AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2023.65
Data decisione, Autorità: 05.10.2023, CDP
Titolo: Revoca curatela
Incarto n. 9.2023.65
Lugano 5 ottobre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda la curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni
giudicando sul reclamo del 2 maggio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 31 marzo 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Con decisione 15 gennaio/3 maggio 2021 l’Autorità regionale di protezione __________ ha istituito a favore di RE 1 (1972) una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio e nominato la signora __________ quale curatrice.
B. Il 31 marzo/ 1 aprile 2023 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha assunto la misura di protezione trasferita dall’Autorità regionale di protezione __________, respinto la richiesta di RE 1 di revoca della curatela e sostituito la curatrice, nominando il __________, con effetto dal 1° aprile 2023. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
C. Contro la suddetta decisione è insorta RE 1 con reclamo 2/3 maggio 2023. Essa ne chiede l’annullamento e postula la revoca della curatela, ritenendo inesatto l’accertamento dei fatti e non sufficientemente motivata la decisione, che non terrebbe conto di un certificato medico dal quale risulterebbe che la misura non sia più necessaria. L’interessata chiede infine di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
D. Tramite osservazioni 10/11 maggio 2023 il curatore CURA 1 ha chiarito di aver conosciuto RE 1 in occasione di un’udienza indetta prima della decisione impugnata. Egli si dice sorpreso delle spese che deve sostenere RE 1 a fronte delle sue entrate e ritiene che la misura di protezione andrebbe incrementata, in ragione della sua situazione psichica.
E. L’Autorità di protezione ha presentato le osservazioni il 17/22 maggio 2023, chiedendo di respingere il reclamo. Chiarisce di non ritenere che il certificato medico presentato dall’interessata sia sufficiente per giustificare la revoca della misura di protezione, mentre la situazione concreta e l’assenza di miglioramenti dal momento della sua istituzione ne motiverebbe il mantenimento.
F. Con replica 19/20 giugno 2023 RE 1 precisa che le difficoltà sarebbero conseguenti all’improvviso decesso del suo compagno, avvenuto in circostanze violente e che è stato oggetto di articoli sui mass media. Sostanzialmente ritiene ingiustificato che l’Autorità di protezione non abbia tenuto conto del parere della sua psichiatra curante, dottoressa __________, espresso nel certificato medico prodotto.
G. L’Autorità di protezione non ha presentato alcuna duplica.
H. A complemento dell’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e dell’assistenza giudiziaria, in data 18/21 agosto 2023 l’avv. PR 1 ha presentato la propria nota d’onorario per prestazioni dal 20 marzo al 1° agosto 2023.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Con la decisione 12 gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha assunto la curatela istituita dall’Autorità regionale di protezione __________ (disp. 1), respinto la richiesta di revoca presentata da RE 1 l’8 marzo 2023 (disp. 2), revocato il mandato alla precedente curatrice assegnandole un termine per presentare il rendiconto e rapporto morale (disp. 3 e 4 e 5), nominato CURA 1 quale nuovo curatore a partire dal 1 aprile 2023 (disp. 6), limitato i diritti di RE 1 quanto all’accesso a un conto che verrà aperto a suo favore e relativamente all’apertura della corrispondenza relativa al mandato (disp. 7). La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva (disp. 11).
RE 1 si oppone alla decisione, chiedendo anche a questo giudice di decidere la revoca della curatela, ritenendo che l’Autorità di protezione non avrebbe tenuto conto di tutti gli elementi per la valutazione delle sue condizioni, in particolare di un certificato medico della dr. med. __________, prodotto a dimostrazione della sua situazione, secondo il quale non necessiterebbe più di una misura di protezione. In sede di replica sostiene che il disagio che ha giustificato l’istituzione della curatela sarebbe stato causato dall’improvviso decesso in circostanze violente del suo compagno, ma che attualmente non sarebbero più dati motivi per mantenere la misura. RE 1 non ha chiesto la restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo e di conseguenza nel frattempo la decisione ha esplicato i suoi effetti.
L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di protezione degli adulti la istituisce se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).
Ai sensi dell’art. 399 cpv. 2 CC l’autorità di protezione degli adulti revoca la curatela su domanda dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio appena non vi sia più motivo di mantenerla. La misura dev’essere tolta quando non appare più necessaria, in applicazione del principio di proporzionalità, ciò che può dipendere da circostanze di fatto ma pure da un apprezzamento diverso da parte dell’Autorità (Meier, CommFam Protection de l'adulte, n° 15 ad. art. 399 CC; Steinauer/Fontoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, pag. 555 no. 1258).
