AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.117
Data decisione, Autorità: 15.11.2023, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo contro il dispositivo sulle spese processuali, poi rettificato dal giudice di prima sede. Stralcio
CO 1CO 1CO 1CO 1
Incarto n. 14.2023.117
Lugano 15 novembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.1196 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 11 settembre 2023 dall’
CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 gennaio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 2'228.25 oltre agli accessori;
che con istanza dell’11 settembre 2023, l’CO 1 ha chiesto alla Giudicatura del Circolo di Lugano Ovest il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo e la concessione del gratuito patrocinio;
che statuendo con decisione del 24 ottobre 2023 il Giudice di pace ha stralciato la causa dal ruolo, dando atto che l’istante aveva “ritirato l’opposizione”, e ha posto le spese processuali di fr. 150.– a carico della convenuta;
che con decisione apparentemente dello stesso giorno, “richiamato l’art. 334 cpv. 1 CPC” il Giudice di pace ha emesso una decisione di rettifica di quella già emanata, con cui ha condonato la tassa di giustizia di fr. 150.–;
che contro la prima sentenza citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 novembre 2023 per ottenerne la riforma nel senso dello stralcio della causa “constatata la desistenza” dell’istante, e la messa a carico di quest’ultimo delle spese processuali, protestate spese e ripetibili;
che, tuttavia, la decisione di rettifica di quella impugnata è stata notificata alla RE 1 un giorno prima dell’inoltro del reclamo, ovvero il 2 novembre 2023 (tracciamento dell’invio raccomandato n. 98.41.910455.00020460);
che con il condono delle spese processuali l’interesse personale della RE 1 al reclamo è venuto meno, sicché esso risulta senza oggetto e come tale va stralciato dal ruolo d’ufficio (art. 59 cpv. 1 n. 2, 60 e 242 CPC);
che viste le carenze manifeste riscontrabili nelle decisioni emesse dal Giudice di pace – non solo sulla questione delle spese, ma pure sul motivo dello stralcio, indicato nel dispositivo come il ritiro dell’opposizione, mentre due righe sopra il giudice aveva correttamente accertato che il ritiro verteva sull’istanza – e sull’evidenziazione non proprio ottimale della rettifica, si giustifica in equità di rinunciare al prelevamento di spese anche in seconda sede (art. 107 cpv. 1 lett. e cpv. 2 CPC);
che un’indennità ripetibili non può essere posta a carico né dell’istante, siccome non è stato interpellato in questa sede e non ha colpa per gli errori del Giudice di pace, né dello Stato, secondo la giurisprudenza costante di questa Camera (in ultimo luogo: sentenza della CEF 14.2023.81 del 29 agosto 2022 pag. 3), per tacere del fatto che, facendo prova di perfetta diligenza, la RE 1 avrebbe potuto evitare di presentare un reclamo d’acchito senza oggetto;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'228.25, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
che stante l’esito del giudizio odierno non è necessario notificarlo alla controparte.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dal ruolo.
Non si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.
Notificazione all’avv. .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster