AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2023.25
Data decisione, Autorità: 28.09.2023, CDP
Titolo: Conferma di una curatela di rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio
Incarto n. 9.2023.25
Lugano 28 settembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio
giudicando sul reclamo del 11 febbraio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 gennaio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. La situazione di RE 1 (1993) è stata segnalata dalla curatrice della madre con scritto 14 febbraio 2022 allegato al rendiconto per il 2021. Essa in particolare ha precisato di ritenere necessaria una misura di protezione a suo favore, informando che egli viveva con la madre da circa due anni, in un contesto di isolamento, senza lavorare, senza percepire rendite e senza contribuire alle spese quotidiane.
B. Dopo aver verificato la situazione debitoria di RE 1 e constatato esecuzioni per fr. 23'808.69 e attestati di carenza beni per fr. 24'895.75, l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha tenuto un’udienza il 22 febbraio 2022 alla presenza del membro permanente e dell’interessato a cui sono state spiegate le possibili misure di protezione ed è stato chiesto di eventualmente indicare una persona di sua fiducia. Egli si è opposto all’istituzione di qualsiasi misura, precisando di non avere persone di fiducia da designare e chiarendo di non essere in cura da nessun medico. Si è pure impegnato a produrre un certificato medico che attesti di non necessitare alcuna misura di protezione.
C. Il 29 marzo 2022 l’Autorità di protezione ha presentato CURA 1 a RE 1, disposto ad assumere il mandato di curatore. L’interessato ha ribadito il suo disaccordo nei confronti dell’istituzione di una misura di protezione “estesa” ma di accettare la scelta dell’Autorità, come pure di non avere obiezioni relative alla persona del curatore.
D. Con scritto 7 aprile 2022 l’Autorità di protezione ha chiesto a RE 1 l’autorizzazione ad assumere informazioni presso i suoi medici curanti. Nel formulario prestampato l’interessato ha indicato di non svincolare i medici dal segreto medico e di non conferire il consenso all’istituzione della misura, che ritiene “ingiusta e illegale”.
E. Con decisione cautelare del 23 maggio 2022 l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio a favore di RE 1, nominando quale curatore CURA 1. Contestualmente ha conferito mandato al Servizio psico-sociale di __________ per una perizia psichiatrica.
F. Il servizio psico-sociale ha trasmesso la sua relazione peritale il 23 agosto 2022, concludendo di ritenere necessaria l’istituzione di una curatela di rappresentanza a favore di RE 1, che soffre di un disturbo della personalità misto con tratti schizoidi, suscettibile di scarsi cambiamenti. Il 21 settembre 2022 l’interessato ha preso posizione sulla perizia, ritenendola errata e incompleta.
G. RE 1 è stato nuovamente sentito in un’udienza avvenuta il 3 novembre 2022, nella quale ha ribadito di non ritenere opportuna l’istituzione di una curatela. CURA 1 ha osservato di considerare necessaria una curatela di rappresentanza ma non amministrativa, nel caso in cui l’assistenza si occupasse direttamente di saldare il canone di locazione e il premio della cassa malati, in quanto la rimanenza corrisponderebbe allo spillatico. L’Autorità di protezione ha pertanto proposto di mantenere per un periodo limitato nel tempo la misura in essere ed eventualmente in seguito sostituirla con una curatela di rappresentanza. RE 1 ha chiesto di istituire una curatela di sostegno, chiarendo che in tal caso sarebbe stato d’accordo che il curatore non fosse sostituito. In caso contrario desiderava invece cambiare curatore.
H. Con decisione 12 gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha confermato la decisione cautelare del 23 maggio 2022 e di conseguenza l’istituzione di una curatela di rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio ai sensi dei combinati disposti degli art. 394 cpv. 1 e 395 cpv. 1 CC, affidando compiti precisi al curatore, riconfermando il mandato a CURA 1. Nella medesima decisione l’Autorità di protezione ha chiesto all’Autorità regionale di protezione __________ di assumere al più presto la misura, alla crescita in giudicato, in ragione del cambio di domicilio dell’interessato.
I. Contro la suddetta decisione è insorto RE 1 con reclamo 13 febbraio 2023, chiedendo che sia annullata e sostituita dall’istituzione di una curatela di sostegno. Egli nega di necessitare della misura emanata a suo favore e contesta il contenuto della perizia psichiatrica, ritenendo di avere semmai bisogno di assistenza in un eventuale procedimento giudiziario nei confronti del suo precedente datore di lavoro.
J. Il 1 marzo 2023 il curatore CURA 1 ha presentato le proprie osservazioni al reclamo, chiarendo che RE 1 dispone ora di una propria abitazione, beneficia del sostegno sociale ed è coinvolto in un progetto dell’Ufficio Inserimento. Il curatore riferisce di aver notato un “grande e positivo cambiamento nel suo approccio alla vita e al suo futuro”, indicando che condividerà con l’Autorità di protezione una proposta di cambiamento della misura di protezione con una curatela di sostegno “non appena si concretizzerà un percorso professionale funzionale e duraturo”.
K. Con osservazioni 6 marzo 2023 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del reclamo, precisando di ritenere adeguata la curatela istituita, in considerazione della delicata situazione in cui si trova RE 1. In virtù della perizia psichiatrica eseguita, risulta necessario un aiuto di tipo personale e gestionale e appare difficile esprimersi sulla possibile evoluzione. L’Autorità di prima istanza conclude quindi specificando di avere in ogni caso il compito di riesaminare periodicamente la situazione per eventualmente adeguare la misura di protezione e che procederà in tal senso, rivalutando i bisogni dell’interessato.
L. RE 1 ha inoltrato la replica il 16 marzo 2023. Egli ribadisce quanto sostenuto nel reclamo, ritenendo che l’istituzione della curatela non sarebbe a suo favore ma avrebbe causato un peggioramento delle sue condizioni. Afferma di essere vittima di pregiudizi, che la perizia eseguita sarebbe “sbagliata o almeno molto parziale”, di aver sempre lavorato e che a torto ha pensato che l’Autorità di protezione avrebbe potuto aiutarlo a risolvere una vertenza con il suo ex datore di lavoro. Chiede infine, nel caso in cui non si possa istituire una curatela di sostegno, di “annullare l’intera procedura”.
M. L’Autorità di protezione il 3 aprile 2023 in duplica ha confermato le precedenti osservazioni e sostenuto che le rimostranze di RE 1, che ritiene ingiustificate, dimostrerebbero che egli “non ha completa critica della propria situazione”, “essendo incline ad addossare a terzi -siano essi autorità o altri- la responsabilità”.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Con la decisione 12 gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha confermato la decisione cautelare 23 maggio 2022 e istituito a favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio (art. 394 e 395 CC), con le seguenti sfere di compiti (disp. 1):
a. se del caso, provvedere a una situazione abitativa o a un alloggio adeguati e rappresentare l’interessato in tutti gli atti necessari a questo proposito;
b. se del caso, occuparsi dello stato di salute dell’interessato e assicurargli una sufficiente assistenza medica, anche rappresentandolo in tutti i provvedimenti necessari a questo scopo;
c. promuovere il suo benessere sociale e rappresentarlo in tutti i provvedimenti necessari a questo scopo;
d. rappresentarlo nel disbrigo degli affari amministrativi, in particolare anche nelle relazioni con le autorità, uffici, banche, Posta, assicurazioni (sociali), altri istituti privati;
e. rappresentarlo nel disbrigo degli affari finanziari, in particolare amministrare con diligenza il suo reddito e il suo patrimonio.
