AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2023.64
Data decisione, Autorità: 16.02.2024, CEF
Titolo: Ricorso contro il rifiuto dell’UE di dichiarare la caducità di un sequestro a seguito della perenzione dell’esecuzione a convalida
Incarto n. 15.2023.64
Lugano 16 febbraio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 23 giugno 2023 di
RI 1 c/o __________,
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il provvedimento 21 giugno 2023, con il quale esso ha confermato la validità del sequestro n. __________ eseguito a domanda del creditore sequestrante
PI 1, IT- (patrocinato dall’avv. PA 1, )
ritenuto
in fatto: A. Adita con reclamo presentato il 14 marzo 2019 da PI 1, con sentenza del 6 giugno 2019 (inc. 14.2019.53) questa Camera, nella sua veste di autorità giudiziaria superiore, ha riformato la decisione 1° marzo 2019 del Pretore del Distretto di Lugano (inc. SO.2019.1075), sezione 5, ordinando alla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di eseguire il sequestro di diversi valori patrimoniali appartenenti direttamente o indirettamente a__________ RI 1 sino a concorrenza di fr. 1'512'842.10 e di fr. 51'057.20 oltre a interessi.
B. Dando seguito alla sentenza, il 7 giugno 2019 l’UE ha eseguito il sequestro e il 13 giugno ha emesso il relativo verbale, poi rettificato il 24 giugno successivo.
C. Venuta a conoscenza del sequestro, con due distinti allegati del 21 e 24 giugno 2019 RI 1 ha presentato opposizione contro di esso dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
D. Ricevuto il verbale di sequestro il 14 giugno 2019, il successivo 24 giugno PI 1 ha promosso contro RI 1 l’esecuzione n. __________ a convalida del sequestro per l’incasso di fr. 113'710.–, fr. 1'399'132.10 e fr. 51'057.20 oltre ad accessori. Preso atto del precetto esecutivo il 5 agosto 2019, lo stesso giorno RI 1 vi ha interposto opposizione.
E. Il 18 novembre 2020 PI 1 ha presentato davanti alla Pretura del Distretto di Lugano un’istanza di conciliazione, chiedendo la condanna di RI 1 al pagamento a suo favore di € 2'453'997.91, € 1'226'326.63, € 365'000.– e fr. 175'000.– oltre a interessi. Fallito il tentativo di conciliazione, il 4 maggio 2021 PI 1 ha inoltrato alla stessa Pretura una petizione volta in particolare a condannare RI 1 a pagare € 2'453'997.91 e a concedere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da lei al precetto esecutivo n. __________, limitatamente a fr. 113'710.– e fr. 1'399'132.10 oltre ad accessori. Siffatta azione è tuttora al vaglio del Pretore (inc. __________).
F. Con sentenza dell’8 giugno 2021 (inc. __________) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha parzialmente accolto l’opposizione al sequestro di RI 1, limitandolo sino a concorrenza di fr. 51'057.20 oltre a interessi. Adita su reclamo di entrambe le parti, mediante decisione del 31 gennaio 2022 (inc. 14.2021. 89/90) questa Camera, nella sua veste di autorità giudiziaria superiore, ha riformato la sentenza pretorile, respingendo l’opposizione al sequestro.
G. Il 21 giugno 2021 PI 1 ha pure inoltrato un’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escussa limitatamente alla somma di fr. 51'057.20 oltre agli interessi. Con sentenza del 29 settembre 2021 (__________) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza.
H. Sulla scorta della domanda di continuazione dell’esecuzione presentata da PI 1 il 22 ottobre 2021, limitatamente alla pretesa per spese legali penali di fr. 51'057.20, il 13 maggio 2022 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento (con il n. __________a) per il 10 giugno 2022 a concorrenza di fr. 34'728.– complessivi (men-tre per il saldo l’esecuzione è rimasta registrata con il n. __________ e sospesa da opposizione). In sostituzione di tale atto, il 25 maggio l’Ufficio ha emesso un nuovo avviso di pignoramento per il 16 agosto 2022 a concorrenza della somma rettificata di fr. 63'847.60 spese e interessi compresi.
I. A seguito dei ricorsi del 3 giugno e 26 agosto 2022 di RI 1 contro gli avvisi di pignoramento, con sentenza del 16 gennaio 2023 (inc. 15.2022.78), questa Camera ha constatato che l’esecuzione n. __________a era diventata perenta il 5 agosto 2020 e ha quindi dichiarato nulli i provvedimenti impugnati.
