AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2023.40
Data decisione, Autorità: 27.11.2023, CEF
Titolo: Ricorsi contro la notifica di diversi PE che hanno condotto al medesimo pignoramento. Riconsiderazioni per tre PE
Incarto n. 15.2023.40
Lugano 27 novembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 29 aprile 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Biasca, nelle esecuzioni del gruppo n. 1 promosse nei confronti della ricorrente da
PI 3, __________ (es. n. __________7) Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________5 e __________9) Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________0) (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) PI 4, (es. n. __________8) (rappresentata dalla RA 2, )
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che a favore dei creditori che hanno promosso le predette esecuzioni del gruppo n. 1 contro RI 1, il 16 febbraio 2023 la sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato il saldo del conto di risparmio dell’escussa presso la PI 6 e il 25 marzo 2023 ha emesso il verbale di pignoramento;
che con ricorso del 29 aprile 2023 RI 1 si aggrava contro tale provvedimento, chiedendo, previo conferimento dell’effetto sospensivo, in via principale di dichiarare nulle le notifiche dei precetti esecutivi emessi nelle esecuzioni in questione, ordinare all’UE una nuova notificazione e annullare il verbale di pignoramento e, in subordine, di registrare la sua opposizione ai precetti esecutivi e annullare il verbale di pignoramento;
che mediante ordinanza del 5 ottobre 2023 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo parziale limitatamente alla ripartizione del saldo del conto di risparmio pignorato a favore delle esecuzioni n. __________7, __________5 e __________0;
che nel caso in esame, a ben vedere, l’insorgente ha proposto attraverso un unico atto cinque ricorsi contro cinque distinte esecuzioni, il cui fondamento di fatto è però sostanzialmente il medesimo, vertendo invero sullo stesso pignoramento;
che si giustifica pertanto di decidere i ricorsi con una sola sentenza (secondo l’art. 76 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa [LPAmm, RL 165.100], cui rinvia l’art. 5 cpv. 1 LPR), pur mantenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (sentenza della CEF 15.2023.8/33 del 13 ottobre 2023, consid. 2);
che la ricorrente (indicata curiosamente come “il qui ricorrente”) sostiene di essere venuta a conoscenza delle diverse esecuzioni a suo carico soltanto a ricezione del verbale di pignoramento, il 19 aprile 2023, e di non aver pertanto ricevuto in precedenza alcun precetto esecutivo;
che dopo aver accertato che i precetti esecutivi emessi nelle esecuzioni n. __________7, __________5 e __________0 sono stati notificati con l’ausilio della polizia a tale PI 5 senz’aver verificato e rintracciato l’esistenza di una valida procura conferita a costui da RI 1, con tre distinte decisioni del 17 ottobre 2023 l’UE ha riconsiderato il provvedimento impugnato, annullandolo limitatamente alle esecuzioni in questione e registrando nel suo sistema informatico con la data del 19 aprile 2023 le opposizioni interposte dall’escussa avverso i precetti appena menzionati;
che i nuovi provvedimenti accolgono le conclusioni formulate dalla ricorrente in via subordinata e non sono stati impugnati;
che se alla ricorrente importava davvero il titolo o la causa del credito indicato nei precetti esecutivi e non riportati nel verbale di pignoramento, avrebbe dovuto, secondo il principio della buona fede, informarsi al riguardo senza ritardo presso l’UE (cfr. senten-za della CEF 15.2023.100 del 29 settembre 2023, consid. 1, e riferimenti citati), ciò che non pare aver fatto, sicché si può ritenere che la registrazione delle sue opposizioni, avvenuta in riconsiderazione del provvedimento impugnato, soddisfa integralmente le sue aspettative;
che stando così le cose, RI 1 non denota (più) un interesse degno di protezione a ottenere una nuova notifica dei precetti esecutivi, ragione per cui i ricorsi concernenti le esecuzioni n. __________7, __________5 e __________0 sono da dichiarare senza oggetto e vanno stralciati dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);
che con osservazioni del 17 novembre 2023, rimaste incontestate, l’Ufficio si è invece opposto all’accoglimento dei ricorsi riguardanti le esecuzioni n. __________8 e __________9;
che per quanto attiene all’esecuzione n. __________8, come osserva a ragione l’Ufficio, si evince dagli atti che in occasione della notificazione del precetto esecutivo avvenuta il 19 ottobre 2022 per il tramite della polizia l’escussa ha interposto opposizione e con decisione del 9 novembre 2022, notificata a RI 1 il giorno seguente mediante posta A+ (invio n. __________), l’PI 4 l’ha rigettata in via definitiva, motivo per cui, contrariamente a quanto preteso nel gravame, la ricorrente risulta essere venuta a conoscenza di siffatto precetto e pertanto il ricorso concernente tale esecuzione è manifestamente infondato;
che per quanto riguarda l’esecuzione n. __________9 emerge dall’incarto dell’organo esecutivo che il 26 settembre 2022 lo Stato del Canton Ticino ha presentato una domanda di proseguire l’esecuzione fondata sull’attestato di carenza di beni n. __________ emesso il 30 giugno 2022, ovvero entro sei mesi dal suo ricevimento, senza dunque la necessità della notifica di un nuovo precetto conformemente all’art. 149 cpv. 3 LEF, sicché il ricorso relativo a tale esecuzione s’avvera pure infondato;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________7 è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________5 è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________0 è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________8 è respinto
Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________9 è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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