavvisata negativamente la concessione dell’effetto sospensivo, l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LPR senza ulteriori atti istruttori per carente motivazione, ragione per cui non lo ha trasmesso agli altri interessati per osservazioni;
che il pignoramento di salario, nella misura in cui viene eseguito per legge in modo da lasciare all’escusso solo quanto serve per coprire alcune delle sue spese considerate assolutamente necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, gli reca sì un pregiudizio difficilmente riparabile, suscettibile di metterlo in seria difficoltà, ma è quanto dispone l’art. 93 LEF per tutti gli escussi che non riescano a pagare i debiti posti in esecuzione;
che da questo punto di vista la domanda di sospensione del pignoramento risulta quindi infondata;
che per il resto il ricorrente non si duole del calcolo del suo minimo esistenziale e non risultano dagli atti elementi che ne giustificherebbero una modifica d’ufficio;
che d’altronde la presentazione di una domanda di autofallimento non ha di per sé effetto sospensivo automatico (cfr. art. 36 e 191 LEF);
che nel frattempo è stato dichiarato, l’8 settembre 2023, il fallimento del ricorrente;
che tale decisione ha reso senza oggetto il ricorso solo per quanto riguarda il pignoramento del salario maturato dopo l’apertura del fallimento, la quale ha estinto le esecuzioni (art. 206 cpv. 1 LEF), ma non per le due mensilità incassate dall’UE in precedenza (pari a fr. 1'159.70 il 25 luglio e fr. 1'218.10 il 25 agosto 2023), che in virtù dell’art. 199 cpv. 2 LEF non sono devolute alla massa fallimentare, giacché il termine di partecipazione è scaduto già il 10 agosto 2023 (art. 110 cpv. 2 LEF) prima della dichiarazione del fallimento;
che anche su questo punto il ricorso si rivela infondato;
che in virtù dell’art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200) si prescinde dal notificare agli altri interessati sia il ricorso sia il giudizio odierno;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35], 16 cpv.1 LPR);
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a RI 1, __________ __________.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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