L. In virtù di tale decisione, tramite scritti del 29 maggio e 14 giugno 2023 RI 1 ha chiesto all’Ufficio di constatare la perenzione anche dell’esecuzione n. __________, dichiarare la caducità del sequestro n. __________ e liberare i beni sequestrati. Il 21 giugno 2023 l’UE ha respinto la domanda, confermando la validità del sequestro.
M. Con ricorso del 23 giugno 2023 RI 1 si aggrava contro la decisione dell’organo esecutivo, chiedendo alla Camera di annullarla o dichiararne la nullità e di constatare l’intervenuta decadenza del sequestro, liberando i valori patrimoniali sequestrati.
N. Mediante osservazioni del 14 luglio 2023 PI 1 si oppone al ricorso, postulandone la reiezione, come pure l’organo esecutivo nelle sue del 19 luglio 2023.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 21 giugno 2023 dall’UE, il ricorso presentato il 23 giugno successivo è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Da parte sua, il resistente osserva che, a seguito dell’opposizione al sequestro, i termini di convalida previsti dall’art. 279 LEF sono rimasti sospesi dal 21 giugno 2019 al 31 gennaio 2022, ragione per cui la causa creditoria da lui inoltrata il 4 maggio 2021 ha tempestivamente convalidato il sequestro e, a differenza dell’esecuzione, non è caduta in perenzione, essendo tuttora pendente dinanzi alla Pretura. Egli rileva altresì che nel caso concreto non era tenuto a presentare una domanda di esecuzione a convalida del sequestro, ma ha agito in tal modo solo per scrupolo di diligenza, siccome i termini per interporre opposizione al sequestro e per promuovere l’esecuzione sono i medesimi (10 giorni). A sua detta, tale comportamento non può però ora pregiudicarlo, l’art. 279 cpv. 4 LEF consentendogli di promuovere ancora l’esecuzione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione mediante la quale il suo credito verrà riconosciuto. Rimarca in proposito che “nel caso concreto, non vi è una preventiva esecuzione, stante come quella di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano è stata dichiarata perenta da questa lod. Autorità con decisione del 16 gennaio 2023”. Fa infine notare che, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, “l’azione promossa con petizione del 4 maggio 2021 si riferisce al sequestro oggetto di questa procedura, come esplicitamente indicato nella petizione, in particolare par. 21 pag. 7 e par 39, pagg. 14 e 15”.
L’Ufficio, dal canto suo, si limita a ribadire il contenuto del provvedimento impugnato, secondo cui i termini di convalida del sequestro sono rimasti sospesi dal 21 giugno 2019 al 31 gennaio 2022, sicché la petizione presentata dal creditore il 4 maggio 2021, che fa seguito alla procedura di conciliazione avviata con istanza del 18 novembre 2020, ha convalidato il sequestro. L’organo esecutivo è quindi del parere che, conformemente all’art. 279 cpv. 4 LEF, il creditore dovrà unicamente promuovere una nuova esecuzione a convalida entro dieci giorni da quando verrà notificata la sentenza definitiva.
2.1 Giusta l’art. 279 LEF, il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di promuovere l’esecuzione o l’azione deve provvedervi entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di sequestro (cpv. 1). Se il debitore ha fatto opposizione, il creditore deve, entro dieci giorni dalla notificazione dell’esemplare a lui destinato del precetto esecutivo, fare domanda di rigetto dell’opposizione o promuovere l’azione di accertamento del suo credito. Se la domanda di rigetto non è ammessa, il creditore deve promuovere l’azione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione (cpv. 2). Se il creditore ha promosso l’azione di accertamento del suo credito senza preventiva esecuzione, deve promuovere l’esecuzione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione (cpv. 4). I termini previsti dall’art. 279 LEF rimangono sospesi durante la procedura di opposizione e in caso di impugnazione della decisione sull’opposizione (cpv. 5 n. 1). Il sequestro decade per legge, tra l’altro, se il creditore ritira o lascia perimere l’azione o l’esecuzione (art. 280 n. 2 LEF; DTF 138 III 528 consid. 4; sentenze del Tribunale federale 5A_569/2019 del 17 ottobre 2019 consid. 3.1 e 5A_306/2007 del 19 settembre 2007 consid. 4.2.1). Competente per accertare la revoca del sequestro, o meglio la sua caducità (come nelle marginali dell’art. 280 LEF in tedesco [“Dahinfallen”] e in francese [“caducité”]), è l’ufficio d’esecuzione che ha eseguito il sequestro e, su ricorso, l’autorità di vigilanza (sentenze del Tribunale federale 5A_885-886/2021 del 14 aprile 2022, consid. 2.3, e della CEF 15. 2023.22/62 del 22 agosto 2023, consid. 4). L’autorità esecutiva deve inoltre procedere d’ufficio al dissequestro (DTF 106 III 93 consid. 1; sentenza della CEF 15.2023.16 del 23 giugno 2023, consid. 2).
