AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.2001.415
Data decisione, Autorità: 29.01.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00415-417-418-428-451-458-462-472
Lugano 29 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
I.
a) 26 novembre 2001 della
patr. dall'avv. __________
b) 26 novembre 2001 della
patr. dall'avv. __________
c) 26 novembre 2001 della
patr. dall'avv. __________
d) 29 novembre 2001 della
patr. dall'avv. __________
contro
la decisione 13 novembre 2001 del Consiglio di Stato (n. 5327) che delibera alla __________, la fornitura dell'arredo dei __________ di __________;
viste le risposte:
4 dicembre 2001 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
5 dicembre 2001 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione logistica;
7 dicembre 2001 della __________;
10 dicembre 2001 della __________;
12 dicembre 2001 della __________;
14 dicembre 2001 della __________;
al ricorso della __________ (a)
3 dicembre 2001 della __________;
5 dicembre 2001 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione logistica;
10 dicembre 2001 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
12 dicembre 2001 della __________;
13 dicembre 2001 della __________;
14 dicembre 2001 della __________;
al ricorso della __________ (b)
3 dicembre 2001 della __________;
6 dicembre 2001 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
10 dicembre 2001 della __________;
13 dicembre 2001 della __________;
14 dicembre 2001 della __________;
16 gennaio 2002 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione logistica;
al ricorso della __________ (c)
7 dicembre 2001 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
10 dicembre 2001 della __________;
12 dicembre 2001 della __________;
14 dicembre 2001 della __________;
14 gennaio 2002 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione logistica;
16 gennaio 2002 della __________;
al ricorso della __________ (d)
rispettivamente,
II.
a) 12 dicembre 2001 della
patr. dall'avv. __________
b) 14 dicembre 2001 della
patr. dall'avv. __________
c) 17 dicembre 2001 della
patr. dall'avv. __________
d) 20 dicembre 2001 della
patr. dall'avv. __________
Contro
la decisione 5 dicembre 2001 del Consiglio di Stato (n. 5730), che annulla e sostituisce la decisione 13 novembre 2001 (n. 5327) di cui sopra e delibera nuovamente alla __________, la fornitura dell'arredo dei __________ di __________;
viste le risposte:
17 dicembre 2001 della __________;
18 dicembre 2001 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione logistica;
20 dicembre 2001 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
20 dicembre 2001 della __________;
8 gennaio 2002 della __________;
15 gennaio 2002 della __________;
al ricorso della __________ (a)
18 dicembre 2001 della __________;
20 dicembre 2001 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
20 dicembre 2001 della __________;
20 dicembre 2001 della __________;
11 gennaio 2002 della __________;
16 gennaio 2002 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione logistica;
al ricorso della __________ (b)
19 dicembre 2001 della __________;
20 dicembre 2001 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
20 dicembre 2001 della __________;
8 gennaio 2002 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione logistica;
11 gennaio 2002 della __________;
15 gennaio 2002 della __________;
al ricorso della __________ (c)
24 dicembre 2001 della __________;
27 dicembre 2001 della __________;
7 gennaio 2002 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
11 gennaio 2002 della __________;
14 gennaio 2002 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione logistica;
15 gennaio 2002 della __________;
al ricorso della __________ (d)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Il __________ (FU n. __________ pag. __________) il Consiglio di Stato ha indetto un pubblico concorso secondo le disposizioni del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) per la fornitura dell'arredo dei __________ di __________.
A titolo di "criteri d'aggiudicazione" il capitolato d'appalto e modulo d'offerta (pag. 13) stabiliva che la delibera sarebbe stata fatta "al miglior offerente, tenendo conto del rapporto prezzo / prestazione". Sarebbero inoltre stati "tenuti in considerazione", quali ulteriori criteri, il "rispetto dell'equivalenza delle caratteristiche tecniche dei materiali offerti" e la "documentazione tecnica comprovante le caratteristiche dei materiali offerti".
b. In tempo utile sono state inoltrate le seguenti offerte:
Ditta
Prezzo
fr. 1'484'249.50
fr. 1'494'908.97
fr. 1'561'049.00
fr. 1'562'670.50
fr. 1'585'450.50
fr. 1'638'152.95
fr. 1'744'969.65
c. Prima di valutarle, il committente ha scartato le offerte della __________, perché ha indicato un ribasso non richiesto dal capitolato, della __________, perché ha corretto i prezzi unitari esposti alle posizioni 186 e 186 e della __________, perché ha omesso di indicare i prezzi unitari delle posizioni 902 e 903 e modificato i quantitativi della posizione 902.
d. Con l'aiuto di una commissione esaminatrice, il committente ha poi valutato dal profilo qualitativo le offerte rimaste in gara, confrontandole fra loro sulla base della seguente griglia di ponderazione:
CRITERIO
Percentuali
Punti
Prezzo
Valutazione economica
50%
100%
50.00
Prestazioni
47%
Caratteristiche tecniche
75%
Qualità generale d'esecuzione
40%
14.10
Sistema flessibile
40%
14.10
Valutazione ditta
20%
7.05
Caratteristiche materiali
25%
Design
80%
9.40
Certificazione macchinari / referenze
20%
2.35
Formazione professionale
3%
100%
3.00
Dai voti assegnati dai commissari alle singole offerte, è scaturita la seguente classifica a punti:
Ditta
Valutazione Economica
Qualità generale d'esecuzione
Sistema flessibile
Valutazione ditta
Design
Certificazione macchinari / referenze
Formazione professionale
Totale
massimo punti
50.00
14.10
14.10
7.05
9.40
2.35
3.00
100.00
47.90
12.19
13.66
6.54
2.15
2.00
93.35
50.00
11.31
12.34
6.17
7.54
2.15
2.00
91.51
46.90
12.48
12.34
6.46
8.03
2.15
2.00
90.37
42.90
9.25
9.25
4.55
6.36
1.57
2.00
75.89
Preso atto di tale valutazione, il 13 novembre 2001 il Consiglio di Stato ha scartato le offerte delle ditte __________, __________ e __________ e deliberato la fornitura alla ditta __________.
B. Contro la predetta aggiudicazione sono insorte davanti al Tribunale cantonale amministrativo le ditte menzionate in epigrafe, chiedendone l'annullamento.
a. La __________ ha contestato l'esclusione, ravvisandovi un eccesso di formalismo.
A suo avviso, il ribasso del 6 % (fr. 88'048.--), accordato sul prezzo totale (fr. 1'467'462.--), non potrebbe costituire un motivo di esclusione. Non si tratterebbe in effetti di una posizione aggiunta abusivamente, ma di una semplice trasposizione matematica di un beneficio concesso al committente, che - in alternativa - avrebbe potuto essere inserito nei singoli prezzi. Il divieto di offrire sconti non richiesti, sancito dalle direttive d'esecuzione della LApp, non sarebbe applicabile nell'ambito del CIAP.
b. Analoghe censure sono state sollevate dalla __________.
Dopo aver rilevato che il capitolato per le opere a regia prevedeva le seguenti posizioni:
901 capo operaio h 32 fr. ......
902 operaio qualificato h 42 fr. ......
903 aiuto operaio h 42 fr. ......
l'insorgente ha in sostanza osservato di aver esposto un prezzo unitario di fr. 70.- all'ora per il complesso formato dalle tre posizioni (totale h 116 x fr. 70.- = fr. 8'120.-), perché i suoi dipendenti sono tutti operai specializzati, che vengono retribuiti nella stessa misura.
c. La __________, dal canto suo, ha contestato il peso attribuito in sede di valutazione delle offerte al criterio "design" (80%), negando che possa prevalere sul criterio "certificazione macchinari e referenze" (20%). La qualità del prodotto dovrebbe a suo avviso prevalere sull'estetica. Al criterio della "qualità dell'esecuzione" (40%), soggiunge l'insorgente, non potrebbe inoltre essere attribuito lo stesso peso assegnato al criterio della "flessibilità degli arredi", che è sicuramente meno importante. Dopo aver sollevato ulteriori eccezioni riferite alle modalità di presentazione di un campione, l'insorgente conclude dolendosi di non aver potuto visionare completamente tutti gli atti del concorso.