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
La revoca di una misura di protezione presuppone che le cause che l’hanno giustificata non siano più date. Nel caso concreto, dagli atti risulta che l’Autorità di protezione ha accertato le condizioni di RE 1 e valutato in che misura siano cambiate dal momento dell’istituzione della curatela. La sua situazione economica presentava, il 19 ottobre 2022, 34 attestati di carenza beni per un totale di fr. 48'217.35, ciò che nel reclamo non è contestato. Anzi l’interessata, per giustificare la sua richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria, precisa di essere “completamente a carico dello Stato”. Al proposito, CURA 1 nelle osservazioni al reclamo si dice sorpreso degli oneri che deve sopportare RE 1 per la locazione, gli abbonamenti telefonici, l’auto e il possesso di due cani. Quanto alla situazione personale, dagli atti emerge che, contrariamente a quanto sostiene l’interessata in replica, la curatela non è stata istituita esclusivamente a seguito del grave lutto che l’ha colpita, bensì anche per una situazione medica che non era nuova. Nella relazione presentata il 29 novembre 2020 contestualmente all’istituzione della curatela dalla dr. med. __________ (psichiatra curante dell’interessata) risulta che essa “è affetta da una sindrome depressiva ricorrente (…), il disturbo depressivo e la sintomatologia ansiosa connessa la limita nell’occuparsi delle questioni burocratiche amministrative e spesso anche delle situazioni inerenti le sue condizioni di salute”. Per giustificare la propria richiesta di revoca della curatela RE 1 ha poi prodotto uno scritto del 1 febbraio 2023 nel quale la medesima psichiatra si limita succintamente a certificare “che, dal profilo medico-psichiatrico, per la summenzionata paziente non esiste alcuna controindicazioni alla sospensione misure curatelare”. Secondo l’Autorità di protezione tale dichiarazione non è sufficiente a dimostrare un sostanziale cambiamento delle condizioni dell’interessata dal momento dell’istituzione della misura di protezione. In particolare fa riferimento a quanto accertato durante un’udienza nella quale RE 1 avrebbe avuto un atteggiamento inadeguato, come pure in relazione alla corrispondenza agli atti. L’Autorità di primo grado ritiene quindi che “la revoca (…) della misura di protezione adottata da altra autorità in concomitanza di una procedura si sostituzione in assenza di elementi seri che indichino un miglioramento della situazione e confrontata con un atteggiamento dell’interessata che lascia trasparire con evidenza un’inadeguatezza della stessa, sarebbe un gesto irresponsabile che non si è voluto compiere” (cfr. osservazioni 17 maggio 2023). Dal canto suo, la reclamante ritiene che tale scelta sia carente di motivazione, criticando all’Autorità di primo grado di non aver eseguito sufficienti accertamenti per valutare se fossero ancora dati elementi per l’istituzione della curatela. A torto, in quanto l’esame svolto dall’Autorità che ha assunto la misura e che è stata chiamata a valutare un’eventuale sua revoca era correttamente limitato alla modifica delle condizioni che ne avevano giustificato l’istituzione. Nelle circostanze descritte, non si ravvisano pertanto elementi per discostarsi dalla decisione dell’Autorità di prima sede, non avendo RE 1, con il solo certificato prodotto, dimostrato un cambiamento sostanziale della sua situazione a favore della revoca della curatela. La decisione impugnata va pertanto confermata, tenuto conto in ogni caso che rientra nei compiti dell’Autorità di protezione una rivalutazione regolare (anche attraverso i rapporti del curatore e ad aggiornamenti sullo stato di salute ad opera dei medici curanti) volta a eventualmente modificare o revocare la misura. Ciò che andrà quindi svolto periodicamente e concretamente in base a tutte le circostanze.
In concreto l’istante non ha presentato alcun giustificativo, indicando nel reclamo di aver provveduto a richiedere la documentazione che sarebbe stata inviata in seguito. Ha invece trasmesso esclusivamente la “fattura proforma datata 16 agosto 2023 relativa alle prestazioni svolte dal 20 marzo 2023 sino al 1 agosto 2023”. In concreto la situazione economica della richiedente risulta comunque chiara e permette eccezionalmente di accogliere l’istanza pur in assenza della relativa documentazione. La tassazione della nota d’onorario avverrà con decisione separata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è respinto.
La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata da RE 1 è accolta.
Non si prelevano né spese né tasse di giustizia
Notificazione:
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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