2.2 Nel caso in rassegna, PI 1 ha inizialmente scelto di convalidare il sequestro mediante la promozione di un’esecuzione nel senso dell’art. 279 cpv. 1 LEF, come del resto si evince dall’osservazione figurante in calce alla domanda di esecuzione del 24 giugno 2019 (v. doc. H). La convalida è avvenuta tempestivamente, ma il sequestrante ha inoltrato la domanda di continuazione dell’esecuzione, limitata alla pretesa per spese legali penali di fr. 51'057.20, soltanto il 21 ottobre 2021, ovverosia dopo la scadenza del termine di perenzione di un anno dalla notificazione del precetto esecutivo a RI 1 (del 5 agosto 2019) previsto dall’art. 88 cpv. 2 LEF, come già aveva accertato questa Camera nella sentenza del 16 gennaio 2023 (sopra ad I), con cui ha constatato la perenzione dell’esecuzione n. __________a, volta appunto al pagamento della sola pretesa di fr. 51'057.20 oltre a interessi e spese (sopra ad H). Ora, a prescindere dal fatto che in quella decisione, in assenza di una conclusione in tal senso, non è stata appurata la perenzione anche dell’esecuzione n. __________, che verte sulla parte rimanente delle pretese fatte valere da PI 1, è indubbio che il creditore sequestrante non ha presentato alcun’altra domanda di proseguimento entro il 5 agosto 2020, motivo per cui anche l’esecuzione n. __________ risulta perenta.
2.3 Ciononostante, con l’opposizione al sequestro del 21 giugno 2019 di RI 1 (sopra ad C) il termine di dieci giorni di convalida previsto dall’art. 279 cpv. 1 LEF, iniziato a decorrere dalla notifica del verbale avvenuta il 14 giugno 2019 (sopra ad D), è rimasto sospeso durante tutta la procedura di opposizione (art. 279 cpv. 5 LEF), ovvero almeno fino all’emanazione della sentenza pretorile dell’8 giugno 2021 (sopra ad F). Ne consegue che sia l’istanza di conciliazione del 18 novembre 2020 sia la petizione del 4 maggio 2021 sono state promosse entro il termine di convalida. Ora, mediante tali azioni PI 1 ha fatto valere nei confronti di RI 1 segnatamente una pretesa di restituzione fondata sull’art. 400 cpv. 1 CO di complessivi € 2'453'997.91 (ridotta nella petizione a € 2'430'044.61). In tale pretesa è in particolare incluso il credito di fr. 1'512'842.10 (pari a € 1'330'438.91 al tasso del cambio vigente alla data d’inoltro dell’istanza di sequestro) oltre ad accessori, a garanzia del quale PI 1 ha ottenuto il noto sequestro, come emerge dalla sentenza citata 14.2019.53 (v. consid. 5.4/a e dispositivo n. 1) e dalla petizione stessa (v. doc. N, pagg. 10 e 14). L’azione di accertamento del credito introdotta dapprima con l’istanza di conciliazione e proseguita poi con la petizione ha pertanto anch’essa convalidato tempestivamente il sequestro.
Detto altrimenti, nello stesso termine di dieci giorni il sequestrante non si è limitato a promuovere l’esecuzione, ma anche l’azione a convalida del sequestro, sicché la perenzione della prima, avvenuta il 5 agosto 2020, non preclude l’efficacia della seconda a convalidare il sequestro. Come sostiene a ragione nelle sue osservazioni, il resistente non era infatti obbligato a promuovere l’esecuzione, ma avrebbe potuto presentare anche solo l’azione ai fini della convalida. Ora, l’utilizzo nel contempo di entrambe le vie offerte dalla legge non può pregiudicarlo, di modo che anche alla luce dell’art. 280 n. 2 LEF, la perenzione della sola esecuzione non può avere per effetto, nella fattispecie, di far decadere il sequestro, siccome permane convalidato dall’azione tuttora pendente.
Come rilevano rettamente il sequestrante e l’UE, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione che dovesse accogliere la sua petizione, PI 1 potrà dunque ancora promuovere una (nuova) esecuzione a convalida del sequestro in virtù dell’art. 279 cpv. 4 LEF. Alla luce di tali considerazioni, l’operato dell’UE risulta pertanto conforme alla legge, mentre il ricorso s’avvera infondato.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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