Quale curatore è stato designato CURA 1 (disp. 2), con il compito di:
f. allestire l’inventario dei beni (art. 405 cpv. 2 CC);
g. chiedere un addatamento della misura in caso della modifica delle circostanze (art. 414 CC);
h. consegnare il rendiconto finanziario ed il rapporto annuali entro la fine di febbraio di ogni anno (art. 24 ROPMA);
i. chiedere i consensi di cui all’art. 416 CC, se necessario.
Con il proprio reclamo RE 1 si oppone alla misura di protezione istituita a suo favore e confermata con la decisione impugnata, contestando l’opportunità e la necessità della stessa. Egli specifica di aver svolto il servizio militare e di aver lavorato molti anni e critica le risultanze della valutazione peritale, che a suo dire si basa su atti dell’Autorità di protezione e non tiene conto di una perizia eseguita a 19 anni al reclutamento, dalla quale non è emerso nessun disturbo della personalità. In sede di replica precisa di non avere fiducia nel curatore, che attribuirebbe a torto all’intervento dell’Autorità di protezione presunti miglioramenti della situazione.
L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
Cause della curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2017, inc. 9.2017.118 consid. 4.1-4.3; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).
Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).
Per quanto riguarda l’ampia nozione di analogo stato di debolezza, la dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erw.Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 17).
L’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; BSK Erw.Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam. Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 20).
4.1. In generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle condizioni, l’Autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela di sostegno, rispetto ad esempio ad una curatela generale (cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op. cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc. 9.2013.175).
Giusta l’art. 391 cpv. 1 CC l’Autorità di protezione definisce le sfere di compiti della curatela secondo i bisogni dell’interessato. Le sfere di compiti riguardano la cura della persona, gli interessi patrimoniali o le relazioni giuridiche (cpv. 2).
4.2. Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine, l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432; BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 27; CommFam, Meier, ad art. 390 CC n. 27; COPMA, op. cit., 5.12 pag. 138).
4.3. Ai sensi dell'art. 394 CC, se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di rappresentanza (cpv. 1); l'Autorità di protezione può limitare di conseguenza l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (cpv. 2); anche se non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato dagli atti del curatore (cpv. 3). In virtù dell'art. 395 cpv. 1 CC, se istituisce una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni, l'Autorità di protezione designa i beni che devono essere amministrati dal curatore; può porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del reddito o del patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di reddito e patrimonio.
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
Nel caso concreto, la misura di protezione è scaturita dalla segnalazione della curatrice della madre di RE 1 e dopo un accertamento della situazione e averlo sentito. Considerato in particolare che egli abitava con la madre senza esercitare nessuna attività, senza alcun guadagno, senza partecipare alle spese e in una situazione di isolamento e di indebitamento (esecuzioni e ACB), l’Autorità di prima istanza ha ritenuto dapprima necessaria l’istituzione in via cautelare, con decisione 23 maggio 2022, di una curatela di rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio, conferendo nel contempo mandato al Servizio psico-sociale di __________ per una perizia psichiatrica. Preso atto delle risultanze della perizia 23 agosto 2022, l’Autorità di protezione ha quindi confermato la misura con la decisione del 12 gennaio 2023, qui contestata. Dalla valutazione peritale agli atti emerge che RE 1 è affetto da un “disturbo di personalità misto con tratti schizoidi (ICD-10 GM F61)”, che è tale da non consentirgli di provvedere ai propri interessi dal punto di vista sia personale che gestionale e che “la prognosi è scarsa trattandosi di un disturbo durevole nel tempo, suscettibile di limitati cambiamenti”. In sede di osservazioni al reclamo, l’Autorità di prime cure ha ribadito la necessità di mantenere la misura, anche solo per un periodo limitato nel tempo, per permettere all’interessato di ristabilire e stabilizzare la propria situazione, già migliorata almeno dal punto di vista abitativo. Quanto alla perizia, l’Autorità di protezione ha osservato che dalla stessa risulta una difficoltà per la perita di esprimersi sulla possibile evoluzione in quanto essa specifica che “potrebbe accadere che il paziente riesce ad attivarsi, trovare un lavoro, andare a vivere da solo se possibile e recuperare quindi una buona funzionalità o potrebbe avere bisogno di un sostegno e tutela costanti nel futuro”. Secondo la perita la situazione “sarebbe da rivalutare nei prossimi anni in base all’evoluzione”, mentre anche l’Autorità di protezione ha precisato un riesame periodico dell’idoneità della misura istituita rientra nei suoi compiti. In sede di duplica l’Autorità di prime cure ha pure evidenziato che RE 1 “non ha completa critica della propria situazione, essendo incline ad addossare a terzi -siano essi autorità o altri- la responsabilità”.