d. La valutazione operata dal committente è stata pure contestata dalla __________, che - eccepita la carenza di motivazione dell'atto di delibera - ha censurato la mancata indicazione dei criteri di aggiudicazione e dei relativi fattori di ponderazione in sede di bando di concorso. Il criterio costituito dal "rapporto qualità / prezzo" sarebbe insufficiente. Delle ulteriori eccezioni sollevate dall'insorgente in merito all'applicazione concreta dei criteri definiti soltanto dopo la presentazione delle offerte, si dirà semmai più avanti.
C. All'accoglimento dei ricorsi si è opposta la Divisione delle risorse, contestando in dettaglio le tesi delle ricorrenti.
Ad identica conclusione è pervenuta la deliberataria, chiedendo, a sua volta, al Tribunale cantonale amministrativo di respingere le impugnative con argomenti che verranno discussi nei seguenti considerandi.
Le ricorrenti si sono per lo più astenute dall'avversarsi vicendevolmente.
D. Accortosi che il prezzo dell'offerta inoltrata dalla __________, di cui si era tenuto conto in sede di valutazione, ammontava in realtà a fr. 1'596'314.90 e non a fr. 1'585'450.50 come indicato nella decisione impugnata, il 5 dicembre 2001 il Consiglio di Stato ha annullato l'atto di aggiudicazione, sostituendolo con un nuovo provvedimento di delibera a favore della stessa ditta vincitrice, nel quale era menzionato l'importo corretto.
E. Contro questa decisione di rettifica, sono insorte davanti al Tribunale cantonale amministrativo le stesse ricorrenti, riproponendo le tesi e le domande addotte con le precedenti impugnative.
All'accoglimento di questi ulteriori ricorsi si sono nuovamente opposti il Dipartimento del territorio (ULSA) e il Dipartimento delle finanze e dell'economia (Sezione della logistica), ribadendo gli argomenti svolti in precedenza.
Considerato, in diritto
Certa è la legittimazione attiva delle ditte __________ e __________ ad impugnare l'aggiudicazione della commessa alla __________. Altrettanto certa è la qualità delle ditte __________ e __________ ad agire in giudizio contro le decisioni con cui il Consiglio di Stato le ha estromesse dalla gara alla quale hanno partecipato. La legittimazione attiva di queste due ditte a contestare l'aggiudicazione dipende invece dal successo dell'impugnativa interposta contro il provvedimento di esclusione.
I ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine.
1.2. Avendo in pratica il medesimo oggetto, le impugnative possono essere evase sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm) con un unico giudizio (art. 52 PAmm).
Considerato che nel termine assegnato per la risposta il Consiglio di Stato ha annullato la decisione impugnata, emanandone una nuova, ben si può ammettere che i primi quattro ricorsi (sub A) siano diventati privi d’oggetto e che il giudizio debba vertere unicamente sulla decisione 5 dicembre 2001 (n. 5730), sostanzialmente identica alla precedente, con cui lo stesso Governo, rettificato l’importo dell’offerta inoltrata dalla __________, ha nuovamente aggiudicato la commessa alla __________.
Anche le decisioni di aggiudicazione devono essere convenientemente motivate. Per essere adeguata, la motivazione deve fornire una spiegazione ragionevole delle valutazioni operate sulle offerte inoltrate dai singoli concorrenti in modo che questi possano confrontarle fra loro e sollevare eventuali contestazioni. La motivazione può anche essere succinta e fare riferimento ad altri atti, in particolare alla documentazione prodotta dai partecipanti. I destinatari della decisione devono tuttavia essere posti nella condizione di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso.
Eventuali carenze di motivazione possono essere sanate davanti all'istanza di ricorso. A tal fine occorre tuttavia che il committente adduca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti da questi addotti soltanto in sede di osservazioni al ricorso.
2.2. In concreto, il Consiglio di Stato ha giustificato la controversa delibera richiamandosi al rapporto di ponderazione 19 settembre 2001 allestito dalla Sezione della logistica ed al successivo rapporto 17 ottobre 2001 del progettista.
Le ricorrenti __________ ed __________ hanno eccepito la sufficienza di questa motivazione. Con le osservazioni ai ricorsi, l'autorità ha ulteriormente giustificato il provvedimento censurato. Le ricorrenti si sono limitate a prendere atto delle ulteriori spiegazioni addotte dal committente, rinunciando per atti concludenti a replicare. Se ne deve pertanto dedurre che le denunciate carenze di motivazione, ove sussistessero, siano state sanate dalle spiegazioni fornite dal Consiglio di Stato in questa sede.
3.2. Al fine di evitare di incorrere in un diniego di giustizia formale, nell'esame della correttezza e della sufficienza delle offerte inoltrate il committente deve comunque rispettare il divieto di formalismo eccessivo.
Nell'ambito dell'aggiudicazione di commesse pubbliche, costituisce in particolare un eccesso di formalismo imporre ai concorrenti il rispetto di prescrizioni di gara prive di utilità pratica, che oggettivamente ostacolano senza valida ragione il conseguimento degli obbiettivi perseguiti dal pubblico concorso (Galli/Lehmann/Rechsteiner, op. cit., n. 323; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 80 B IV).
3.3. In concreto, il Consiglio di Stato ha escluso l'offerta inoltrata dalla __________, perché questa concorrente ha offerto sul prezzo totale uno sconto del 6%, non previsto dal capitolato d'appalto e modulo d'offerta.
Il provvedimento si riallaccia in pratica alle direttive dipartimentali d'esecuzione dell’or abrogata LApp, che imponevano di escludere dall'aggiudicazione le offerte contenenti proposte di sconto non previste dagli atti del concorso (RDAT 1996 II n. 40 consid. 6). Esso si allinea inoltre all’art. 33 cpv. 1 cifra 7 RLCPubb, che - pur non essendo applicabile ai concorsi retti dal CIAP - traduce in norma vincolante il principio secondo cui le offerte non conformi alle prescrizioni di gara devono essere escluse dall'aggiudicazione (RDAT 1998 I n. 48 consid. 3.1), indipendentemente dal fatto che la difformità consista in un'insufficiente compilazione del modulo d'offerta o nell'aggiunta di posizioni non previste dal capitolato d'appalto.
L'esclusione dell'offerta non regge alla critica.
La documentazione di gara non sollecitava invero i concorrenti ad offrire un ribasso globale. Tanto meno prevedeva una posizione al riguardo. Ciò non basta tuttavia per affermare che l'offerta contemplante un ribasso non previsto dal capitolato d'appalto non corrisponda alle condizioni del concorso.
Contrariamente a quanto assume il committente, il ribasso accordato sul prezzo globale può, in effetti, essere considerato come la semplice risultante di riduzioni di prezzo concesse, ma non esplicitate, sui prezzi esposti alle singole posizioni. La riduzione di prezzo non costituisce uno sconto, ma un ribasso (cfr. sulla differenza tra sconto e ribasso DTF 118 II 64; RDAT 1993 I n. 12 consid. 6; BR 2001 II 59; Gauch, Der Werkvertrag, IV. ed., n. 1232 seg.). A differenza dello sconto, essa non dipende dalle disposizioni del committente. Non rappresenta quindi una posizione supplementare, aggiunta illegittimamente dalla ricorrente in contrasto con le prescrizioni di gara. La sua ammissione, contrariamente a quanto assumono il committente e la __________, non discrimina minimamente gli altri concorrenti, che erano liberi di offrire a loro volta un ribasso, esplicitato sull'importo totale dell'offerta od implicitamente conglobato nelle singole posizioni. La riduzione di prezzo, accordata sotto forma di semplice ribasso sul prezzo totale, non impedisce nemmeno al committente di procedere ad un confronto analitico dei prezzi esposti dalle diverse offerte, ben potendosi applicare, senza particolari difficoltà, al prezzo esposto dalla ricorrente ad ogni singola posizione la percentuale di ribasso accordata sul prezzo complessivo.
Nella misura in cui contesta l'esclusione dell'offerta il ricorso della __________ va quindi accolto, annullando l'aggiudicazione siccome lesiva del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'eccesso di formalismo.
3.4. Analoghe considerazioni valgono per il ricorso inoltrato dalla __________.
Il Consiglio di Stato, in sostanza, ha escluso l’offerta di questa ditta perché invece di indicare la retribuzione oraria prevista per i lavori a regia secondo la qualifica della manodopera prescritta dalle posizioni 901 - 903 (capo operaio, operaio qualificato ed aiuto operaio non apprendista) espone una retribuzione unica di fr. 70.00 all'ora, disponendo la ricorrente soltanto di operai qualificati remunerati allo stesso modo.
Contrariamente a quanto assume il committente, questa ricorrente non ha compilato l'offerta in modo incompleto. Tanto meno ha aggiunto posizioni non previste dal capitolato. Essa ha soltanto indicato che le ore a regia preventivate dal committente (116) sarebbero state coperte da dipendenti retribuiti con il medesimo stipendio. Non avendo a disposizione le categorie di manodopera previste dal capitolato, la __________ non poteva del resto agire diversamente. La sua offerta va quindi intesa come se la ricorrente avesse previsto di fatturare le prestazioni del capo operaio allo stesso modo di quelle dell'aiuto operaio. Non essendo obbligata ad operare artificiose distinzioni a livello di retribuzione dei suoi dipendenti e prevedendo, d'altro canto, l'impiego di personale qualificato, l'esclusione della sua offerta si configura pertanto come una violazione del divieto di formalismo eccessivo. Diversa sarebbe ovviamente stata la conclusione se la ricorrente avesse offerto l'impiego di semplici aiuti operaio.
Anche il ricorso della __________, in quanto rivolto contro l'estromissione della sua offerta, va pertanto accolto.
L'esigenza di fissare i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 cpv. 2 lett. c CIAP). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati preventivamente già in sede di pubblicazione del bando, al fine di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta.
A tal fine, non basta che i criteri di aggiudicazione siano prestabiliti già al momento dell'apertura del concorso, ma occorre che sia preventivamente fissato anche il loro ordine d'importanza. Al pari della preventiva determinazione dei criteri di aggiudicazione, anche la predeterminazione del loro ordine d'importanza serve a circoscrivere la libertà del committente di attribuire a tali criteri un peso fissato a posteriori allo scopo di giustificare una determinata scelta. Da questa considerazione deriva che l'obbligo di prestabilire l'ordine d'importanza dei criteri di aggiudicazione non si limita alla semplice definizione di una scala gerarchica, ma comprende necessariamente anche la determinazione del peso specifico attribuito ad ogni singolo criterio. Principio, questo, che la giurisprudenza e la dottrina hanno ormai da tempo sancito (DTF 125 II 100 seg. consid. 3c e rimandi).
4.2. Nel caso in esame, capitolato d’appalto e modulo d’offerta ha indicato quale criterio di aggiudicazione il "rapporto prezzo / prestazione". Ha inoltre aggiunto, a titolo di criteri supplementari, che sarebbero stati tenuti in considerazione "il rispetto dell'equivalenza delle caratteristiche tecniche dei materiali offerti" e la "documentazione tecnica comprovante le caratteristiche dei materiali offerti".
Ora, il rapporto prezzo / prestazione non costituisce di per sé un criterio di aggiudicazione concretamente utilizzabile ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tale rapporto si prefigura soltanto come una generica designazione del risultato al quale deve tendere la valutazione delle offerte operata sulla base di specifici criteri di aggiudicazione, scelti in funzione delle particolarità della commessa e degli obbiettivi perseguiti dal committente. Maggiore utilità e concretezza è data dai criteri supplementari, riferibili alla qualità, che il capitolato menziona accanto al generico criterio del rapporto prezzo / prestazione. Anche questi parametri di valutazione sono tuttavia vaghi ed indeterminati. Dagli stessi si può soltanto dedurre che il committente avrebbe valutato le offerte anche in base alle caratteristiche - tecniche e non - dei materiali offerti, appoggiandosi alla documentazione prodotta dai concorrenti. Non è tuttavia dato di sapere quali fossero le caratteristiche ritenute rilevanti dal committente ai fini della valutazione delle offerte.
Ancor meno si può poi desumere dal capitolato circa l'ordine d'importanza che il committente ha attribuito a questi criteri qualitativi rispetto al prezzo. Criteri in ordine ai quali ha pure omesso di sollecitare i concorrenti a fornire indicazioni atte a permettergli di operare una valutazione oggettiva delle offerte.
Orbene, la mancata attribuzione di un fattore di ponderazione ai criteri di aggiudicazione fissati dal bando, aggravata dalla carente richiesta delle informazioni necessarie per applicare tali criteri alle offerte inoltrate, costituisce un difetto essenziale, che di per sé implicherebbe l'annullamento della delibera.
Le ricorrenti hanno tuttavia partecipato al concorso senza eccepire tale omissione mediante impugnazione del bando. Trattandosi di un difetto abbastanza palese, le cui conseguenze potevano essere previste senza eccessive difficoltà, è quantomeno discutibile che possano prevalersene in sede di ricorso contro l'aggiudicazione. Il principio della buona fede esclude invero la possibilità di proporre contro le decisioni di aggiudicazione eccezioni che non sono state sollevate mediante impugnazione del bando (cfr. DTF 125 I 203 consid. 3a; nonché Praxis des Bundesgerichts, 2000, n. 134 consid. 3e).
Ai fini del presente giudizio, la questione a sapere se si debba negare alle ricorrenti, che hanno partecipato senza obiezioni ad un concorso difettoso, la possibilità di contestare la delibera per i vizi che hanno omesso di eccepire tempestivamente, può comunque restare indecisa, poiché, anche in caso di risposta affermativa, non si può in nessun caso impedire loro di impugnare con successo il provvedimento per inconferente applicazione dei criteri di aggiudicazione prestabiliti in modo vago e sommario.
Emerge in effetti chiaramente dagli atti che il Consiglio di Stato ha deliberato la commessa alla resistente __________ sulla base di criteri, quali la formazione professionale degli apprendisti o la valutazione della ditta, che per nulla o ben difficilmente possono essere ricondotti alle caratteristiche (tecniche) dei materiali offerti, menzionate dal capitolato a titolo di criterio complementare di aggiudicazione. Il committente non si è quindi limitato a precisare a posteriori dei criteri di aggiudicazione prestabiliti, fissandone i relativi coefficienti di ponderazione, ma ha stabilito criteri nuovi, di cui non è stata nemmeno indirettamente preannunciata la rilevanza.
Siffatto modo di procedere non può essere tollerato. Anche ammettendo che le ricorrenti abbiano accettato il rischio di partecipare ad una gara viziata ab initio, perché indetta senza preventivamente indicare i criteri di aggiudicazione ed i rispettivi fattori di ponderazione, la gravità dei difetti esclude che si possa emendare questa crassa lesione del principio della trasparenza semplicemente concedendo alle concorrenti la possibilità di impugnare, nell'ambito di un ricorso contro l'aggiudicazione, la congruenza e l’adeguatezza dei parametri di giudizio fissati a posteriori.
Ne discende che anche da questo profilo la delibera non resiste alle critiche delle ricorrenti __________ e __________.
Con l'emanazione del giudizio di merito le domande di concessione dell'effetto sospensivo diventano prive d'oggetto.
La tassa di giustizia è posta a carico della __________ proporzionalmente al suo grado di soccombenza, ritenuto che lo Stato ne va esente. Le ripetibili sono invece suddivise in parti uguali fra lo Stato e l'aggiudicataria.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 6, 7, 15 CIAP; § 28 DirCIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Le ripetibili di fr. 1'500.- a ciascuna delle ricorrenti sono suddivise in parti uguali fra lo Stato e la __________.
La tassa di giustizia è a carico della __________ nella misura di fr. 1'000.--.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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