AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.131
Data decisione, Autorità: 16.05.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.00131
Lugano 16 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 marzo 2002 della
contro
la decisione 20 marzo 2002 (n. 1248) del Consiglio di Stato, che esclude la ricorrente dall'aggiudicazione nel concorso indetto per le opere da pittore occorrenti al __________ dell'__________ di __________;
viste le risposte:
24 aprile 2002 della __________;
25 aprile 2002 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA);
26 aprile 2002 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della logistica;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 9 novembre 2001 il Consiglio di Stato ha indetto per il tramite del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia (DFE) un pubblico concorso assoggettato alla LCPubb per l'aggiudicazione delle opere da pittore occorrenti all'__________ - __________ a __________ (FU n. __________ pag. __________);
che alla posizione 3.2. il capitolato d'appalto e modulo d'offerta chiedeva ai concorrenti di allegare le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei seguenti tributi di legge:
· AVS/AI/IPG
· SUVA o istituto analogo
· Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia
· Cassa pensione LPP
· Contributi professionali (Associazione, Commissione paritetica o sindacato)
· Imposte alla fonte
· Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato
precisando che la mancata produzione anche di un solo documento avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dall'aggiudicazione;
che al concorso hanno preso parte 14 ditte, fra cui la ricorrente con un'offerta di fr. 93'489.85;
che, valutate le offerte pervenutegli, il 20 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha deliberato i lavori alla __________, scartando l'offerta della ricorrente, che aveva omesso di produrre la dichiarazione attestante il pagamento delle imposte comunali;
che contro questa decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale di essere "reintegrata nel suo diritto di partecipazione al concorso"; in via subordinata postula invece l'annullamento dell'aggiudicazione;
che l'insorgente sostiene di aver prodotto tutti i documenti richiesti dal capitolato; contesta inoltre la valutazione dell'offerta vincente operata dall'Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA) sulla base dei criteri di aggiudicazione;
che il ricorso è avversato dall'ULSA e dalla __________ con argomenti che verranno semmai discussi nei seguenti considerandi;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che la ricorrente, partecipante al concorso, è di principio legittimata ad impugnare la decisione con cui il Consiglio di Stato l'ha esclusa dall'aggiudicazione; potrà essere ammessa a contestare la delibera soltanto se la sua estromissione risulterà ingiustificata;
che con questa riserva il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb i concorrenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo; il committente, soggiunge la norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cpv. 2);
che giusta l'art. 30 cpv. 1 RLCPubb, "all'offerta devono essere allegate le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:
AVS/AI/IPG;
SUVA o istituto analogo
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
Cassa pensione (LPP);
Contributi professionali;
Imposte alla fonte;
Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato.";
che di identico tenore è la clausola 3.2 del capitolato d'appalto;
che la clausola succitata avvertiva inoltre i concorrenti che "la mancata presentazione con l'offerta, anche di un solo documento richiesto" avrebbe comportato "l'immediata esclusione della stessa dal concorso";
che la ricorrente, contrariamente a quanto sostiene, ha omesso di presentare la dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamento delle imposte comunali;
che perfettamente conforme al diritto ed alle condizioni di gara appare pertanto la decisione del Consiglio di Stato di escluderla dal concorso;
che una diversa conclusione si tradurrebbe in un'inammissibile disattenzione della succitata clausola del capitolato, che la ricorrente ha omesso di contestare quando ne ha avuto l'occasione;
che, resistendo l'esclusione alle critiche dell'insorgente, non mette conto di esaminare la legittimità della delibera;
che stando così le cose, il ricorso, manifestamente infondato, va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 36, 37 LCPubb; 30 RLCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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