Il curatore, pur descrivendo nelle proprie osservazioni al reclamo un miglioramento della situazione sia personale che gestionale, ha confermato l’esigenza della misura di protezione. In particolare ha illustrato alcuni risultati ottenuti in quanto RE 1 ha potuto disporre di una propria abitazione e beneficiare del sostegno sociale, oltre ad essere coinvolto in un programma dell’Ufficio Inserimento. Osservando pertanto un “grande e positivo cambiamento nel suo approccio alla vita e al suo futuro” CURA 1 ha affermato che se successivamente si concretizzerà un progetto professionale duraturo, proporrà lui stesso un cambiamento della misura di protezione con una curatela di sostegno.
Secondo questo giudice, sulla scorta degli elementi agli atti, la misura di protezione confermata nella decisione impugnata è appropriata a tutelare gli interessi di RE 1, la cui necessità di aiuto emerge con evidenza ed è pure avvalorata dai risultati positivi già ottenuti. Dal canto suo RE 1 non ha mai dimostrato (né nella procedura di primo grado né nella presente) la fondatezza delle proprie critiche, che appaiono generiche e ingiustificate. Il tenore dei suoi numerosi scritti attesta invece una problematica che nemmeno l’interessato nega. In alcuni dei numerosi messaggi di posta elettronica agli atti egli ammette pure di aver beneficiato dell’intervento dell’Autorità di protezione e del curatore (ad esempio nello scritto del 30 dicembre 2022, ore 14:54, indirizzato all’Autorità di protezione, in cui afferma: “… riconosco che ho sbagliato molto, che probabilmente mi serve aiuto per davvero e arp potrebbe aiutarmi. Non mi servono ricoveri ho farmaci ma solo psicoterapia. La soluzione che ho pensato io è questa, vado psicologo e firmo la rinuncia al segreto medico, ricomincio a lavorare poi vedo come va. La curatela al momento può restare così e vedremo in futuro quando e come sarà un buon momento per toglierla”).
Nelle circostanze concrete, l’istituzione della curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio resiste pertanto alle critiche del reclamante e va confermata, in quanto idonea a proteggere i suoi interessi, necessaria e proporzionata. Ciò che in ogni caso non esclude una rivalutazione regolare (anche attraverso i rapporti del curatore) tesa a consentire all’Autorità di protezione eventuali modifiche, come da lei stessa precisato in più occasioni.
A titolo abbondanziale si rileva infine che una misura di amministrazione di sostegno (art. 393 CC), che RE 1 chiede di istituire, può essere presa in considerazione esclusivamente con il consenso dell’interessato. Di conseguenza, oltre a non rivelarsi idonea per i motivi che precedono, non emerge palesemente nemmeno dal reclamo un accordo dell’interessato, che da sempre nega l’esigenza di qualsiasi misura di protezione e non sembra nemmeno averne capito la funzione (“chiedo che venga annullata questa decisione e sostituita con un curatore di sostegno, figura che comunque non mi serve ma magari può assistermi nell’ottenere giustizia con la posta” -ex datore di lavoro, ndr-).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è respinto.
Non si prelevano tasse e spese di giustizia.
Notificazione:
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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