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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.93
Data decisione, Autorità: 07.11.2023, CEF
Titolo: Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
Incarto n. 14.2023.93
Lugano 7 novembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2023.2226 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 8 maggio 2023 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 14 settembre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 6 settembre 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’8 maggio 2023 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 416.60.
B. All’udienza di discussione del 6 settembre 2023 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 6 settembre 2023 il Pretore ha dichia-rato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 settembre 2023 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 l’11 settembre 2023, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 21 settembre. Presentato il 15 settembre 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 12 settembre 2023 dall’Ufficio d’esecuzione relativa al versamento di fr. 71.60 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento del saldo della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – il reclamante si limita ad affermare di aver l’intenzione di pagare tutti i suoi debiti da lui fatti “in parte per inesperienza” e in parte per cause indipendenti della sua volontà – cita la pandemia. A dimostrazione della sua buona volontà e solvibilità “migliorata” egli ha prodotto le ricevute del pagamento dopo il fallimento di altre quattro esecuzioni, per complessivi fr. 1'017.35. Allega di aver cambiato la persona che si occupava della sua contabilità e di aver ridotto i costi, in particolare rinunciando al dipendente.
2.3.1 Ora, la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che nei confronti del reclamante sono tuttora pendenti ben 22 esecuzioni per oltre fr. 86'000.– complessivi, di cui tre per più di fr. 5'000.– allo stadio del pignoramento del suo reddito di meccanico indipen-dente, stabilito in fr. 100.– mensili, tre altre esecuzioni allo stadio dell’avviso di pignoramento per altri fr. 5'000.– e passa, due con comminatoria di fallimento del 16 maggio e del 21 agosto 2023 per fr. 995.50 e fr. 4'413.45 e quattro recenti allo stadio dell’opposizione per importi rilevanti (più di fr. 64'000.– complessivi), di cui una promossa da un fornitore (__________) e un’altra dallo Stato del Cantone Ticino per imposte alla fonte. Il verbale di pignoramento rilasciato il 31 maggio 2023 vale poi come attestato di carenza di beni provvisorio.
2.3.2 Ebbene, il reddito pignorabile del reclamante (fr. 100.– mensili) è ovviamente insufficiente a coprire i suoi debiti (e neppure le tre esecuzioni per cui il pignoramento è stato eseguito). La sua insolvibilità risulta pertanto accertata in modo ufficiale. Egli non rende d’altronde verosimile di disporre di altri beni da usare per ridurre i propri debiti né quantifica quale risparmio o quale guadagno possa aspettarsi dalle misure di ristrutturazione da lui abbozzate (cambio del contabile, rinuncia al dipendente) e del resto non sostanziate con elementi oggettivi e concreti. I pagamenti fatti dopo il pignoramento vertono su somme relativamente esigue rispetto al suo indebitamento totale. Ciò porta a concludere che il reclamante non dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni. In queste circostanze si può quindi affermare che la sua incapacità di pagamento appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento di RE 1 confermato.
Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico di RE 1.
Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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